← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 230 TER c.c. Diritti del convivente

In vigore

Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

In sintesi

  • Il convivente di fatto che lavora stabilmente nell'impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi e agli incrementi aziendali.
  • La partecipazione è commisurata al lavoro effettivamente prestato, analogamente a quanto previsto per il coniuge nell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.).
  • Il diritto non sorge se tra i conviventi esiste già un rapporto di lavoro subordinato o di società.
  • La norma è stata introdotta dalla legge sulle unioni civili (L. 76/2016) e tutela il convivente economicamente più debole.

Il convivente di fatto che collabora stabilmente nell'impresa del partner ha diritto a partecipare agli utili e agli incrementi aziendali in misura proporzionale al lavoro prestato, salvo che tra i due esista già un rapporto di lavoro o di società.

Ratio della norma

L'articolo 230-ter c.c., introdotto dall'articolo 1 comma 46 della legge 20 maggio 2016 n. 76 (c.d. legge Cirinnà), colma un vuoto di tutela storico per i conviventi more uxorio che collaborano nell'impresa del partner senza un contratto formalizzato. Prima di questa norma, il convivente che prestava lavoro nell'impresa familiare dell'altro era privo di qualsiasi protezione patrimoniale: non poteva far valere diritti sugli utili né sugli incrementi aziendali, e la sua contribuzione restava giuridicamente irrilevante. Il legislatore ha scelto di estendere, con opportune differenze, la logica dell'impresa familiare ex art. 230-bis c.c., che tutela coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo che collaborano nell'impresa, adattandola alla convivenza di fatto.

Analisi del testo

La norma riconosce al convivente che «presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa» del partner una triplice partecipazione: (a) agli utili dell'impresa familiare; (b) ai beni acquistati con essi; (c) agli incrementi dell'azienda, incluso l'avviamento. Il requisito della stabilità è essenziale: prestazioni occasionali o saltuarie non integrano la fattispecie. La misura della partecipazione è commisurata al lavoro prestato, il che richiede in concreto una valutazione comparativa tra il contributo lavorativo del convivente e il valore complessivo generato dall'impresa. Il secondo comma pone due eccezioni che escludono il diritto: l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (in tal caso il lavoratore è già tutelato dal diritto del lavoro) e l'esistenza di un rapporto di società (nel qual caso si applicano le norme societarie). Le due fattispecie escludono l'applicazione dell'art. 230-ter per evitare duplicazioni di tutela e incompatibilità sistematiche.

Differenze rispetto all'art. 230-bis c.c.

L'art. 230-ter ricalca parzialmente il modello dell'impresa familiare ex art. 230-bis, ma presenta differenze significative. Il convivente non beneficia del diritto di mantenimento né del diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione aziendale, che invece spettano ai familiari dell'imprenditore ex art. 230-bis. Inoltre, i diritti del convivente sono personali e non trasferibili mortis causa: in caso di morte del convivente imprenditore, l'art. 230-ter non conferisce al superstite diritti successori ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge 76/2016 (diritto di abitazione nella casa comune, ecc.). La norma non specifica le forme di liquidazione del credito, rimettendo alla prassi, e, in caso di conflitto, al giudice, la determinazione del quantum.

Connessioni con altre norme

L'art. 230-ter va letto in coordinamento con l'art. 230-bis c.c. (impresa familiare), di cui costituisce l'estensione per la convivenza di fatto, e con le disposizioni della legge 76/2016 che definiscono la convivenza di fatto (art. 1 commi 36-65) e ne disciplinano i diritti patrimoniali. Rileva inoltre il coordinamento con l'art. 2094 c.c. (lavoro subordinato), la cui esistenza esclude il diritto ex 230-ter, e con l'art. 2247 c.c. (contratto di società), parimenti esclusivo.

Domande frequenti

Chi può beneficiare dell'art. 230-ter c.c.?

Può beneficiarne il convivente di fatto, ai sensi della legge 76/2016, che presta stabilmente la propria opera nell'impresa dell'altro convivente, senza che tra i due esista un rapporto di lavoro subordinato o di società.

Come si calcola la quota di partecipazione spettante al convivente?

La legge non fissa una quota predeterminata: la partecipazione è 'commisurata al lavoro prestato'. In caso di disaccordo, sarà il giudice a quantificare il contributo lavorativo del convivente e la sua incidenza sugli utili e sugli incrementi aziendali.

La norma si applica anche alle coppie dello stesso sesso?

Sì. L'art. 230-ter è stato introdotto dalla legge Cirinnà (L. 76/2016) che tutela indistintamente le convivenze di fatto, indipendentemente dal sesso dei partner. La norma non richiede né matrimonio né unione civile.

Il convivente ha anche diritto di prelazione in caso di vendita dell'impresa?

No. A differenza dell'art. 230-bis c.c., che prevede il diritto di prelazione per i familiari dell'imprenditore, l'art. 230-ter non estende questo diritto al convivente. I diritti del convivente si limitano alla partecipazione agli utili e agli incrementi aziendali.

Cosa succede ai diritti del convivente se l'imprenditore muore?

L'art. 230-ter non conferisce diritti successori aggiuntivi. I diritti patrimoniali maturati prima della morte possono essere fatti valere dagli eredi del convivente deceduto, ma la norma non attribuisce al superstite un diritto di continuare nell'impresa né una quota ereditaria automatica.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.