Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Da dove nascono le differenze di fusione

Nella fusione l’incorporante sostituisce, nel proprio bilancio, un valore “sintetico” con i valori analitici del patrimonio ricevuto. La sostituzione quasi mai è alla pari, e la differenza prende nome e trattamento diversi a seconda dell’origine.

Le quattro differenze di fusione
Differenza Quando emerge Come si calcola
Disavanzo da annullamento L’incorporante possedeva una partecipazione nell’incorporata Costo della partecipazione annullata > quota di patrimonio netto contabile ricevuta
Avanzo da annullamento Idem Costo della partecipazione < quota di patrimonio netto ricevuta
Disavanzo da concambio Ci sono soci “esterni” da concambiare Aumento di capitale dell’incorporante > quota di patrimonio netto ricevuta
Avanzo da concambio Idem Aumento di capitale < quota di patrimonio netto ricevuta

Il trattamento contabile del disavanzo

Il disavanzo non è un valore da parcheggiare: va attribuito, ove possibile, agli elementi dell’attivo dell’incorporata, rivalutandoli fino al rispettivo valore corrente, e per l’eccedenza ad avviamento — ma solo se ne esistono effettivamente i presupposti economici (redditività attesa che lo giustifichi). Il disavanzo che non trova capienza in maggiori valori o avviamento esprime, in sostanza, un “cattivo affare” o perdite dell’incorporata: va spesato a conto economico.

Il disavanzo da annullamento riflette tipicamente il maggior prezzo pagato a suo tempo per la partecipazione; quello da concambio dipende dal rapporto di cambio negoziato. La logica di imputazione è comunque la stessa.

Il trattamento contabile dell’avanzo

L’avanzo da annullamento esprime di regola utili accumulati dall’incorporata dopo l’acquisto della partecipazione (o un buon affare originario): si iscrive in una riserva del patrimonio netto. Quando però l’avanzo deriva dalla previsione di risultati economici sfavorevoli della incorporata (si è “pagato poco” perché si comprano problemi), la destinazione corretta è un fondo per rischi e oneri, da utilizzare man mano che le perdite attese si manifestano.

Il piano fiscale: irrilevanza e doppio binario

Per l’art. 172, co. 2 TUIR avanzo e disavanzo non concorrono a formare il reddito: i maggiori valori iscritti sui beni e l’avviamento non sono fiscalmente riconosciuti. Ne nasce un doppio binario: ammortamenti civilistici sui valori rivalutati, ammortamenti fiscali sui valori storici, con le conseguenti variazioni in aumento in dichiarazione e fiscalità differita da stanziare.

Il disallineamento si può chiudere con l’affrancamento (art. 172, co. 10-bis, che rinvia all’art. 176, co. 2-ter TUIR): per le operazioni dal 1° gennaio 2024 l’imposta sostitutiva è del 18% (più 3% ai fini IRAP), in unica soluzione, con possibilità di affrancare anche singoli elementi dell’attivo. La convenienza va misurata confrontando il costo dell’affrancamento con il valore attuale dei maggiori ammortamenti deducibili.

Esempio pratico

  • Alfa S.r.l. incorpora Beta S.r.l. (posseduta al 100%, partecipazione in carico a 1,2 milioni; patrimonio netto contabile di Beta 700.000 €). Emerge un disavanzo da annullamento di 500.000 €: 300.000 € vanno a rivalutare l’immobile di Beta fino al valore corrente, 200.000 € ad avviamento, giustificato dai flussi attesi. Fiscalmente i nuovi valori non contano: Alfa stanzia le imposte differite e valuta l’affrancamento al 18% (90.000 € + IRAP) contro il beneficio degli ammortamenti deducibili.

Domande frequenti

Il disavanzo è sempre imputabile ad avviamento?

No. L’avviamento si iscrive solo se esistono i presupposti sostanziali (capacità reddituale che lo giustifichi): il disavanzo che non trova giustificazione economica va a conto economico, non “parcheggiato” nell’attivo.

L’avanzo di fusione è tassabile?

No: come il disavanzo, è fiscalmente irrilevante (art. 172, co. 2 TUIR). Sul piano civilistico confluisce in una riserva; la sua distribuzione segue le regole della riserva che lo accoglie.

Conviene sempre affrancare?

Dipende dai numeri: l’affrancamento costa il 18% (più 3% IRAP) subito e rende deducibili ammortamenti futuri con risparmio IRES-IRAP intorno al 27,9%. Contano l’orizzonte temporale degli ammortamenti, la capienza di imponibile e i piani di eventuale cessione dei beni.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.