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Il regime forfettario non cambia le regole di territorialità IVA: anche chi è forfettario deve capire dove si considera “effettuata” l’operazione quando fattura a un cliente UE o extra-UE, perché da questo dipende se serve il reverse charge, l’iscrizione al VIES o la semplice dicitura di non imponibilità.
La regola di base: art. 7-ter D.P.R. 633/1972
Per le prestazioni di servizi generiche B2B (business-to-business), l’art. 7-ter D.P.R. 633/1972 stabilisce che il servizio si considera effettuato nel Paese del committente, non in quello del prestatore. Questa regola vale anche per il forfettario, che pure non applica l’IVA sulle proprie fatture per via del regime speciale (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014): la territorialità è un tema distinto dal regime fiscale del prestatore.
Cliente UE con partita IVA
Se il committente è un soggetto passivo IVA in un altro Stato UE, il servizio si considera reso nel Paese del cliente: la fattura del forfettario va emessa senza IVA, con la dicitura “operazione non soggetta ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. 633/1972” (o “inversione contabile”). È il cliente estero ad applicare l’IVA nel proprio Paese tramite reverse charge. Per queste operazioni il forfettario deve iscriversi al VIES e presentare gli elenchi Intrastat dei servizi resi.
Cliente extra-UE
Per i servizi resi a un committente soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione Europea, si applica lo stesso principio di territorialità (art. 7-ter): l’operazione non è soggetta a IVA in Italia. La fattura si emette senza IVA con la dicitura “operazione non soggetta” — non serve però l’iscrizione al VIES, che riguarda solo gli scambi intra-UE.
Cliente privato (B2C)
Quando il cliente non è un soggetto passivo IVA (un consumatore privato, UE o extra-UE), si applicano regole diverse a seconda del tipo di servizio: per le prestazioni generiche, la territorialità resta quella del prestatore (Italia), e la fattura del forfettario segue le regole ordinarie del regime, senza le complicazioni del reverse charge B2B.
Beni venduti all’estero: la disciplina è diversa
Attenzione a non confondere le prestazioni di servizi con le cessioni di beni: per le vendite di beni a distanza (e-commerce) si applicano le regole specifiche su soglie e OSS/IOSS, distinte da quelle qui illustrate per i servizi generici. Il forfettario che vende beni online, in particolare, deve valutare separatamente l’eventuale fuoriuscita dal regime per superamento soglie o l’assoggettamento a regimi doganali per le vendite extra-UE.
Errori frequenti
- Applicare l’IVA italiana su fatture a clienti UE con partita IVA: va emessa senza IVA con reverse charge a carico del cliente.
- Dimenticare l’iscrizione al VIES per operazioni intra-UE B2B, requisito distinto dal regime forfettario.
- Confondere le regole sui servizi (art. 7-ter) con quelle sulle cessioni di beni, che seguono una disciplina diversa.
- Pensare che il regime forfettario esenti dagli adempimenti Intrastat: per i servizi intra-UE B2B restano dovuti.
Spunti pratici
Caio, consulente informatico in regime forfettario, fattura un progetto a un’azienda tedesca con partita IVA. Emette fattura senza IVA, con la dicitura “operazione non soggetta ex art. 7-ter D.P.R. 633/1972”: sarà l’azienda tedesca ad autoliquidare l’IVA in Germania. Caio, però, deve prima essersi iscritto al VIES, altrimenti l’operazione non può essere trattata come intra-UE.
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Domande frequenti
Il forfettario applica l'IVA ai clienti esteri?
No: per i servizi B2B a clienti UE o extra-UE con partita IVA, la fattura si emette senza IVA (art. 7-ter D.P.R. 633/1972), con reverse charge a carico del cliente per le operazioni UE.
Il forfettario deve iscriversi al VIES?
Sì, se effettua operazioni intra-UE B2B: l'iscrizione al VIES è necessaria per trattare correttamente queste operazioni e presentare gli elenchi Intrastat dei servizi.
Cosa cambia per i clienti extra-UE?
Vale lo stesso principio di territorialità: fattura senza IVA con dicitura di non assoggettamento, ma senza l'obbligo di iscrizione al VIES, che riguarda solo gli scambi intra-UE.
Le regole sono le stesse per la vendita di beni online?
No: le cessioni di beni a distanza seguono una disciplina distinta (soglie, OSS/IOSS), diversa da quella delle prestazioni di servizi generiche qui illustrata.