Testo dell'articoloVigente
Art. 69-bis c.p. – Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze
Testo vigente – R.D. 1398/1930 (aggiornato da Normattiva)
Per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.
In sintesi
Indice dei contenuti
Vieta il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti quando il concorrente nel reato grave è genitore, fratello o sorella della vittima.
Ratio
La norma risponde all'esigenza di tutelare in modo rafforzato le vittime di reati gravissimi commessi con il coinvolgimento, quale determinatore o utilizzatore, di un familiare stretto. Il legislatore delegato del 2018 ha inteso impedire che l'autore principale fruisca di un bilanciamento favorevole delle circostanze quando ha sfruttato il vincolo di sangue o il potere genitoriale per strumentalizzare il concorrente, neutralizzando così l'effetto riduttivo che le attenuanti avrebbero potuto avere sulla pena finale.
Analisi
L'art. 69-bis c.p. deroga alla regola generale del bilanciamento discrezionale di cui all'art. 69 c.p. In via ordinaria il giudice può dichiarare le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto alle aggravanti; qui invece, ricorrendo i presupposti, tale facoltà è soppressa per legge. Il meccanismo è a doppio binario: da un lato cristallizza il prevalere delle aggravanti degli artt. 111 e 112 c.p. (determinazione al reato e uso strumentale di concorrenti); dall'altro stabilisce una sequenza di calcolo rigida, si applica prima l'aumento per l'aggravante, poi eventualmente la diminuzione per l'attenuante, impedendo che le due operazioni si annullino a vicenda. L'unica attenuante sottratta al divieto è quella di cui all'art. 98 c.p. (minore età), che conserva piena efficacia comparativa.
Quando si applica
La norma trova applicazione cumulativamente quando: (1) il reato contestato rientra nel catalogo dell'art. 407 co. 2 lett. a) nn. 1-6 c.p.p. (tra cui associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti di maggiore gravità, violenza sessuale di gruppo, strage, ecc.); (2) ricorrono le aggravanti di cui agli artt. 111 e/o 112 co. 1 nn. 3-4 oppure co. 2 c.p., ossia il soggetto ha determinato altri a delinquere o se ne è avvalso; (3) il concorrente così coinvolto è figlio minorenne del determinatore che esercita la responsabilità genitoriale, oppure è suo fratello o sorella.
Connessioni
La norma si colloca nel sistema degli artt. 69 c.p. (bilanciamento ordinario) e 69-bis c.p., che insieme disciplinano il regime delle circostanze concorrenti. Va letta in combinato disposto con gli artt. 111 c.p. (determinazione al reato), 112 c.p. (circostanze aggravanti del concorso) e 98 c.p. (imputabilità ridotta del minore). Il catalogo dei reati-presupposto è quello già impiegato per le misure cautelari di maggiore durata ex art. 407 c.p.p., scelta che segnala la gravità del contesto in cui la regola opera.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio sedicenne, lo convince a partecipare a un'operazione di traffico di sostanze stupefacenti di tipo pesante (art. 407 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.p.). Nel processo a Tizio sono contestate le aggravanti dell'art. 112 co. 1 n. 3 c.p. Pur sussistendo a favore di Tizio alcune circostanze attenuanti generiche, il giudice non può dichiararle equivalenti o prevalenti sull'aggravante: la pena è determinata aumentando prima quella base per l'aggravante, poi applicando la riduzione per le attenuanti sul risultato così ottenuto.
Caio e la sorella Sempronia concorrono in un sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p., ricompreso nell'art. 407 co. 2 lett. a) n. 3 c.p.p.). Caio ha indotto Sempronia a partecipare all'azione criminosa, realizzando l'aggravante dell'art. 111 c.p. Anche in questo caso, qualunque attenuante riconosciuta a Caio, esclusa quella di minore età, qui inapplicabile per ragioni anagrafiche, non potrà prevalere né essere posta in equivalenza con l'aggravante: il divieto di cui all'art. 69-bis c.p. si applica integralmente.
Domande frequenti
Quali reati fanno scattare il divieto di bilanciamento previsto dall'art. 69-bis c.p.?
Il divieto opera per i delitti elencati nell'art. 407 co. 2 lett. a) nn. 1-6 c.p.p.: tra questi figurano associazione di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, traffico di stupefacenti nelle ipotesi più gravi, violenza sessuale di gruppo, strage e altri reati di particolare allarme sociale.
Perché l'attenuante della minore età (art. 98 c.p.) è esclusa dal divieto?
Il legislatore ha inteso preservare la protezione accordata al concorrente minorenne: sarebbe contraddittorio vietare all'imputato minore di beneficiare dell'attenuante che riconosce la sua ridotta imputabilità, poiché il minore è proprio il soggetto che la norma mira a tutelare dalla strumentalizzazione del familiare.
Come si calcola concretamente la pena quando si applica l'art. 69-bis c.p.?
Il giudice determina prima la pena base, applica l'aumento derivante dall'aggravante degli artt. 111 o 112 c.p. e ottiene una quantità di pena intermedia; solo su questo importo già maggiorato opera poi la diminuzione conseguente all'attenuante. L'attenuante non può abbattere l'effetto dell'aggravante.
Il divieto vale anche se il concorrente è un nipote o uno zio dell'imputato?
No. La norma menziona tassativamente il genitore esercente la responsabilità genitoriale, il fratello e la sorella. Rapporti di parentela diversi, zio, nipote, cugino, non rientrano nell'ambito applicativo e lascia operare il bilanciamento ordinario ex art. 69 c.p.
Quando è stato introdotto l'art. 69-bis c.p. e quale ne è la fonte?
La disposizione è stata inserita nel codice penale dall'art. 5 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, adottato in attuazione della legge delega n. 103 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando), nell'ambito del processo di riserva di codice.
Fonti consultate: 1 fonte verificate