Testo dell'articoloVigente
È la novità di sistema più rilevante dell’ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 e quella che ha ricevuto meno attenzione: un intero titolo, tre articoli, dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro. In un settore dove gli algoritmi entrano nella diagnostica, nella programmazione dei turni e nella valutazione della performance, la contrattazione collettiva fissa garanzie procedurali precise. Non è il primo caso nel pubblico impiego — il precedente è l’ipotesi di CCNL Funzioni Centrali 2025-2027 del 9 giugno 2026 — ma è il primo impianto organico per il Servizio sanitario nazionale. Ecco che cosa dicono gli articoli 11, 12 e 13.
Art. 11: finalità, uso e informativa preventiva
Il primo comma definisce la funzione dell’IA nel comparto: è diretta a «migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti, ridurre gli errori clinici e accrescere la qualità dei servizi erogati». L’utilizzo deve essere sicuro, trasparente e proporzionato agli obiettivi, tutelare la dignità delle persone e garantire la riservatezza dei dati.
Il secondo comma introduce l’obbligo procedurale centrale. Quando l’azienda intende introdurre o utilizzare sistemi di IA o algoritmi automatizzati «a supporto di specifici processi in ambito sanitario, organizzativo o gestionale che incidano sul rapporto di lavoro», deve fornire preventiva informativa al dipendente, secondo modalità e limiti dell’art. 1-bis del d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152. L’informativa riguarda in particolare:
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
- gli scopi e le finalità del sistema di IA utilizzato;
- gli ambiti di utilizzo;
- le tipologie di dati trattati, le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione;
- il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurarli, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse;
- le possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro, sulla tipologia di attività, sull’intensità dell’impegno richiesto, sulla salute e sicurezza e sulla valutazione della performance;
- i criteri generali di funzionamento dei sistemi che incidano sulla valutazione della prestazione.
Il comma 3 rinvia poi alla contrattazione collettiva integrativa i possibili impatti sul rapporto di lavoro derivanti dall’uso di sistemi di IA inerenti all’organizzazione dei servizi (art. 9, comma 5, lettera s).
Art. 12: le garanzie per il dipendente
È l’articolo più incisivo. Il comma 1 stabilisce che l’utilizzo di sistemi di IA non può dar luogo a decisioni prevalentemente o esclusivamente automatizzate e non può sostituire la volontà del datore di lavoro per tutto ciò che concerne:
- atti che producano effetti giuridici, cioè la nascita, la modifica o l’estinzione di un diritto o di un obbligo;
- atti che incidano in modo significativo sul rapporto di lavoro del dipendente.
La condizione è un «appropriato e congruo intervento umano che permetta di valutare anche criticamente l’output dell’IA». Non basta quindi una ratifica formale: serve una valutazione sostanziale.
Il comma 2 riconosce al dipendente il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi che incidano sulla valutazione della prestazione, sull’assegnazione di obiettivi, sull’orario di lavoro o su altri aspetti rilevanti del rapporto.
Il comma 3 fissa quattro principi: trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e non nocività — quest’ultima definita come il non ledere salute, dignità e riservatezza — evitando effetti distorsivi o penalizzanti nei confronti del dipendente.
Art. 13: la responsabilità resta umana
Il testo è netto: «l’IA non sostituisce la capacità interpretativa umana; l’algoritmo fornisce risultati, suggerimenti, correlazioni, ma la decisione ultima resta un atto umano, che richiede discernimento, responsabilità e capacità di valutare il contesto».
Il comma 2 aggiunge una previsione che riguarda direttamente la dirigenza: la responsabilità dirigenziale e dei titolari dei poteri decisionali non può essere delegata ai sistemi di IA. Ma introduce anche un correttivo a favore del dipendente: la responsabilità «va commisurata in relazione alle condizioni organizzative, all’adeguatezza degli strumenti messi a disposizione dall’Azienda ed Ente, al livello di formazione garantito al dipendente».
È un principio con potenziali ricadute pratiche: un errore compiuto con uno strumento inadeguato o senza formazione adeguata non può essere valutato allo stesso modo di un errore compiuto in condizioni ottimali.
Dove l’IA compare nel resto del contratto
Il Titolo III non è isolato: il tema attraversa l’intero testo.
- Organismo paritetico per l’innovazione (art. 8, comma 2, lettera f): l’impatto dell’IA sull’organizzazione del lavoro e sulle professionalità è uno degli argomenti su cui l’organismo attiva stabilmente relazioni, con l’obbligo di riunirsi almeno due volte l’anno.
