Testo dell'articoloVigente
Il 23 settembre 2026 la Camera ha approvato il disegno di legge A.C. 2628, che delega il Governo a riscrivere l’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. È la revisione più ampia del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 da vent’anni a questa parte. Con una precisazione che cambia la lettura di tutto il resto: non è ancora legge, e nessuna delle novità è in vigore.
Che cosa è stato approvato, esattamente
Il provvedimento si intitola «Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile». È un disegno di legge delega di soli tre articoli: non contiene le nuove regole, contiene i principi e criteri direttivi entro cui il Governo dovrà scriverle.
La differenza è sostanziale. Una legge delega non è direttamente applicabile: produce effetti solo quando il Governo adotta il decreto legislativo che la attua. Chi legge «da oggi cambia il tirocinio» sta leggendo male.
Il voto alla Camera: 145 favorevoli, nessun contrario, 80 astenuti. Il testo è stato trasmesso al Senato, dove l’esame deve ancora cominciare.
I tempi reali: quando cambierà davvero qualcosa
La catena è lunga e va contata per intero:
- Approvazione del Senato — data non prevedibile. Se il Senato modifica il testo, torna alla Camera.
- Entrata in vigore della legge delega — quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, salvo diversa previsione.
- Decreto legislativo attuativo — il Governo ha 12 mesi dall’entrata in vigore della delega.
- Decreti correttivi — ulteriori 12 mesi per correggere e integrare.
Anche nell’ipotesi più rapida, le regole operative arriveranno non prima del 2028. Il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica, il che gli dà una corsia preferenziale in Parlamento ma non accorcia i 12 mesi di delega.
L’iter, in breve
- 26 settembre 2025 — presentazione alla Camera. Proponente il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, in concerto con il Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e il Ministro dell’Università Anna Maria Bernini.
- 4 novembre 2025 — assegnazione alla Commissione II Giustizia in sede referente.
- 3 dicembre 2025 – 16 settembre 2026 — esame in Commissione. Relatori Alessandro Palombi e Tommaso Antonino Calderone.
- 21-23 settembre 2026 — discussione in Assemblea e voto finale.
Su che cosa interviene la delega
Gli ambiti indicati dai principi e criteri direttivi sono questi:
- Oggetto della professione — nuova individuazione delle attività proprie e di quelle riservate, con coordinamento rispetto alle riforme recenti. È il punto più contestato: si veda oltre.
- Esercizio in forma associata e societaria — disciplina organica delle STP: costituzione, gestione, limiti.
- Incompatibilità — riordino della materia, con superamento degli automatismi e controlli successivi coerenti con il diritto dell’Unione.
- Conferimento dell’incarico ed equo compenso — resta la libera pattuizione, nel rispetto della disciplina sull’equo compenso; aggiornamento dei parametri su proposta del CNDCEC.
- Governance degli Ordini — riduzione dell’anzianità richiesta per le cariche, equilibrio di genere, ricambio generazionale, voto telematico a distanza, revisione delle classi dimensionali degli Ordini territoriali e rappresentanza delle minoranze nei Consigli.
- Procedimento disciplinare — razionalizzazione degli organi e dei procedimenti.
- Cancellazione dall’albo — definizione puntuale dei casi.
- Specializzazioni — riconoscimento di un titolo di specialista per gli iscritti alle sezioni A e B, con l’obiettivo dichiarato di evitare la proliferazione di sotto-albi.
- Tirocinio — possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi.
- Assicurazione per la responsabilità civile — ipotesi di polizza collettiva uniforme a carico del CNDCEC, ferma la copertura individuale dove necessaria.
- Regime transitorio elettorale — le nuove regole di voto si applicheranno a partire dalla consiliatura successiva.
Avvertenza di metodo. Il testo licenziato dall’Aula recepisce emendamenti approvati in Commissione Giustizia: la formulazione definitiva dei singoli criteri è quella del testo trasmesso al Senato, non quella dello stampato originario del 2025. Finché il testo coordinato non è consultabile, le sintesi in circolazione — compresa questa — vanno lette come ricostruzione degli ambiti, non come citazione letterale delle lettere della delega.
Il punto che riguarda chi sta entrando nella professione
Per praticanti e studenti il criterio che pesa di più è il tirocinio svolgibile integralmente durante il corso di laurea magistrale. Oggi il tirocinio triennale è in larga parte successivo alla laurea; la sovrapposizione con gli studi accorcerebbe in modo netto il tempo tra laurea ed esame di Stato.
Due cose che il testo approvato non dice, e su cui conviene non fare previsioni:
- Non è stabilita la durata del tirocinio nel nuovo assetto: la delega apre alla sovrapposizione, non fissa i mesi.
- Non è definito il regime transitorio per chi è già iscritto al registro dei praticanti. Sarà materia del decreto legislativo.
