Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

È l’indennità professionale con la platea più ampia del comparto sanità: tocca tecnici di radiologia e di laboratorio, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, ortottisti, educatori professionali, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari, assistenti sociali, operatori socio-sanitari e ostetriche. L’art. 42 dell’ipotesi di CCNL 2025-2027 la incrementa dal 1° gennaio 2026 con quattro importi diversi. Qui l’elenco integrale dei destinatari e i valori esatti della Tabella 4.

Gli importi dal 1° gennaio 2026

L’art. 42 incrementa l’indennità tutela del malato e promozione della salute prevista dall’art. 66 del CCNL 27 ottobre 2025, con corresponsione su dodici mensilità e un’unica decorrenza.

Tabella 4 — indennità tutela del malato e promozione della salute, valori mensili lordi in euro per 12 mensilità.
Area di inquadramento Incremento mensile dal 1.1.2026 Nuovo valore mensile dal 1.1.2026
Professionisti della salute e dei funzionari — profilo di Ostetrica 93,35 181,14
Professionisti della salute e dei funzionari (altri profili) 69,90 121,87
Assistenti 62,40 108,80
Operatori 58,50 102,01

Per differenza si ricavano i valori precedenti: 87,79 euro mensili per le ostetriche, 51,97 per gli altri profili sanitari dell’area dei professionisti, 46,40 per gli assistenti, 43,51 per gli operatori.

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Chi ne ha diritto: l’elenco integrale

Fascia 1 — profilo di Ostetrica (181,14 euro mensili). Destinatari: ostetrica e ostetrica-senior; gli stessi valori si applicano ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

Fascia 2 — professionisti della salute e dei funzionari, altri profili (121,87 euro mensili):

  • ruolo sanitario, compresi i profili senior: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, dietista, igienista dentale, odontotecnico, ottico, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, massaggiatore non vedente, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, fisioterapista, educatore professionale, podologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario;
  • ruolo socio-sanitario: assistente sociale e assistente sociale senior.

Anche qui l’indennità è corrisposta con gli stessi valori ai medesimi profili inquadrati nell’area di elevata qualificazione.

Fascia 3 — assistenti (108,80 euro mensili): massaggiatore o massofisioterapista senior, operatore socio-sanitario senior, assistente infermiere.

Fascia 4 — operatori (102,01 euro mensili): operatore socio sanitario, massaggiatore o massofisioterapista, assistente di studio odontoiatrico.

Da segnalare che l’assistente di studio odontoiatrico è un profilo istituito ex novo dall’art. 14 dell’ipotesi, nel ruolo sociosanitario dell’area degli operatori, e vi accede direttamente all’indennità.

Il valore su base annua

Fascia Incremento mensile Incremento annuo (12 mens.) Valore annuo rideterminato (12 mens.)
Ostetrica e ostetrica senior 93,35 € 1.120,20 € 2.173,68 €
Altri profili sanitari e assistenti sociali (area professionisti) 69,90 € 838,80 € 1.462,44 €
Assistenti 62,40 € 748,80 € 1.305,60 €
Operatori 58,50 € 702,00 € 1.224,12 €

Il rapporto con la specificità infermieristica

Le due indennità professionali del comparto hanno destinatari disgiunti e non si cumulano. La Tabella 3 copre i profili infermieristici e le puericultrici; la Tabella 4 tutti gli altri profili sanitari, sociosanitari e della riabilitazione. Il confronto fra aree corrispondenti:

Area Specificità infermieristica Tutela del malato (fascia comune) Differenza mensile
Professionisti della salute e dei funzionari 181,14 € 121,87 € 59,27 €
Assistenti 161,50 € 108,80 € 52,70 €
Operatori 151,48 € 102,01 € 49,47 €

Il divario si annulla per le ostetriche, che l’ipotesi porta al livello dell’indennità infermieristica dell’area dei professionisti.

Effetti su TFR e trattamento di fine rapporto

L’art. 36, comma 1, lettera k) include l’indennità tutela del malato e promozione della salute fra le voci della retribuzione annua da prendere a base per la liquidazione del TFR, insieme allo stipendio tabellare, ai differenziali economici di professionalità, all’indennità di qualificazione professionale, alla tredicesima, alla RIA, agli assegni ad personam, alle indennità di posizione e di funzione, all’indennità professionale specifica, alla specificità infermieristica e all’indennità di coordinamento ad esaurimento.

In caso di rapporto a tempo parziale l’indennità è riproporzionata alla durata della prestazione lavorativa.

Le fonti da consultare

Domande frequenti

Chi prende l’indennità tutela del malato e promozione della salute?

Ostetriche e ostetriche senior (181,14 euro mensili); i profili sanitari dell’area dei professionisti della salute — tecnici di laboratorio e radiologia, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, ortottisti, podologi, educatori professionali, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari e altri — insieme agli assistenti sociali (121,87 euro); massaggiatori senior, OSS senior e assistenti infermiere (108,80 euro); operatori socio sanitari, massaggiatori e assistenti di studio odontoiatrico (102,01 euro).