- Contrattazione integrativa (art. 9, comma 5, lettera s): i possibili impatti sul rapporto di lavoro nell’utilizzo di sistemi di IA inerenti all’organizzazione dei servizi sono materia negoziale aziendale.
- Conferimento degli incarichi (art. 18, comma 8): il provvedimento di attribuzione deve riportare, fra i suoi contenuti, «i criteri di funzionamento dell’intelligenza artificiale eventualmente applicati» alla procedura di valutazione.
- Valutazione degli incarichi (art. 19, comma 2): i criteri di funzionamento dell’IA applicati alla procedura valutativa devono essere preventivamente portati a conoscenza dell’interessato.
- Formazione (art. 31, comma 2): le aziende assicurano percorsi formativi sull’utilizzo dei sistemi di IA per far comprendere i meccanismi di funzionamento degli algoritmi e i rischi legati alla privacy e alla cybersicurezza, e pianificano programmi per potenziare la capacità di comprendere limiti, potenzialità e implicazioni etiche dei sistemi.
- Nuovi profili (art. 14): l’amministratore di sistema si occupa di gestione dei sistemi informatici «anche attraverso i sistemi di Intelligenza Artificiale».
Il rapporto con l’AI Act e con la disciplina sulla trasparenza
L’impianto contrattuale si innesta su due fonti sovraordinate. La prima è l’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, introdotto dal cosiddetto decreto trasparenza, che già impone al datore di lavoro di informare il lavoratore sull’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. Il CCNL non lo sostituisce: vi rinvia espressamente, specificandone i contenuti per il comparto sanità.
La seconda è il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), che classifica come ad alto rischio i sistemi di IA destinati all’impiego, alla gestione dei lavoratori e all’accesso al lavoro autonomo. Le garanzie contrattuali si muovono nella stessa direzione: trasparenza, sorveglianza umana, non discriminazione (la disciplina dell’AI Act).
Sul piano della protezione dei dati resta ferma la disciplina dell’art. 22 del GDPR sul diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o incidano significativamente sulla persona.
Le fonti da consultare
- Ipotesi di CCNL Comparto Sanità 2025-2027 — testo firmato (PDF, ARAN) — la fonte primaria: articolato completo e Tabelle 1a, 1b, 2a, 2b, 3 e 4
- Art. 47 d.lgs. 165/2001 — procedimento di contrattazione collettiva — l’iter che porta dall’ipotesi alla firma definitiva
- Art. 47-bis d.lgs. 165/2001 — tutela retributiva — l’anticipazione scomputata dagli incrementi
Domande frequenti
L’azienda può usare un algoritmo per valutare la mia performance?
Può usarlo come supporto, non come decisore. L’art. 12, comma 1 vieta che l’IA dia luogo a decisioni prevalentemente o esclusivamente automatizzate su atti che producono effetti giuridici o incidono significativamente sul rapporto di lavoro, senza un appropriato e congruo intervento umano che consenta di valutare anche criticamente l’output. Inoltre, l’art. 19, comma 2 impone che i criteri di funzionamento dell’IA applicati alla valutazione siano preventivamente portati a conoscenza dell’interessato.
Ho diritto a sapere come funziona l’algoritmo?
Sì, nei limiti dei criteri generali. L’art. 12, comma 2 riconosce il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sulla valutazione della prestazione, sull’assegnazione di obiettivi, sull’orario di lavoro o su altri aspetti rilevanti del rapporto. L’art. 11, comma 2 aggiunge il diritto a un’informativa preventiva su finalità, ambiti di utilizzo, dati trattati, accuratezza e ricadute organizzative.
Che cosa succede se l’azienda non fornisce l’informativa?
L’obbligo è ricondotto dal contratto all’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, che ha una propria disciplina sanzionatoria. Sul piano delle relazioni sindacali la mancata informativa incide inoltre sul presupposto della contrattazione integrativa prevista dall’art. 9, comma 5, lettera s) e può essere portata all’organismo paritetico per l’innovazione, competente sull’impatto dell’IA sull’organizzazione del lavoro.
Se sbaglio seguendo un suggerimento dell’IA, di chi è la responsabilità?
L’art. 13, comma 1 stabilisce che la decisione ultima resta un atto umano: l’algoritmo fornisce risultati, suggerimenti e correlazioni, ma non sostituisce la capacità interpretativa. Il comma 2 aggiunge però un criterio di proporzionalità: la responsabilità va commisurata alle condizioni organizzative, all’adeguatezza degli strumenti messi a disposizione dall’azienda e al livello di formazione garantito al dipendente.
