Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- La TARI (L. 147/2013, in vigore dal 2014) si paga per il possesso o la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani: paga chi occupa l’immobile — quindi l’inquilino, non il proprietario — al contrario dell’IMU.
- Se la detenzione dura non più di sei mesi nell’anno (locazioni brevi, transitorie), la tassa resta a carico del possessore.
- La base imponibile è la superficie calpestabile per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie A, B, C): il criterio dell’80% della superficie catastale non è mai entrato in vigore e serve solo per gli accertamenti.
- La tariffa ha una quota fissa (costi generali del servizio) e una quota variabile (produzione presunta di rifiuti, per le famiglie legata al numero di componenti), più la maggiorazione provinciale TEFA.
- Scadenze e numero di rate li decide ogni Comune; si paga di regola con F24 (codice tributo 3944) o bollettino, su avviso bonario del Comune.
Chi paga: il criterio opposto all’IMU
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, co. 641-642, L. 147/2013). La tassa segue quindi chi utilizza l’immobile: nell’appartamento locato paga l’inquilino, nel negozio in affitto paga l’esercente. Il proprietario torna in gioco in due casi: quando la detenzione altrui è temporanea, non superiore a sei mesi nell’anno solare (tipicamente le locazioni brevi e turistiche: la TARI resta al possessore), e per le parti comuni condominiali in uso esclusivo. Tra i componenti della famiglia e tra i condetentori la legge prevede la solidarietà: il Comune può chiedere l’intero a ciascuno.
Nei centri commerciali e nelle multiproprietà l’adempimento è accentrato: il soggetto che gestisce i servizi comuni presenta la dichiarazione e versa per i locali in uso comune e può farlo anche per quelli in uso esclusivo, ferma la responsabilità dei singoli.
La superficie che si paga
Per le unità a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la base imponibile è la superficie calpestabile — i metri quadri netti interni, muri esclusi. Il passaggio al criterio dell’80% della superficie catastale (co. 647) è rimasto sulla carta: scatterebbe solo dal 1° gennaio successivo a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che attesti l’allineamento tra dati catastali e toponomastica, mai emanato (lo ha confermato il MEF con la nota 26575/2017). Il criterio catastale resta però utilizzabile dal Comune in sede di accertamento. Per gli immobili dei gruppi D ed E la superficie è sempre quella calpestabile.
Non si tassano le aree che non possono produrre rifiuti urbani: per le attività, le superfici di lavorazione industriale (dal 2021, con la nuova definizione di rifiuto del D.Lgs. 116/2020, le industrie producono solo rifiuti speciali) e le aree dove si formano in via prevalente rifiuti speciali, da dimostrare al Comune.
Come si forma la tariffa
Le tariffe coprono integralmente i costi del servizio rifiuti risultanti dal piano finanziario, che dal 2020 è validato secondo il metodo dell’ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). La struttura segue il metodo normalizzato del D.P.R. 158/1999, che i Comuni possono applicare con flessibilità (coefficienti ritoccabili del ±50% fino a diversa regolazione ARERA):
| Componente | Cosa copre | Come si calcola (utenze domestiche) |
|---|---|---|
| Quota fissa | Costi generali e investimenti del servizio | Tariffa €/mq × superficie |
| Quota variabile | Produzione presunta di rifiuti | Importo legato al numero dei componenti del nucleo |
| TEFA | Tributo provinciale per l’ambiente (co. 666) | Maggiorazione percentuale deliberata dalla Provincia, di regola il 5% |
Per le utenze non domestiche la quota variabile dipende dalla categoria di attività (coefficienti di produttività dei rifiuti). Dal 2021 le imprese possono uscire dal servizio pubblico conferendo i propri rifiuti urbani a operatori privati con avvio al recupero (vincolo minimo di cinque anni): in tal caso non pagano la quota variabile. Alcuni Comuni applicano al posto della TARI la tariffa puntuale corrispettiva (co. 668), che misura i rifiuti effettivamente conferiti.
Dichiarazione e versamento
La dichiarazione TARI va presentata al Comune per l’inizio dell’occupazione e per ogni variazione rilevante (superficie, destinazione, componenti se richiesto): il termine di legge è il 30 giugno dell’anno successivo, ma il MEF (ris. 2/DF/2019) ha chiarito che lo slittamento al 31 dicembre vale solo per la dichiarazione IMU, e molti Comuni fissano per regolamento termini più brevi (spesso 90 giorni). Chi non dichiara la cessazione rischia di continuare a ricevere avvisi: la tassa si ferma solo con la dichiarazione o con la prova dell’inutilizzabilità dei locali.
Il versamento avviene su avviso di pagamento del Comune, con scadenze e rate decise localmente: le rate infrannuali sono calcolate in acconto sulle tariffe dell’anno precedente, con conguaglio a dicembre sulle tariffe nuove. Si paga con F24 (codice tributo 3944; interessi 3945, sanzioni 3946), bollettino postale centralizzato o pagoPA.
Esempio pratico
-
Tizio affitta a Caia un bilocale di 60 mq calpestabili con contratto 4+4. La TARI la paga Caia per tutta la durata: quota fissa (tariffa al mq × 60) + quota variabile per il suo nucleo di 2 persone + TEFA 5%.
-
Lo stesso bilocale affittato solo per stagioni estive di 3 mesi: la detenzione non supera i sei mesi, quindi la TARI resta a carico di Tizio (possessore), eventualmente con la riduzione per uso stagionale se prevista dal regolamento comunale.
-
Caia lascia l’appartamento a settembre senza dichiarare la cessazione: il Comune continua a bollettarla. La dichiarazione di cessazione (o la prova del trasferimento con riconsegna delle chiavi) è l’unico modo per fermare la tassa.
Domande frequenti
La TARI si paga anche sulla casa vuota?
I locali oggettivamente inutilizzabili — privi di arredi e di utenze attive — non sono suscettibili di produrre rifiuti e non scontano la tassa. Una casa arredata con utenze allacciate paga anche se resta vuota gran parte dell’anno, salvo le riduzioni comunali per gli immobili a disposizione.
Il box e la cantina pagano la TARI?
Sì, se suscettibili di produrre rifiuti: contano nella superficie tassabile come pertinenze dell’utenza, di regola nella sola quota fissa secondo i regolamenti comunali.
Chi paga nel condominio?
Ogni famiglia paga per il proprio appartamento. Le parti comuni non in uso esclusivo (scale, androni) non si tassano ai singoli; se una parte comune è in uso esclusivo (la porzione di cortile del negozio), paga chi la utilizza.
La scuola pubblica paga la TARI?
Il servizio è coperto da un importo forfettario versato dal Ministero dell’istruzione ai Comuni (co. 655): alle istituzioni scolastiche statali non arriva la bolletta ordinaria.