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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos’è la fusione inversa

Nella fusione per incorporazione ordinaria la controllante assorbe la controllata. La fusione inversa (o reverse merger) capovolge lo schema: la partecipata incorpora la partecipante. Il risultato economico finale è identico — un unico soggetto che riunisce i due patrimoni — ma a sopravvivere è la società “figlia”.

Il codice civile non la disciplina espressamente: si applica la procedura ordinaria degli artt. 2501 ss. La sua ammissibilità, un tempo discussa, è oggi pacifica sia in dottrina sia per il fisco (risoluzioni Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2009, n. 46/E e 27 aprile 2009, n. 111/E).

Quando conviene invertire la direzione

La scelta è quasi sempre dettata da ragioni operative, non fiscali:

Il nodo delle azioni proprie

Incorporando la controllante, l’incorporante riceve nel patrimonio anche le proprie azioni o quote, che la controllante deteneva. Due le strade:

Per le S.r.l., che non possono detenere quote proprie (art. 2474 c.c.), il passaggio va costruito in modo che le quote transitino istantaneamente ai soci della incorporata, senza permanenza in portafoglio.

Profili contabili: l’equivalenza con la fusione diretta

Il principio guida (OIC 4) è che la rappresentazione contabile non può dipendere dalla direzione dell’operazione: avanzo e disavanzo devono riflettere quelli che sarebbero emersi nella fusione diretta. Se dal confronto dei valori emergesse nell’inversa un disavanzo maggiore di quello della diretta, la prassi professionale suggerisce prudenzialmente di fermarsi al minore, o comunque di allineare i due risultati. L’eventuale disavanzo segue le regole ordinarie: imputazione ai beni fino al valore corrente o ad avviamento, se giustificato.

Profili fiscali

La neutralità dell’art. 172 TUIR opera esattamente come nella fusione diretta: nessun realizzo, subentro nei valori fiscali, avanzo e disavanzo irrilevanti. Il disavanzo da fusione inversa può essere utilizzato per rivalutare i beni o iscrivere avviamento, senza riconoscimento fiscale salvo affrancamento con imposta sostitutiva (dal 2024: aliquota unica del 18%, più 3% IRAP, per effetto del D.Lgs. 192/2024). Il riporto delle perdite soggiace alle condizioni dell’art. 172, co. 7 TUIR.

Sul fronte dell’abuso del diritto, la direzione inversa non è di per sé sindacabile: l’operazione è fisiologica quando risponde alle ragioni organizzative viste sopra. L’attenzione del fisco si concentra semmai sull’uso distorto del disavanzo o su concatenazioni artificiose.

Esempio pratico

  • La holding Alfa S.r.l. detiene il 100% di Beta S.p.A., che gestisce una concessione autostradale. Incorporare Beta in Alfa richiederebbe la voltura della concessione; si opta per l’inversa: Beta incorpora Alfa. Le azioni Beta possedute da Alfa (100%) vengono assegnate in concambio ai soci di Alfa, che diventano soci diretti di Beta. La concessione non si muove; per il fisco l’operazione è neutrale.

Domande frequenti

La fusione inversa è un’operazione elusiva?

No, non di per sé. È riconosciuta dalla prassi dell’Agenzia (ris. 46/E e 111/E del 2009) e risponde tipicamente a esigenze organizzative concrete. Come ogni operazione straordinaria può diventare abusiva solo se inserita in un disegno volto a ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Serve una procedura diversa da quella ordinaria?

No: progetto, delibere, opposizione dei creditori e atto seguono gli artt. 2501 ss. c.c. Se la controllata è interamente posseduta si applicano le semplificazioni dell’art. 2505 c.c. (niente rapporto di cambio in senso proprio, con gli adattamenti richiesti dal passaggio delle azioni proprie).

Che fine fanno i soci della controllante?

Ricevono in concambio le azioni o quote dell’incorporante (cioè della ex controllata) che la controllante deteneva: escono dalla holding e diventano soci diretti della società operativa.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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