L’azienda deve formarmi sull’uso dell’IA?
Sì. L’art. 31, comma 2 impegna le aziende ad assicurare adeguati percorsi formativi sull’utilizzo dei sistemi di IA, per far comprendere i meccanismi di funzionamento degli algoritmi e i rischi legati alla privacy e alla cybersicurezza, e a pianificare programmi formativi finalizzati al potenziamento della capacità di comprendere limiti, potenzialità e implicazioni etiche dei sistemi.
Questa disciplina vale anche per i turni fatti dal software?
Sì, se il sistema incide in modo significativo sul rapporto di lavoro. L’art. 12, comma 2 cita espressamente l’orario di lavoro fra gli aspetti su cui il dipendente ha diritto di conoscere i criteri generali di funzionamento. Resta fermo che i criteri generali di articolazione dell’orario, compresa la turnistica, sono materia di confronto aziendale (art. 6, comma 3, lettera a) e che la programmazione oraria della turnistica va formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente (art. 24, comma 6, lettera b).
Risorse correlate
- CCNL Sanità 2025-2027: la guida completa
- I 209 euro: che cosa arriva davvero in busta paga
- AI Act: il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale
- I nuovi profili: cybersecurity e amministratore di sistema
- Il nuovo sistema degli incarichi
I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.
In sintesi
Domande frequenti
L’azienda può usare un algoritmo per valutare la mia performance?
Può usarlo come supporto, non come decisore. L’art. 12, comma 1 vieta che l’IA dia luogo a decisioni prevalentemente o esclusivamente automatizzate su atti che producono effetti giuridici o incidono significativamente sul rapporto di lavoro, senza un appropriato e congruo intervento umano che consenta di valutare anche criticamente l’output. Inoltre, l’art. 19, comma 2 impone che i criteri di funzionamento dell’IA applicati alla valutazione siano preventivamente portati a conoscenza dell’interessato.
Ho diritto a sapere come funziona l’algoritmo?
Sì, nei limiti dei criteri generali. L’art. 12, comma 2 riconosce il diritto di conoscere, in forma comprensibile, i criteri generali di funzionamento dei sistemi di IA che incidono sulla valutazione della prestazione, sull’assegnazione di obiettivi, sull’orario di lavoro o su altri aspetti rilevanti del rapporto. L’art. 11, comma 2 aggiunge il diritto a un’informativa preventiva su finalità, ambiti di utilizzo, dati trattati, accuratezza e ricadute organizzative.
Che cosa succede se l’azienda non fornisce l’informativa?
L’obbligo è ricondotto dal contratto all’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, che ha una propria disciplina sanzionatoria. Sul piano delle relazioni sindacali la mancata informativa incide inoltre sul presupposto della contrattazione integrativa prevista dall’art. 9, comma 5, lettera s) e può essere portata all’organismo paritetico per l’innovazione, competente sull’impatto dell’IA sull’organizzazione del lavoro.
Se sbaglio seguendo un suggerimento dell’IA, di chi è la responsabilità?
L’art. 13, comma 1 stabilisce che la decisione ultima resta un atto umano: l’algoritmo fornisce risultati, suggerimenti e correlazioni, ma non sostituisce la capacità interpretativa. Il comma 2 aggiunge però un criterio di proporzionalità: la responsabilità va commisurata alle condizioni organizzative, all’adeguatezza degli strumenti messi a disposizione dall’azienda e al livello di formazione garantito al dipendente.
L’azienda deve formarmi sull’uso dell’IA?
Sì. L’art. 31, comma 2 impegna le aziende ad assicurare adeguati percorsi formativi sull’utilizzo dei sistemi di IA, per far comprendere i meccanismi di funzionamento degli algoritmi e i rischi legati alla privacy e alla cybersicurezza, e a pianificare programmi formativi finalizzati al potenziamento della capacità di comprendere limiti, potenzialità e implicazioni etiche dei sistemi.
Questa disciplina vale anche per i turni fatti dal software?
Sì, se il sistema incide in modo significativo sul rapporto di lavoro. L’art. 12, comma 2 cita espressamente l’orario di lavoro fra gli aspetti su cui il dipendente ha diritto di conoscere i criteri generali di funzionamento. Resta fermo che i criteri generali di articolazione dell’orario, compresa la turnistica, sono materia di confronto aziendale (art. 6, comma 3, lettera a) e che la programmazione oraria della turnistica va formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente (art. 24, comma 6, lettera b).