Perché le ostetriche hanno un importo più alto?

Perché la Tabella 4 riserva al profilo di Ostetrica una fascia dedicata, con incremento di 93,35 euro mensili e valore rideterminato di 181,14 euro, identici a quelli dell’indennità di specificità infermieristica dell’area dei professionisti. È una scelta di allineamento fra le due professioni sanitarie infermieristico-ostetriche.

Gli OSS prendono questa indennità o quella infermieristica?

Questa. Gli operatori socio sanitari sono elencati nella nota (4) della Tabella 4, fascia operatori, con 58,50 euro di incremento e 102,01 euro di valore mensile; gli OSS senior nella nota (3), fascia assistenti, con 62,40 euro di incremento e 108,80 euro di valore. L’indennità di specificità infermieristica non spetta agli OSS.

L’indennità dipende dal reparto in cui lavoro?

No: dipende esclusivamente dal profilo professionale di inquadramento. A dipendere dal reparto è invece la nuova indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi dell’art. 43, che vale 5,00, 3,00 o 1,50 euro per giornata di presenza a seconda della fascia di assegnazione.

Entra nel calcolo della tredicesima?

No: l’indennità è espressamente corrisposta «per 12 mensilità», come indicato nell’intestazione della Tabella 4. La tredicesima riguarda invece lo stipendio tabellare, i cui incrementi — precisa l’art. 38, comma 1 — hanno effetto integrale sulla tredicesima mensilità. L’indennità concorre però alla base di calcolo del TFR.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e riportano il testo dell’ipotesi di CCNL sottoscritta all’ARAN il 29 luglio 2026. Fino alla sottoscrizione definitiva le disposizioni non sono ancora applicabili: per la propria posizione individuale si raccomanda di verificare con l’ufficio del personale dell’azienda o ente o con la propria organizzazione sindacale.

In sintesi

  • Quattro fasce: ostetriche (181,14 euro), altri profili sanitari e assistenti sociali dell’area professionisti (121,87), assistenti (108,80), operatori (102,01), tutti per dodici mensilità dal 1° gennaio 2026.
  • Le ostetriche a parte: hanno una riga dedicata con importi identici a quelli dell’indennità di specificità infermieristica.
  • Platea molto ampia: 22 profili del ruolo sanitario, assistenti sociali, operatori socio-sanitari, massaggiatori, assistenti infermiere e assistenti di studio odontoiatrico.
  • Legata al profilo: non dipende dal reparto di assegnazione né dai turni effettuati.
  • Utile al TFR: l’art. 36, comma 1, lettera k) la include nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Domande frequenti

Chi prende l’indennità tutela del malato e promozione della salute?

Ostetriche e ostetriche senior (181,14 euro mensili); i profili sanitari dell’area dei professionisti della salute — tecnici di laboratorio e radiologia, fisioterapisti, logopedisti, dietisti, ortottisti, podologi, educatori professionali, tecnici della prevenzione, assistenti sanitari e altri — insieme agli assistenti sociali (121,87 euro); massaggiatori senior, OSS senior e assistenti infermiere (108,80 euro); operatori socio sanitari, massaggiatori e assistenti di studio odontoiatrico (102,01 euro).

Perché le ostetriche hanno un importo più alto?

Perché la Tabella 4 riserva al profilo di Ostetrica una fascia dedicata, con incremento di 93,35 euro mensili e valore rideterminato di 181,14 euro, identici a quelli dell’indennità di specificità infermieristica dell’area dei professionisti. È una scelta di allineamento fra le due professioni sanitarie infermieristico-ostetriche.

Gli OSS prendono questa indennità o quella infermieristica?

Questa. Gli operatori socio sanitari sono elencati nella nota (4) della Tabella 4, fascia operatori, con 58,50 euro di incremento e 102,01 euro di valore mensile; gli OSS senior nella nota (3), fascia assistenti, con 62,40 euro di incremento e 108,80 euro di valore. L’indennità di specificità infermieristica non spetta agli OSS.

L’indennità dipende dal reparto in cui lavoro?

No: dipende esclusivamente dal profilo professionale di inquadramento. A dipendere dal reparto è invece la nuova indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi dell’art. 43, che vale 5,00, 3,00 o 1,50 euro per giornata di presenza a seconda della fascia di assegnazione.

Entra nel calcolo della tredicesima?

No: l’indennità è espressamente corrisposta «per 12 mensilità», come indicato nell’intestazione della Tabella 4. La tredicesima riguarda invece lo stipendio tabellare, i cui incrementi — precisa l’art. 38, comma 1 — hanno effetto integrale sulla tredicesima mensilità. L’indennità concorre però alla base di calcolo del TFR.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.