Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

La definizione che decide l’esenzione

Per la legge (art. 1, co. 741, lett. b, L. 160/2019) l’abitazione principale è «l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». I due requisiti devono coesistere nello stesso immobile: la sola residenza anagrafica senza dimora effettiva non basta, e viceversa. Se l’abitazione non è di lusso, l’IMU semplicemente non è dovuta; se è A/1 (signorile), A/8 (ville) o A/9 (castelli e palazzi di pregio) si paga con l’aliquota ridotta dello 0,5% (che il Comune può aumentare di 0,1 punti o azzerare) e una detrazione di 200 euro, che i Comuni possono elevare fino a concorrenza dell’imposta.

La detrazione si rapporta ai mesi di destinazione e, se l’immobile è abitazione principale di più soggetti passivi, si divide in parti uguali «per teste» tra chi la utilizza come tale, a prescindere dalle quote di possesso (circ. 3/DF/2012).

Le pertinenze agevolate: una per categoria

L’esenzione (o l’aliquota ridotta per le case di lusso) si estende alle pertinenze classificate C/2 (cantina, solaio), C/6 (box, autorimessa) e C/7 (tettoia, posto auto), nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se accatastate insieme all’abitazione. Il secondo box paga come «altro fabbricato». E se l’abitazione è composta da due unità immobiliari accatastate separatamente, l’agevolazione spetta a una sola: le altre pagano l’IMU ordinaria, a meno di procedere prima alla fusione catastale.

Coniugi con residenze diverse: cosa resta dopo la Consulta

È il capitolo più litigato della storia dell’IMU. In origine la prassi negava la doppia esenzione ai coniugi con residenze separate nello stesso Comune (una sola abitazione principale per nucleo familiare), mentre per i Comuni diversi il D.L. 146/2021 aveva concesso di scegliere un solo immobile esente. La Corte costituzionale, sentenza 209/2022, ha ribaltato l’impianto: è illegittimo negare l’esenzione al coniuge che possiede i requisiti sul proprio immobile solo perché l’altro coniuge risiede altrove. Oggi quindi ciascun coniuge (non separato) con residenza anagrafica e dimora abituale effettiva nella propria casa ha diritto all’esenzione, nello stesso Comune o in Comuni diversi.

Attenzione però alla parola «effettiva»: la stessa sentenza ha legittimato i controlli sostanziali, e i Comuni possono accedere ai dati delle utenze per verificare che nell’immobile si viva davvero. La doppia residenza di comodo — bollette a zero, casa al mare «principale» solo sulla carta — resta accertabile con sanzioni.

Le assimilazioni previste dalla legge

Sono considerate abitazione principale anche (art. 1, co. 741, lett. c, L. 160/2019):

Nella separazione e nel divorzio, quindi, la logica IMU segue l’assegnazione della casa disposta dal giudice, non la proprietà: il coniuge proprietario non assegnatario perde la soggettività passiva su quella casa.

Esempio pratico

  • Tizio e Caia, coniugi non separati, possiedono ciascuno una casa: lui vive e risiede a Milano, lei vive e risiede a Bergamo per lavoro. Dopo la sentenza 209/2022 entrambe le case sono esenti come abitazioni principali, purché in ciascuna risultino consumi coerenti con una dimora reale.

  • La villa A/8 di Sempronio con rendita 3.000 euro, abitazione principale: base 3.000 × 1,05 × 160 = 504.000; imposta allo 0,5% = 2.520 − 200 di detrazione = 2.320 euro l’anno (codice tributo 3912).

  • Il secondo box C/6 di Tizio, pertinenza «in eccesso» rispetto all’unico agevolabile, paga invece l’IMU ordinaria come altro fabbricato.

Domande frequenti

La casa data in comodato al figlio è abitazione principale?

No: dal 2016 i Comuni non possono più assimilarla. È prevista però una riduzione del 50% della base imponibile a condizioni stringenti, che meritano una guida a parte.

Chi paga l’IMU sulla casa coniugale dopo la separazione?

La casa assegnata dal giudice al genitore affidatario è abitazione principale dell’assegnatario ai fini IMU: se non è di lusso, nessuno paga; se è di lusso, paga l’assegnatario con aliquota ridotta e detrazione, anche se la proprietà è dell’altro coniuge.

I pensionati residenti all’estero hanno agevolazioni?

Sì: per i titolari di pensione in convenzione internazionale residenti fuori dall’Italia, l’IMU sull’unico immobile non locato posseduto in Italia è ridotta al 50% (e la TARI a un terzo).

Residenza appena trasferita: da quando vale l’esenzione?

Dal mese in cui le condizioni (residenza + dimora) si protraggono per almeno 15 giorni, secondo la regola generale del computo mensile.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.