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Il certificato di residenza fiscale è il documento con cui l’Agenzia delle Entrate attesta che un soggetto è fiscalmente residente in Italia, ai fini dell’applicazione delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Serve, tipicamente, per far valere all’estero i benefici del trattato (aliquote ridotte su dividendi, interessi, royalties) o per dimostrare la propria posizione fiscale.
Chi può richiederlo
Possono richiedere l’attestato:
- le persone fisiche residenti in Italia;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche: società di capitali, enti commerciali e non commerciali, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), fondi pensione.
La richiesta può essere presentata personalmente o tramite un soggetto delegato, munito di formale delega da allegare all’istanza.
Come si presenta la richiesta
Il modello, compilato e sottoscritto, può essere presentato:
- a qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, tramite il servizio di consegna documenti e istanze online;
- con consegna diretta a un Ufficio territoriale;
- tramite raccomandata con avviso di ricevimento;
- via posta elettronica certificata (PEC).
Costo e validità
L’attestato non è soggetto a imposta di bollo, ma è dovuto il pagamento di tributi speciali pari a 3,10 euro per ogni copia richiesta, versati con modello F24 (codice tributo 1538) oppure con marche da bollo di pari importo. Il documento, una volta rilasciato, ha validità di sei mesi dalla data di emissione: superato questo termine va richiesto nuovamente se serve ancora.
A cosa serve in concreto
L’attestato di residenza fiscale è lo strumento con cui il contribuente italiano dimostra, al soggetto estero che eroga un reddito (dividendi, interessi, royalties), di avere diritto all’applicazione delle aliquote ridotte previste dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Paese estero, invece della ritenuta piena prevista dalla legge locale. Senza il certificato, l’operatore estero applica di norma la ritenuta ordinaria, salvo poi dover attivare (quando previste) procedure di rimborso più lunghe e incerte.
Errori frequenti
- Richiedere il certificato dopo aver già incassato il reddito estero: va richiesto preventivamente, per farlo valere al momento del pagamento.
- Dimenticare la scadenza dei sei mesi: se il rapporto con l’estero è duraturo, va rinnovato periodicamente.
- Confondere l’attestato di residenza fiscale con il certificato anagrafico di residenza: sono documenti diversi, rilasciati da enti diversi (Agenzia delle Entrate vs Comune) per scopi diversi.
Spunti pratici
Sempronia, persona fisica residente in Italia, riceve dividendi da una società statunitense. Per beneficiare dell’aliquota ridotta prevista dalla Convenzione Italia-USA invece della ritenuta piena USA, richiede all’Agenzia delle Entrate l’attestato di residenza fiscale, lo fa tradurre se richiesto dall’intermediario estero, e lo presenta insieme al modulo di richiesta dei benefici convenzionali prima dell’incasso del dividendo.
Risorse correlate
- Residenza fiscale delle persone fisiche: i nuovi criteri
- Tie-breaker rules: i criteri convenzionali di residenza
- Trasferimento di residenza all’estero e iscrizione AIRE
Domande frequenti
Cos'è il certificato di residenza fiscale?
Il documento con cui l'Agenzia delle Entrate attesta che un soggetto è fiscalmente residente in Italia, utilizzato per far valere all'estero i benefici delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Chi può richiederlo?
Le persone fisiche residenti e i soggetti diversi dalle persone fisiche (società di capitali, enti commerciali e non commerciali, OICR, fondi pensione), anche tramite un delegato.
Quanto costa e quanto dura il certificato?
Non è soggetto a bollo, ma richiede il pagamento di tributi speciali di 3,10 euro per copia (F24 codice 1538 o marche da bollo). È valido sei mesi dalla data di emissione.
Come si presenta la richiesta?
A qualsiasi Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate (consegna diretta o servizio online), oppure per raccomandata A/R o PEC, anche tramite un soggetto delegato.