Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- L’addizionale comunale all’IRPEF (D.Lgs. 360/1998) è dovuta al Comune del domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno: chi si trasferisce a febbraio paga per tutto l’anno al vecchio Comune.
- L’aliquota massima è lo 0,8% (Roma Capitale può arrivare a 0,9%); si paga solo se per l’anno è dovuta l’IRPEF: gli incapienti non la versano, i forfettari sono fuori perché l’imposta sostitutiva assorbe le addizionali.
- Il Comune può fissare un’aliquota unica oppure aliquote differenziate agganciate agli scaglioni IRPEF nazionali, con progressività; può inoltre prevedere una soglia di esenzione — che non è una franchigia: superata la soglia si paga su tutto il reddito.
- Il versamento avviene in acconto (30%) e saldo: per i dipendenti l’acconto è trattenuto in massimo 9 rate da marzo e il saldo in massimo 11 rate da gennaio; per gli altri con F24 insieme al saldo IRPEF (codici 3843 acconto e 3844 saldo, più il codice catastale del Comune).
- Con il passaggio ai tre scaglioni IRPEF, i Comuni si sono adeguati entro il 15 aprile 2025, ma per il triennio 2025-2027 possono mantenere aliquote differenziate sui vecchi quattro scaglioni.
Chi la paga e a quale Comune
L’addizionale segue il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento (che di regola coincide con la residenza anagrafica): un trasferimento in corso d’anno produce effetti solo dall’anno successivo. È dovuta soltanto se per lo stesso anno risulta dovuta l’IRPEF al netto delle detrazioni e del credito per i redditi esteri: chi ha imposta azzerata dalle detrazioni non paga nemmeno l’addizionale. Restano fuori anche i contribuenti in regime forfettario, la cui imposta sostitutiva assorbe addizionali comunali e regionali.
La base imponibile è il reddito complessivo IRPEF al netto degli oneri deducibili — le detrazioni, che abbattono l’imposta ma non il reddito, qui non aiutano: per questo l’addizionale può risultare dovuta anche da chi ha IRPEF molto bassa (purché non azzerata).
Aliquote: le regole che i Comuni devono rispettare
L’aliquota complessiva non può superare lo 0,8%, salvo deroghe di legge (Roma Capitale dal 2011). Il Comune ha due strade:
- aliquota unica, uguale per tutti i redditi;
- aliquote differenziate, ma solo utilizzando gli stessi scaglioni di reddito dell’IRPEF nazionale e nel rispetto della progressività: un’aliquota per ciascuno scaglione, tutte diverse e crescenti (niente scaglioni inventati né aliquote uguali per scaglioni diversi — orientamento MEF confermato dai TAR).
La soglia di esenzione merita attenzione: è un limite di reddito sotto il quale l’addizionale non è dovuta affatto, ma al superamento si paga sull’intero reddito, non solo sulla parte eccedente. Con 14.900 euro di reddito e soglia a 15.000 non si paga nulla; con 15.100 si paga su tutti i 15.100. La soglia deve essere unica e riferita al reddito complessivo: non è possibile riservarla a pensionati o dipendenti.
I nuovi scaglioni IRPEF e il regime transitorio
Dal 2024 l’IRPEF è su tre scaglioni (23% fino a 28.000, 35% fino a 50.000, 43% oltre), resi strutturali dalla legge di Bilancio 2025. Per le addizionali il legislatore ha previsto un adeguamento morbido (L. 207/2024, co. 750-752): i Comuni dovevano conformarsi entro il 15 aprile 2025, ma per i soli anni 2025, 2026 e 2027 possono continuare ad applicare aliquote differenziate sui quattro scaglioni previgenti; chi non delibera nulla conferma tacitamente scaglioni e aliquote dell’anno precedente. In busta paga, quindi, per qualche anno convivranno Comuni a tre e a quattro scaglioni.
Le delibere si trovano tutte sul portale del federalismo fiscale: la pubblicazione entro il 20 dicembre è condizione perché l’aliquota valga per l’anno; in mancanza resta quella precedente.
Acconto e saldo: come arriva il prelievo
| Momento | Come si calcola | Dipendenti e pensionati | Autonomi e altri |
|---|---|---|---|
| Acconto (30%) | Aliquota e soglia dell’anno precedente sul reddito imponibile dell’anno precedente | Trattenuto in max 9 rate da marzo a novembre | F24 con il saldo IRPEF, codice 3843 |
| Saldo | Conguaglio con l’aliquota dell’anno di riferimento | Trattenuto in max 11 rate da gennaio a novembre dell’anno successivo | F24 con il saldo IRPEF, codice 3844 |
Se il reddito dell’anno precedente era sotto la soglia di esenzione, il sostituto d’imposta applica l’esenzione in automatico, senza richiesta; se poi a conguaglio il reddito supera la soglia, si versa il dovuto senza sanzioni né interessi (circ. 23/E/2007). Il versamento va sempre riferito al Comune giusto tramite il codice catastale.
Esempio pratico
-
Tizio, dipendente con reddito imponibile di 30.000 euro, ha il domicilio fiscale al 1° gennaio in un Comune con aliquota unica allo 0,8% e soglia di esenzione a 12.000 euro: addizionale annua 30.000 × 0,8% = 240 euro, trattenuta in busta paga (acconto 72 euro in 9 rate, saldo a conguaglio in 11 rate l’anno dopo).
-
Caia ha un reddito di 11.500 euro nello stesso Comune: sotto la soglia, addizionale zero, applicata d’ufficio dal datore di lavoro.
-
Se Tizio trasferisce la residenza il 10 gennaio in un Comune con aliquota 0,4%, per quell’anno paga ancora l’aliquota del vecchio Comune: contava il domicilio al 1° gennaio.
Domande frequenti
Perché in busta paga vedo l’addizionale anche a gennaio?
A gennaio partono le rate del saldo dell’anno precedente (fino a novembre); da marzo si aggiungono le rate dell’acconto dell’anno in corso. Nei mesi centrali dell’anno le due voci convivono.
Chi cessa il rapporto di lavoro come paga il residuo?
Il sostituto trattiene il dovuto in sede di conguaglio di fine rapporto; in alternativa il residuo si regola in dichiarazione dei redditi.
I forfettari e i regimi sostitutivi pagano l’addizionale?
No: i redditi assoggettati a imposta sostitutiva (forfettario, cedolare secca per la parte di reddito relativa) non scontano le addizionali, che seguono solo il reddito tassato a IRPEF ordinaria.
Dove trovo l’aliquota del mio Comune?
Sul sito del Dipartimento delle Finanze (portale del federalismo fiscale) sono pubblicate tutte le delibere, con aliquote, scaglioni e soglie di esenzione Comune per Comune.