Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

Come funziona la riduzione

Dal 2016 non esiste più l’assimilazione comunale all’abitazione principale per le case date in comodato ai familiari: al suo posto c’è una riduzione nazionale del 50% della base imponibile. Sul valore dimezzato si applica l’aliquota degli «altri fabbricati» deliberata dal Comune, che resta libero di prevedere in aggiunta un’aliquota agevolata (non inferiore allo 0,46%). Il beneficio riguarda solo i comodati tra parenti in linea retta di primo grado: genitori e figli. Fratelli, nonni, nipoti, suoceri e generi restano fuori.

Le cinque condizioni (tutte necessarie)

La risoluzione 1/DF/2016 ha chiarito il perimetro: il possesso di immobili non abitativi (negozi, terreni, capannoni, box anche in altri Comuni) non fa perdere il beneficio, perché il vincolo riguarda solo gli immobili a uso abitativo. Ma basta una terza abitazione, o l’abitazione del comodante in un Comune diverso, e la riduzione salta per intero. Serve inoltre la dichiarazione IMU per attestare i requisiti.

Comproprietà e casi particolari

Se l’immobile concesso è di più comproprietari, la riduzione spetta solo pro quota a chi soddisfa le condizioni: se i coniugi danno in comodato la casa al figlio e il marito possiede un’altra abitazione in un Comune diverso, il 50% si applica solo alla quota della moglie. E se la casa dei due coniugi va in comodato ai genitori di uno solo di essi, la riduzione spetta solo al comproprietario legato dal vincolo di parentela di primo grado.

La Cassazione (sent. 37346/2022) ha chiuso la porta al comodato tra comproprietari: chi è già comproprietario dell’immobile in cui abita non può essere «comodatario» della quota altrui, quindi il comproprietario non residente paga IMU piena, senza riduzione. Alla morte del comodatario, infine, il beneficio prosegue in capo al coniuge superstite solo in presenza di figli minori (L. 145/2018).

La decorrenza segue i mesi: per i contratti in corso d’anno la riduzione si applica per dodicesimi, contando i mesi in cui il contratto è in essere per almeno 15 giorni.

Situazione Riduzione 50%?
Padre con unica casa in Italia, data al figlio, entrambi nello stesso Comune, contratto registrato Sì
Padre con la casa data al figlio + la propria abitazione principale non di lusso nello stesso Comune Sì
Padre con abitazione principale in un Comune diverso da quello della casa concessa No
Casa concessa al nipote o al fratello No (non è parentela in linea retta di 1° grado)
Comodato «della quota» tra comproprietari (Cass. 37346/2022) No
Contratto verbale mai registrato No

Esempio pratico

  • Tizio possiede due immobili abitativi, entrambi a Verona: la casa in cui vive (A/2) e un bilocale A/3 con rendita 800 euro, che concede in comodato registrato alla figlia Caia, che vi trasferisce residenza e dimora.

  • Base ordinaria del bilocale: 800 × 1,05 × 160 = 134.400; con la riduzione al 50% diventa 67.200. Con aliquota comunale all’1,06%, l’IMU annua scende da 1.425 a 712 euro.

  • Se l’anno dopo Tizio eredita un terzo appartamento in Italia, la condizione dell’unico immobile (più abitazione principale) viene meno e la riduzione si perde per intero, non solo pro quota.

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Domande frequenti

Serve rifare la dichiarazione IMU ogni anno?

No: la dichiarazione va presentata per attestare l'inizio (e la fine) delle condizioni, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Finché nulla cambia, non va ripetuta.

Il comodato scritto ma non registrato dà diritto alla riduzione?

No. La registrazione è condizione costitutiva: senza, il Comune può recuperare l'imposta piena con sanzioni. La decorrenza del beneficio segue la data di registrazione, non quella della firma.

La riduzione del 50% si somma ad altre?

Si cumula con l'eventuale aliquota agevolata deliberata dal Comune per i comodati. Non riguarda invece il canone concordato, che ha la sua riduzione del 25% dell'imposta per le locazioni.

Il figlio comodatario deve pagare qualcosa?

No: il comodatario non è mai soggetto passivo IMU. L'imposta (ridotta) resta a carico del genitore proprietario.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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