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In sintesi
- I fondi per rischi e oneri (art. 2424-bis, co. 3, c.c.; OIC 31) coprono passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, con ammontare o data di sopravvenienza indeterminati.
- Fondi per oneri = passività certe ma stimate (manutenzioni cicliche, garanzie prodotti); fondi per rischi = passività solo probabili (cause in corso).
- La bussola è il grado dell’evento: probabile → accantonamento; possibile → niente fondo, informativa in nota integrativa; remoto → nulla.
- Vietati i fondi generici o per rischi indeterminati: sarebbero riserve occulte che manipolano il risultato.
- Fiscalmente vale la regola inversa: gli accantonamenti sono indeducibili salvo quelli espressamente previsti dal TUIR (art. 107, co. 4) — da qui una tipica differenza temporanea con imposte anticipate.
Cosa sono (e cosa non possono essere)
Il principio di prudenza impone di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura (art. 2423-bis c.c.). Il veicolo sono i fondi dell’area B del passivo: trattamento di quiescenza (B.1), fondo imposte anche differite (B.2), strumenti finanziari derivati passivi (B.3), altri fondi (B.4). Tre requisiti cumulativi: la passività deve avere natura determinata (si sa di cosa si tratta), esistenza certa o probabile (non ipotetica) e un elemento indeterminato — quanto o quando.
Ne discende il divieto dei fondi per rischi generici (“fondo rischi diversi”, “fondo oscillazione risultati”): accantonare senza una passività individuata significa creare riserve occulte, comprimendo gli utili negli anni buoni per rilasciarli in quelli cattivi. Quando la passività diventa certa e determinata, il fondo si trasforma in debito e migra nell’area D.
La scala probabilistica
| Evento futuro | Definizione OIC 31 | Trattamento |
|---|---|---|
| Probabile | Accadimento più verosimile del contrario | Accantonamento a fondo rischi |
| Possibile | Grado di accadimento inferiore al probabile | Nessun fondo; informativa in nota integrativa |
| Remoto | Scarsissime possibilità di verificarsi | Nulla, nemmeno in nota |
Il caso classico è la causa legale: con soccombenza probabile si stanzia la miglior stima dell’esborso (spese legali comprese); con soccombenza solo possibile si descrive la posizione in nota integrativa; la richiesta palesemente infondata non merita menzione. Le attività potenziali (una causa che si prevede di vincere) non si iscrivono mai: la prudenza è asimmetrica.
Stima e attualizzazione
L’accantonamento è la miglior stima della passività alla data di bilancio, da aggiornare a ogni chiusura: l’eccedenza divenuta superflua si rilascia a conto economico. Per i soli fondi oneri con esborso lontano nel tempo e obbligazione certa, l’OIC 31 (edizione 2016) ammette — come facoltà — di tener conto dell’orizzonte temporale nella stima, purché data e importo siano attendibilmente stimabili.
Il disallineamento fiscale
Il TUIR ribalta la prudenza civilistica: l’art. 107, co. 4, esclude la deduzione di accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti (tra i pochi ammessi: quiescenza e previdenza, e con limiti le manutenzioni cicliche di navi e aerei e i concorsi a premio secondo le regole loro proprie). L’accantonamento a fondo cause, garanzie o vertenze è quindi tipicamente indeducibile nell’anno: la deduzione arriva quando il costo diventa certo. Differenza temporanea da manuale: con imponibili futuri capienti si iscrivono imposte anticipate.
Esempio pratico
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La Alfa S.r.l. a fine 2026 ha: una causa con un ex dipendente (i legali stimano probabile la soccombenza per ~40.000 euro), una richiesta risarcitoria da un cliente giudicata possibile (~100.000) e una contestazione palesemente prescritta (remota).
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Bilancio: fondo rischi per 40.000 (B.4, contropartita B.12/B.14 di conto economico); la richiesta da 100.000 va solo in nota integrativa; la terza non si menziona.
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Fisco: i 40.000 sono indeducibili nel 2026 (art. 107 TUIR) → variazione in aumento nel modello Redditi e, con ragionevole certezza di recupero, imposte anticipate per 9.600 (24%).
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Nel 2028 la causa si chiude a 45.000: si utilizza il fondo per 40.000, i 5.000 eccedenti vanno a conto economico — e l’intero importo diventa deducibile per cassa della sentenza.
Domande frequenti
Il fondo manutenzioni programmate è ammesso?
Sì, come fondo oneri, se la manutenzione ciclica è un’obbligazione riferibile all’uso già avvenuto del bene (tipico per navi, aeromobili, grandi impianti); non per generiche manutenzioni future decise ma non ancora maturate.
Il TFR è un fondo rischi?
No: il trattamento di fine rapporto è un debito di esistenza certa e ammontare determinato dalla legge (art. 2120 c.c.), esposto nella voce C del passivo; l’OIC 31 lo tratta solo per ragioni sistematiche.
Cosa succede se non stanzio un fondo dovuto?
Il bilancio sovrastima l’utile: è un errore che, se rilevante, espone amministratori e sindaci a responsabilità (falso in bilancio nei casi gravi) e va corretto secondo l’OIC 29 quando viene individuato.