Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Alcune riduzioni TARI sono obbligatorie per legge: in caso di disservizio nella raccolta si paga al massimo il 20% della tariffa; fuori dalla zona di raccolta al massimo il 40%; la raccolta differenziata domestica va premiata.
- Altre sono facoltative e dipendono dal regolamento comunale: unico occupante, abitazioni a uso stagionale o a disposizione, residenti all’estero per più di sei mesi, fabbricati rurali abitativi — fino all’esenzione totale.
- Il pensionato iscritto all’AIRE con pensione estera paga la TARI ridotta di due terzi sull’unico immobile in Italia non locato né in comodato: è un diritto, non una scelta del Comune.
- Le imprese che avviano al riciclo/recupero i propri rifiuti hanno diritto a riduzioni della quota variabile, e dal 2021 possono uscire dal servizio pubblico.
- Ogni riduzione va di regola chiesta o dichiarata: senza dichiarazione, il Comune applica la tariffa piena.
Le riduzioni obbligatorie: quando il servizio non funziona
La legge fissa tre presidi che il Comune non può negare (L. 147/2013):
- disservizio (co. 656): se il servizio non viene svolto, o è svolto in grave violazione della disciplina, o è interrotto per motivi sindacali od organizzativi con pericolo sanitario riconosciuto, la TARI è dovuta al massimo nella misura del 20% — una riduzione di almeno l’80%;
- fuori zona di raccolta (co. 657): per gli immobili dove la raccolta non è effettuata, la tassa è dovuta al massimo al 40%, da graduare in relazione alla distanza dal punto di raccolta più vicino;
- raccolta differenziata domestica (co. 658): il Comune deve assicurare riduzioni alle utenze domestiche virtuose, disciplinandole nel regolamento.
A queste si aggiunge la riduzione per i rifiuti avviati al riciclo dalle attività economiche (co. 649) e, dal 2021, la possibilità per le utenze non domestiche di conferire i rifiuti urbani fuori dal servizio pubblico con avvio al recupero, evitando la quota variabile.
Le riduzioni facoltative del regolamento comunale
Il co. 659 consente al Comune di introdurre riduzioni o esenzioni per: abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo; locali e aree non abitativi a uso stagionale o ricorrente; abitazioni di chi risiede o dimora all’estero per più di sei mesi l’anno; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e compostaggio individuale o di comunità (collegato ambientale, L. 221/2015). A differenza della vecchia TARES non c’è più il tetto del 30%: il Comune può arrivare all’esonero totale. Con il co. 660 può spingersi oltre le fattispecie tipizzate — anche con criteri sociali legati all’ISEE — coprendo il costo con il proprio bilancio.
La regola d’oro: queste riduzioni esistono solo se il regolamento le prevede. La Cassazione (ord. 25229/2022) lo ha ribadito per la riduzione stagionale: senza previsione regolamentare, niente sconto. Prima di invocare una riduzione va quindi letto il regolamento TARI del proprio Comune, pubblicato sul portale del federalismo fiscale.
| Riduzione | Fonte | Misura | Obbligatoria? |
|---|---|---|---|
| Disservizio / violazioni gravi | co. 656 | si paga max 20% | Sì |
| Fuori zona di raccolta | co. 657 | si paga max 40% | Sì |
| Differenziata utenze domestiche | co. 658 | da regolamento | Sì (misura comunale) |
| Riciclo rifiuti delle attività | co. 649 | quota variabile, da regolamento | Sì (misura comunale) |
| Unico occupante, stagionale, estero >6 mesi, rurali | co. 659 | fino a esenzione | No |
| Ulteriori (anche ISEE) | co. 660 | libera, a carico bilancio | No |
| Pensionati AIRE, unico immobile non locato | art. 9-bis D.L. 47/2014 | si paga 1/3 | Sì |
Il caso dei pensionati residenti all’estero
Per i cittadini iscritti all’AIRE, già pensionati nel Paese estero di residenza, la TARI sull’unica unità immobiliare posseduta in Italia — purché non locata né concessa in comodato — è dovuta in misura ridotta di due terzi: si paga un terzo. È una riduzione stabilita dalla legge statale, che il Comune deve applicare a prescindere dal regolamento; sulla stessa casa opera anche la riduzione IMU del 50% per i pensionati in convenzione internazionale.
Esempio pratico
-
Tizio vive solo in 80 mq in un Comune il cui regolamento prevede il 30% di riduzione per l’unico occupante: la quota variabile è già calcolata su 1 componente, e sulla tariffa complessiva si applica lo sconto regolamentare.
-
La casa di campagna di Caia è a 2 km dal punto di raccolta più vicino, fuori dal perimetro di raccolta: per legge paga al massimo il 40% della tariffa, qualunque cosa dica il regolamento.
-
Sempronio, pensionato AIRE in Germania con la sola casa di famiglia in Italia chiusa e non locata: TARI a un terzo e IMU al 50%. Se la affitta anche solo per una stagione, perde entrambe le agevolazioni per quell’anno.
Domande frequenti
La riduzione va chiesta o è automatica?
Quasi tutte presuppongono una dichiarazione o istanza che attesti la condizione (unico occupante, uso stagionale, compostaggio). Le riduzioni «di servizio» (disservizio, fuori zona) dipendono da situazioni oggettive, ma conviene comunque formalizzare la richiesta per ottenere il ricalcolo.
Casa a disposizione senza utenze: riduzione o esclusione?
Se l’immobile è oggettivamente inutilizzabile (niente arredi, niente utenze) è fuori dal presupposto TARI: non serve una riduzione. Se è arredato e utilizzabile ma usato poco, si rientra nelle riduzioni facoltative per gli immobili a disposizione, se previste.
Lo studente fuori sede paga due volte?
Rischia di sì: come detentore dell’alloggio universitario (se il contratto supera i sei mesi) e come componente del nucleo a casa. Molti regolamenti prevedono riduzioni per residenti temporaneamente altrove: va verificato il regolamento di entrambi i Comuni.
Il Comune può negare la riduzione per il compostaggio?
Il collegato ambientale spinge per incentivarlo, ma la misura concreta passa dal regolamento comunale: senza previsione, non c’è uno sconto automatico da rivendicare.