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In sintesi
- Il quadro RW serve al monitoraggio fiscale (D.L. 167/1990): le persone fisiche residenti — più enti non commerciali e società semplici — dichiarano investimenti e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi in Italia.
- Obbligati anche i titolari effettivi di società ed enti esteri (approccio look-through) e chi ha la delega di firma su conti esteri.
- Per i conti correnti il monitoraggio scatta se il valore massimo dell’anno supera 15.000 euro; l’IVAFE è invece dovuta se la giacenza media supera 5.000 euro.
- Esonero per le attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti (che applicano le ritenute).
- Sanzioni pesanti: dal 3 al 15% degli importi non dichiarati, raddoppiate (6-30%) per i paradisi fiscali, dove opera anche la presunzione di redditi sottratti a imposta.
Chi deve compilare il quadro RW
L’obbligo riguarda le persone fisiche residenti (anche imprenditori o professionisti, per le attività detenute al di fuori dell’impresa), gli enti non commerciali e le società semplici residenti. Non conta solo l’intestazione formale:
- il titolare effettivo di società o entità estere (secondo la definizione antiriciclaggio) dichiara le attività detenute per interposta persona o entità — sul punto la regola del look-through ha logiche precise per società e trust;
- chi ha la delega di firma o di prelievo su un conto estero compila l’RW anche senza esserne titolare (circ. 28/E/2012 e 12/E/2016) — il caso classico dei conti cointestati e delegati;
- per i conti aperti o chiusi in corso d’anno valgono le regole su periodo di detenzione e valore iniziale/finale.
Cosa si dichiara
Due macro-categorie: investimenti all’estero (immobili, imbarcazioni, opere d’arte, metalli preziosi detenuti oltreconfine) e attività estere di natura finanziaria (conti, titoli, partecipazioni, polizze estere, cripto-attività — che dal 2023 hanno una disciplina di monitoraggio propria nella stessa sede). Si indicano consistenza iniziale e finale, periodo di possesso e quota. Il quadro assolve anche la liquidazione di IVIE e IVAFE: un unico quadro per monitoraggio e imposte patrimoniali.
Soglia di favore per i soli depositi e conti correnti: niente monitoraggio se il valore massimo complessivo raggiunto nell’anno non supera 15.000 euro (attenzione: la soglia non vale per l’IVAFE, dovuta con giacenza media sopra i 5.000 euro).
Gli esoneri
- attività affidate in gestione o amministrazione a intermediari finanziari residenti, se i flussi e i redditi sono assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall’intermediario;
- frontalieri e dipendenti pubblici all’estero, per le attività detenute nel Paese di lavoro (esonero limitato);
- immobili esteri “statici” che non hanno subito variazioni nell’anno (esonero dal solo ri-monitoraggio, ferma l’IVIE).
Le sanzioni (e come rimediare)
L’omessa o infedele compilazione costa dal 3 al 15% degli importi non dichiarati; il raddoppio al 6-30% scatta per le attività in Stati black list, dove opera anche la presunzione di redditi evasi con raddoppio dei termini. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine sconta solo 258 euro. Per il passato la strada è il ravvedimento operoso, con le riduzioni ordinarie sulle sanzioni RW e sulle imposte eventualmente dovute.
Esempio pratico
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Tizio, residente in Italia, ha un conto a Lugano che a marzo ha toccato 40.000 euro (giacenza media 22.000) e un appartamento a Lisbona comprato nel 2024. Nel modello Redditi 2027 compila due righi RW: il conto (monitoraggio + IVAFE 34,20 euro, l’imposta fissa sui conti) e l’immobile (monitoraggio + IVIE 1,06% sul costo d’acquisto). Se avesse dato la delega di prelievo alla moglie, anche lei — pur non titolare — compilerebbe il proprio RW.
Domande frequenti
Il quadro RW fa pagare imposte sui redditi esteri?
No: è un obbligo di trasparenza, più la sede di liquidazione di IVIE e IVAFE. I redditi prodotti dalle attività (interessi, dividendi, canoni, plusvalenze) vanno dichiarati nei quadri reddituali propri (RL, RM, RT).
Chi ha solo il 730 come dichiara le attività estere?
Il quadro W del 730 ha assorbito dal 2024 le funzioni dell’RW per i casi semplici: monitoraggio e patrimoniali si gestiscono anche lì, senza dover presentare il modello Redditi aggiuntivo.
Le cripto-attività su exchange esteri vanno in RW?
Sì: dal 2023 le cripto-attività sono espressamente oggetto di monitoraggio (con la propria imposta di bollo/patrimoniale del 2 per mille), anche se detenute su wallet self-custody.
Da leggere insieme
- Quadro RW omesso: come sanare col ravvedimento
- RW e paradisi fiscali: presunzioni e raddoppio dei termini
- Titolare effettivo e look-through nel quadro RW
- IVIE e IVAFE: quanto si paga su immobili e attività finanziarie all’estero
- Credito d’imposta per i redditi esteri (art. 165 TUIR): calcolo, limiti e trappole