Sul fronte economico il criterio sull’equo compenso conferma la libera pattuizione come regola, con il vincolo di proporzionalità già previsto dalla disciplina vigente: non introduce minimi tariffari.
Il conflitto aperto: la consulenza del lavoro
La parte più discussa non è il tirocinio, è il perimetro delle attività. In Commissione Giustizia è stato approvato un emendamento che inserisce il riferimento all’ambito giuslavoristico fra le materie della professione.
Le due posizioni:
- Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro considera la formula troppo generica per delimitare correttamente una competenza professionale e teme una sovrapposizione con attività già riservate alla categoria.
- Il CNDCEC replica che l’emendamento non amplia le competenze, non crea nuove riserve e non sottrae funzioni ad altre professioni: recepisce un ruolo che l’ordinamento riconosce ai commercialisti in materia di lavoro da oltre ottant’anni. Il presidente Elbano de Nuccio ha dichiarato che il Consiglio nazionale si opporrà con ogni mezzo ai tentativi di escludere gli iscritti dall’esercizio di queste attività.
È la ragione più probabile delle 80 astensioni, ed è anche il punto su cui il passaggio al Senato può produrre modifiche. Chi vuole capire dove va la riforma guardi questa formulazione, non i titoli sul tirocinio.
Che cosa non cambia oggi
- L’albo e le sue sezioni restano quelli del D.Lgs. 139/2005.
- Il tirocinio si svolge con le regole attuali: chi è iscritto oggi non ha nulla da modificare.
- L’esame di Stato resta invariato nella struttura.
- Le competenze professionali di commercialisti e consulenti del lavoro sono quelle vigenti: nessuna attività si è spostata da una categoria all’altra.
- Le elezioni degli Ordini seguono le regole attuali, e le nuove si applicheranno comunque solo dalla consiliatura successiva alla riforma.
Equivoci frequenti
- «La riforma è approvata». È approvata da un solo ramo del Parlamento. Manca il Senato, e se il Senato modifica il testo si torna alla Camera.
- «Da ora il tirocinio si fa all’università». La delega lo consente al legislatore delegato. Serve il decreto legislativo perché diventi una regola applicabile.
- «I commercialisti si prendono la consulenza del lavoro». La delega parla di individuazione delle attività proprie e riservate. Quali attività, e con quale riserva, lo dirà il decreto legislativo.
- «Tornano le tariffe minime». No: il criterio conferma la libera pattuizione nel rispetto dell’equo compenso, e prevede l’aggiornamento dei parametri, che sono cosa diversa dai minimi inderogabili.
Che cosa seguire adesso
Tre passaggi, in ordine di rilevanza: l’assegnazione in commissione al Senato e le audizioni, dove i consigli nazionali torneranno sul perimetro delle attività; il testo eventualmente modificato, perché una modifica riapre la navetta; e, a delega approvata, lo schema di decreto legislativo, che è il documento in cui le regole diventano concrete e che passerà per i pareri delle commissioni parlamentari.
Fonti
- Camera dei Deputati — scheda del progetto di legge A.C. 2628
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 — Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile
Risorse correlate
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Domande frequenti
La riforma dell'ordinamento dei commercialisti è già in vigore?
No. Il 23 settembre 2026 la Camera ha approvato il disegno di legge delega A.C. 2628, che ora passa al Senato. Anche dopo l'approvazione definitiva servirà il decreto legislativo attuativo, per il quale il Governo ha 12 mesi.
Che cos'è una legge delega e perché conta la differenza?
È una legge che non contiene le nuove regole ma i principi e criteri direttivi entro cui il Governo dovrà scriverle in un decreto legislativo. Finché il decreto non è adottato, nulla è applicabile.
Quando cambieranno davvero le regole della professione?
Sommando l'esame del Senato, i 12 mesi per il decreto legislativo e i 12 mesi per gli eventuali correttivi, le regole operative non arriveranno prima del 2028 nell'ipotesi più rapida.
Il tirocinio si potrà fare durante l'università?
È uno dei criteri della delega: il tirocinio potrà essere svolto interamente durante il corso di studi. La durata e il regime transitorio per chi è già iscritto al registro dei praticanti saranno però definiti dal decreto legislativo.
Perché i consulenti del lavoro contestano la riforma?
Per l'inserimento del riferimento all'ambito giuslavoristico fra le materie della professione di commercialista. Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ritiene la formula troppo generica; il CNDCEC replica che non introduce nuove riserve né sottrae funzioni ad altre professioni.
La riforma reintroduce le tariffe minime?
No. Il criterio sui compensi conferma la libera pattuizione nel rispetto della disciplina sull'equo compenso e prevede l'aggiornamento dei parametri su proposta del CNDCEC, che è cosa diversa dai minimi tariffari inderogabili.
Con quanti voti è stato approvato il provvedimento?
Con 145 voti favorevoli, nessun voto contrario e 80 astensioni. Il testo è stato trasmesso al Senato.