Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

I due criteri a confronto

Percentuale di completamento Commessa completata
Ricavi e margine Riconosciuti in ogni esercizio in funzione dell’avanzamento Tutti nell’esercizio di consegna/accettazione
Valutazione rimanenze Corrispettivo maturato (costi + margine) Al costo
Rappresentazione Coerente con la competenza economica: l’unico che riflette il lavoro svolto Prudente ma distorsiva: esercizi “vuoti” e un esercizio con tutto il margine
Quando si usa Commesse ultrannuali, se le condizioni sono rispettate; ammesso per le infrannuali Ultrannuali solo se mancano le condizioni; infrannuali in alternativa

Le condizioni per lo stato di avanzamento

Il criterio della percentuale di completamento richiede tutte queste condizioni:

Lo stato di avanzamento si misura tipicamente con il metodo del costo sostenuto (cost-to-cost: costi sostenuti / costi totali stimati), oppure con ore lavorate, unità consegnate o misurazioni fisiche. Gli oneri finanziari possono entrare nei costi di commessa solo alle condizioni strette del principio (anticipi non rilevanti, interessi recuperabili nel preventivo).

Perdite probabili: subito e per intero

Quando i costi totali stimati superano i ricavi totali, la prudenza vince su tutto: la commessa si valuta al costo eliminando i margini rilevati in precedenza, e la perdita probabile si rileva per intero nell’esercizio in cui diventa prevedibile — a decremento dei lavori in corso e, se li supera, in un fondo rischi e oneri. Non si spalma sugli esercizi futuri.

Il vincolo fiscale dell’art. 93 TUIR

Per le opere, forniture e servizi ultrannuali il fisco non lascia scelta: le rimanenze si valutano sulla base dei corrispettivi pattuiti maturati con ragionevole certezza — sostanzialmente i SAL liquidati in via definitiva e la quota maturata. Chi in bilancio adottasse la commessa completata su una ultrannuale si troverebbe un doppio binario: civilisticamente costi, fiscalmente corrispettivi, con le variazioni conseguenti nel quadro RF. È uno dei motivi per cui, nella pratica, le imprese di costruzioni allineano il bilancio alla percentuale di completamento.

Esempio pratico

  • La Alfa Costruzioni S.r.l. firma un appalto biennale da 2.000.000 euro, costi totali stimati 1.600.000 (margine atteso 400.000). A fine 2026 i costi sostenuti sono 800.000.

  • Cost-to-cost: avanzamento 800.000/1.600.000 = 50% → ricavi maturati 1.000.000. In bilancio 2026: rimanenze per lavori in corso 1.000.000, margine riconosciuto 200.000.

  • Con la commessa completata avrebbe rilevato rimanenze a costo (800.000) e margine zero nel 2026, e tutto il margine nel 2027 — ma l’art. 93 TUIR le imporrebbe comunque la tassazione sul maturato: doppio binario evitato con lo stato di avanzamento.

  • Se a metà 2027 i costi stimati salissero a 2.100.000 (commessa in perdita per 100.000), la perdita andrebbe rilevata subito per intero, azzerando anche il margine già contabilizzato.

Domande frequenti

Gli acconti fatturati al committente sono ricavi?

No: anticipi e acconti sono poste patrimoniali (debiti/acconti) fino alla maturazione del corrispettivo; la fatturazione non guida la competenza economica della commessa.

I costi per ottenere la commessa (gare, preventivi) si capitalizzano?

Solo i costi pre-operativi sostenuti dopo l’acquisizione del contratto (o specificamente sostenuti per una commessa la cui acquisizione è ragionevolmente certa) entrano nei costi di commessa; i costi ricorrenti su contratti non ancora firmati vanno a conto economico e non si “recuperano” se la commessa arriva l’anno dopo.

L’OIC 34 ha cambiato le commesse?

No: i lavori in corso su ordinazione restano espressamente esclusi dall’OIC 34 e continuano a seguire l’OIC 23.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.