Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti

La guida

In sintesi

Quando serve un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta

La regola generale dell’art. 17 è che l’IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua l’operazione imponibile. Quando l’operazione rilevante ai fini IVA in Italia è effettuata da un soggetto non residente, la legge distingue tre situazioni: se il cliente italiano è un soggetto passivo IVA, di regola tocca a lui assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge o dell’autofattura; se invece il non residente opera nei confronti di privati consumatori, o comunque intende gestire in proprio la propria posizione IVA italiana, deve dotarsi di una posizione fiscale in Italia — tramite una stabile organizzazione, se ne sussistono i presupposti, oppure, in mancanza, tramite un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta.

La nomina di un rappresentante fiscale (o l’identificazione diretta) è obbligatoria, tra l’altro, per: l’introduzione in Italia di beni per esigenze della propria impresa (trasferimenti a depositi o magazzini che non configurano stabile organizzazione); la cessione a privati di beni introdotti in Italia e qui installati o montati; le prestazioni di trasporto intracomunitario o accessorie rese a privati che si considerano effettuate in Italia; l’estrazione di beni da un deposito IVA destinati al consumo in Italia; le cessioni o prestazioni rilevanti in Italia verso committenti non soggetti passivi. Dal 1° luglio 2021, però, chi effettua vendite a distanza o servizi digitali B2C può evitare di identificarsi in ciascuno Stato membro aderendo al regime speciale OSS (One Stop Shop), che centralizza la dichiarazione e il versamento in un solo Stato membro di identificazione.

Identificazione diretta: il non residente agisce in proprio

L’identificazione diretta, prevista dall’art. 35-ter, consente al soggetto non residente di richiedere direttamente una partita IVA italiana, senza passare da un intermediario. Possono avvalersene i soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, e quelli di Paesi terzi con cui esistono strumenti giuridici di reciproca assistenza in materia di imposte indirette (è il caso, ad esempio, del Regno Unito anche dopo la Brexit, e della Norvegia). Per tutti gli altri Paesi extra-UE privi di questi accordi, l’identificazione diretta non è disponibile e resta obbligatoria la via del rappresentante fiscale.

La richiesta si presenta, prima di effettuare qualunque operazione, al Centro Operativo di Pescara con il modello ANR/3, indicando i dati identificativi, l’ufficio estero competente sui controlli, il numero di identificazione IVA (o fiscale) nello Stato di stabilimento e l’impegno a esibire la contabilità su richiesta. L’Agenzia attribuisce una partita IVA che reca l’evidenza della natura di soggetto non residente identificato, da riportare in tutte le dichiarazioni e i documenti. È il soggetto estero stesso, tramite questa posizione, a fatturare, registrare, liquidare e dichiarare: non c’è alcun soggetto italiano che risponde al posto suo.

Rappresentante fiscale: un soggetto italiano risponde in solido

Il rappresentante fiscale è una persona fisica o giuridica residente in Italia che, in nome e per conto dell’operatore non residente, attiva una partita IVA italiana e ne gestisce tutti gli obblighi: fatturazione, registrazione, liquidazioni periodiche, versamenti e dichiarazione annuale. La nomina va formalizzata prima della prima operazione, per atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata, oppure con lettera annotata in apposito registro presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del rappresentante; va inoltre comunicata preventivamente alla controparte contrattuale. Una nomina che non rispetti queste formalità è priva di effetti.

Il rappresentante deve possedere requisiti di onorabilità equivalenti a quelli richiesti per amministratori e sindaci dei CAF; un decreto del 2024 (in vigore dal 3 gennaio 2025) ha introdotto criteri più stringenti per assumere questo ruolo, con la possibilità che l’Agenzia richieda una garanzia, specie a chi rappresenta un numero elevato di soggetti esteri. L’elemento più delicato è la responsabilità solidale: il rappresentante fiscale risponde insieme all’operatore estero rappresentato per gli obblighi IVA (non risponde invece per le obbligazioni sorte sotto un rappresentante fiscale precedente). Le fatture emesse e ricevute devono essere cointestate, con gli estremi sia del rappresentante sia del soggetto rappresentato.

