Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’art. 25 dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 riscrive la disciplina dei permessi per visite, terapie ed esami diagnostici, sostituendo l’art. 54 del CCNL 2 novembre 2022. La novità principale è il recepimento della legge 106/2025 sui lavoratori con patologie oncologiche e croniche invalidanti, con dieci ore aggiuntive rispetto alle diciotto ordinarie. Ma il funzionamento pratico — il rapporto con il comporto, la decurtazione dell’accessorio, la giustificazione dell’assenza — merita di essere letto nel dettaglio.

Le 18 ore ordinarie

Il comma 1 riconosce ai lavoratori specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Regole operative dei permessi orari (comma 3):

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  • sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore previsti dalla legge e dal CCNL, e con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. Fanno eccezione i permessi ad ore dell’art. 33 della legge 104/1992 e i permessi e congedi ad ore del d.lgs. 151/2001;
  • non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni;
  • sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima ora.

Se il permesso è invece fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio è sottoposto alla stessa decurtazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia (comma 6). In caso di rapporto a tempo parziale le ore sono riproporzionate (comma 7).

Le 10 ore aggiuntive della legge 106/2025

È la novità sostanziale. Il comma 1, secondo periodo, recepisce l’art. 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106: oltre alle 18 ore ordinarie, ha diritto a ulteriori dieci ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti:

  • il dipendente affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce;
  • il dipendente affetto da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.

Il terzo periodo estende la stessa disciplina, per le medesime motivazioni, al dipendente genitore di un figlio minorenne che si trovi in quelle condizioni. Il monte ore complessivo arriva quindi a 28 ore annue.

Il rapporto con il periodo di comporto

È il punto che merita più attenzione. Il comma 2 stabilisce che i permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico.

Il comma 4 fissa la regola di conversione: sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a una intera giornata lavorativa ai fini del computo del comporto. Le 18 ore ordinarie valgono quindi tre giornate di comporto; le 28 ore complessive, per chi ha diritto alle dieci aggiuntive, poco meno di cinque.

I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per l’intera giornata lavorativa: in tal caso l’incidenza sul monte ore è computata con riferimento all’orario di lavoro convenzionale della giornata di assenza (comma 5).

Sul funzionamento generale del comporto e sulle conseguenze del suo superamento si veda la guida dedicata e l’art. 2110 del codice civile.

Come si chiede e come si giustifica

Preavviso (comma 8): la domanda va presentata nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del permesso.

Giustificazione (commi 9 e 10): l’assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal personale competente della struttura — anche privata — dove si è svolta la visita o la prestazione. L’attestazione è inoltrata dal dipendente oppure trasmessa direttamente per via telematica a cura del medico o della struttura.

Concomitanza con la malattia (commi 11 e 12): se la visita coincide con una situazione di incapacità lavorativa temporanea per una patologia in atto, l’assenza è imputata alla malattia, con la relativa disciplina giuridica ed economica; serve sia l’attestazione di malattia del medico curante sia l’attestazione di presenza della struttura. Lo stesso vale quando l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico della visita o della terapia.

Controllo medico legale (comma 13): l’assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura.

Terapie ricorrenti: una sola certificazione

Il comma 14 semplifica in modo significativo la posizione di chi deve sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che comportano incapacità al lavoro. In questi casi è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito.

La certificazione va prodotta all’azienda prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto ove esistente. Seguono poi le singole attestazioni di presenza da cui risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste e il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo prescritto.

Le alternative ai permessi dell’art. 25

Il comma 15 conserva al lavoratore la possibilità di fruire, in alternativa e per le stesse finalità:

  • dei permessi brevi a recupero;
  • dei permessi per motivi familiari e personali;
  • dei riposi connessi alla banca delle ore;
  • dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

La scelta non è indifferente: queste alternative non incidono sul computo del comporto, a differenza dei permessi dell’art. 25. Chi si trova in prossimità del limite di comporto ha quindi interesse a valutarle.

Restano naturalmente autonomi i permessi dell’art. 33 della legge 104/1992 e i congedi del d.lgs. 151/2001, che il comma 3, lettera a) esclude espressamente dal regime di incompatibilità.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Quante ore di permesso per visite mediche spettano nel comparto sanità?

