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Art. 2903 c.c. Prescrizione dell’azione
In vigore dal 19/04/1942
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Commento all'art. 2903 c.c., Prescrizione dell'azione revocatoria
L'art. 2903 c.c. fissa in cinque anni il termine di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, con decorrenza dalla data dell'atto impugnato. La scelta del legislatore di ancorare il dies a quo all'atto, e non alla scoperta da parte del creditore, risponde all'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dei terzi acquirenti.
Natura del termine: prescrizione o decadenza?
Il termine è di prescrizione, non di decadenza. Ciò comporta che è soggetto a interruzione (ad es. con la notifica dell'atto di citazione o con il riconoscimento del diritto) e a sospensione nei casi previsti dagli artt. 2941-2942 c.c. La distinzione è rilevante in pratica: la decadenza non ammetterebbe interruzione.
Dies a quo: data dell'atto
Il termine inizia a decorrere dalla data dell'atto dispositivo, non dal momento in cui il creditore ne viene a conoscenza né da quello in cui sorge il credito (salvo che il credito sorga dopo l'atto, nel qual caso il termine non può decorrere prima del sorgere del credito stesso, pena la vanificazione della tutela). Per gli atti soggetti a trascrizione, la data rilevante è quella della stipula, non della trascrizione.
Coordinamento con la revocatoria fallimentare
L'art. 2904 c.c. rinvia espressamente alle disposizioni sulla revocatoria fallimentare (art. 67 L. fall. per i fallimenti ante CCII; art. 166 CCII per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022), che prevedono termini e presupposti diversi. In sede fallimentare i termini «sospetti» sono più brevi (da 6 mesi a 2 anni a seconda dell'atto) e la legittimazione spetta al curatore.
Domande frequenti
Da quando decorre il termine di prescrizione dell'azione revocatoria?
Dalla data dell'atto impugnato, non dalla sua conoscenza da parte del creditore né dalla data di sorgere del credito. Per atti soggetti a trascrizione si fa riferimento alla data della stipula.
Il termine quinquennale può essere interrotto?
Sì. Trattandosi di prescrizione, si applica la disciplina degli artt. 2943-2945 c.c.: la prescrizione si interrompe con la notifica della domanda giudiziale o con il riconoscimento del diritto da parte del terzo.
Se il credito sorge dopo l'atto dispositivo, il termine dei 5 anni decorre dall'atto?
La questione è dibattuta. L'orientamento prevalente ritiene che il termine non possa decorrere prima del sorgere del credito, poiché solo da quel momento il creditore ha interesse ad agire. Il termine quinquennale decorre quindi dal momento in cui coesistono credito e atto pregiudizievole.
Quali differenze ci sono con i termini della revocatoria fallimentare?
La revocatoria fallimentare (art. 67 L. fall./art. 166 CCII) ha termini più brevi (da 6 mesi a 2 anni dal compimento dell'atto) e una legittimazione esclusiva del curatore. I presupposti sono in parte presunti dalla legge, alleggerendo l'onere probatorio rispetto alla revocatoria ordinaria.
La prescrizione quinquennale si applica anche alla revocatoria fallimentare?
No. L'art. 2904 c.c. rinvia espressamente alle norme speciali fallimentari (artt. 67 ss. L. fall. / artt. 163 ss. CCII), che prevedono termini propri. La prescrizione quinquennale dell'art. 2903 c.c. si applica solo alla revocatoria ordinaria tra privati.