Per le operazioni intracomunitarie esclusivamente non imponibili, esenti o comunque senza versamento d’imposta, esiste una figura semplificata di rappresentante fiscale «leggero» (art. 44, comma 3, D.L. 331/1993): si limita alla fatturazione e alla compilazione degli elenchi Intrastat, senza gli obblighi di registrazione e dichiarazione annuale — una semplificazione che decade non appena si verifica la prima operazione imponibile.

Il cenno alla stabile organizzazione

Rappresentante fiscale e identificazione diretta presuppongono l’assenza di una stabile organizzazione italiana del soggetto estero: se questa esiste — una struttura con mezzi umani e materiali sufficientemente stabili per svolgere l’attività, secondo la nozione elaborata dalla prassi OCSE e dal Regolamento UE 282/2011 — le operazioni vanno gestite attraverso di essa, con gli stessi obblighi previsti per i soggetti passivi residenti, e dal 2009 non è più consentito ricorrere in alternativa al rappresentante fiscale o all’identificazione diretta. La stabile organizzazione non ha una definizione specifica ai fini IVA nel diritto interno (a differenza delle imposte dirette, dove è definita dall’art. 162 TUIR): si guarda alla sostanza organizzativa, gestionale e contabile della struttura italiana rispetto alla casa madre estera.

Rappresentante fiscale Identificazione diretta
Chi può usarla Qualunque non residente, UE o extra-UE Solo UE o extra-UE con accordi di reciproca assistenza
Chi gestisce gli obblighi Un soggetto terzo residente in Italia Il non residente in prima persona
Responsabilità Solidale tra rappresentante e rappresentato Solo del soggetto non residente
Modalità di attivazione Atto pubblico, scrittura autenticata o lettera annotata Modello ANR/3 al Centro Operativo di Pescara
Compatibile con stabile organizzazione No No

Esempio pratico

  • Alfa Srl, con sede in Germania, vuole introdurre in Italia un magazzino di ricambi da cui vendere a officine italiane non soggette a reverse charge: essendo un’impresa UE, opta per l’identificazione diretta, ottiene una partita IVA italiana con il modello ANR/3 e gestisce da sola fatturazione e dichiarazioni.

  • Caio, imprenditore individuale con sede a Singapore (Paese privo di accordi di reciproca assistenza sulle imposte indirette con l’Italia), deve installare macchinari a un cliente italiano privato: non può identificarsi direttamente e deve nominare un rappresentante fiscale residente in Italia, che risponderà in solido con lui per l’IVA dovuta sull’operazione.

  • Beta Spa, che ha già una filiale italiana qualificabile come stabile organizzazione, non può nominare un rappresentante fiscale per le operazioni che restano fuori dalla filiale: deve comunque incanalarle sulla posizione IVA della stabile organizzazione.

Da leggere insieme

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Posso passare dall'identificazione diretta al rappresentante fiscale?

Sì, ma bisogna prima chiudere la posizione esistente (con il modello di cessazione) e poi attivare la nuova: le due posizioni non possono coesistere per lo stesso soggetto.

Il rappresentante fiscale risponde con il proprio patrimonio dei debiti IVA del rappresentato?

Sì, la responsabilità è solidale: l'Agenzia delle Entrate può rivolgersi indifferentemente al rappresentante o all'operatore estero per l'imposta, gli interessi e le sanzioni relative alle operazioni gestite.

Serve il rappresentante fiscale se vendo online a privati italiani da un altro Paese UE?

Dal 2021 no, se si aderisce al regime OSS: la dichiarazione e il versamento dell'IVA su tutte le vendite a distanza UE si centralizzano nello Stato membro di identificazione, senza bisogno di registrarsi in ciascuno Stato di destinazione.

Un ente extra-UE senza natura commerciale può nominare un rappresentante fiscale?

No: solo i soggetti che nel proprio Stato di residenza rivestono la qualifica di soggetti d'imposta, cioè agiscono come imprenditori o professionisti, possono avvalersi della rappresentanza fiscale italiana.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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