18 ore annue, fruibili su base sia giornaliera che oraria e comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Salgono a 28 ore per il dipendente affetto da malattie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74%, e per il dipendente genitore di un figlio minorenne nelle stesse condizioni.

I permessi per visite contano nel periodo di comporto?

Sì. L’art. 25, comma 2 li assimila alle assenze per malattia ai fini del computo del comporto e li sottopone al medesimo regime economico. La regola di conversione è nel comma 4: sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a un’intera giornata lavorativa.

Il permesso comporta la decurtazione dell’accessorio?

Dipende dalla modalità di fruizione. I permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni (comma 3, lettera b). Il permesso fruito su base giornaliera comporta invece la medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia (comma 6).

Posso usare il permesso per visite e i permessi 104 nello stesso giorno?

Sì. La regola generale del comma 3, lettera a) rende i permessi orari incompatibili con altre tipologie di permessi fruibili ad ore nella medesima giornata, ma fa espressa eccezione per i permessi ad ore dell’art. 33 della legge 104/1992 e per i permessi e congedi ad ore disciplinati dal d.lgs. 151/2001.

Che documento devo portare?

Un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal personale competente della struttura — anche privata — dove si è svolta la visita o la prestazione. Può essere inoltrata dal dipendente oppure trasmessa direttamente all’azienda per via telematica a cura del medico o della struttura. Per le terapie ricorrenti è sufficiente un’unica certificazione preventiva del medico curante con il calendario, seguita dalle singole attestazioni di presenza.

Con quanto preavviso devo chiedere il permesso?

Almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del permesso giornaliero od orario.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • 18 ore annue di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
  • +10 ore per il dipendente affetto da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74% (art. 2 della legge 106/2025).
  • Anche per i genitori: la stessa disciplina è riconosciuta al dipendente genitore di un figlio minorenne nelle medesime condizioni di salute.
  • Contano nel comporto: i permessi sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e ne seguono il regime economico.
  • Sei ore = un giorno: ai fini del computo del comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a un’intera giornata lavorativa.
  • Nessuna decurtazione dell’accessorio per i permessi orari; la decurtazione dei primi dieci giorni si applica invece al permesso fruito su base giornaliera.

Domande frequenti

Quante ore di permesso per visite mediche spettano nel comparto sanità?

18 ore annue, fruibili su base sia giornaliera che oraria e comprensive dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Salgono a 28 ore per il dipendente affetto da malattie oncologiche in fase attiva o follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità pari o superiore al 74%, e per il dipendente genitore di un figlio minorenne nelle stesse condizioni.

I permessi per visite contano nel periodo di comporto?

Sì. L’art. 25, comma 2 li assimila alle assenze per malattia ai fini del computo del comporto e li sottopone al medesimo regime economico. La regola di conversione è nel comma 4: sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente a un’intera giornata lavorativa.

Il permesso comporta la decurtazione dell’accessorio?

Dipende dalla modalità di fruizione. I permessi orari non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni (comma 3, lettera b). Il permesso fruito su base giornaliera comporta invece la medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia (comma 6).

Posso usare il permesso per visite e i permessi 104 nello stesso giorno?

Sì. La regola generale del comma 3, lettera a) rende i permessi orari incompatibili con altre tipologie di permessi fruibili ad ore nella medesima giornata, ma fa espressa eccezione per i permessi ad ore dell’art. 33 della legge 104/1992 e per i permessi e congedi ad ore disciplinati dal d.lgs. 151/2001.

Che documento devo portare?

Un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal personale competente della struttura — anche privata — dove si è svolta la visita o la prestazione. Può essere inoltrata dal dipendente oppure trasmessa direttamente all’azienda per via telematica a cura del medico o della struttura. Per le terapie ricorrenti è sufficiente un’unica certificazione preventiva del medico curante con il calendario, seguita dalle singole attestazioni di presenza.

Con quanto preavviso devo chiedere il permesso?

Almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si intende fruire del permesso giornaliero od orario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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