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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Trasparente o opaco: la distinzione che decide tutto

Il TUIR tassa i trust in due modi alternativi. Nel trust trasparente i beneficiari sono «individuati»: il reddito è imputato direttamente a loro, come reddito di capitale, anche se non lo hanno materialmente incassato. Nel trust opaco non c’è alcun beneficiario con diritto attuale al reddito: il trust è un autonomo soggetto IRES e paga le imposte in proprio.

«Beneficiario individuato» non significa semplicemente nominato nell’atto. Secondo l’Agenzia delle Entrate (ris. 425/E/2008) serve che il diritto al reddito nasca ab origine in capo al beneficiario: se il trustee ha il potere di scegliere se, quando, in che misura o a chi attribuire il reddito, quella discrezionalità esclude la trasparenza e il reddito resta imputato al trust. E se l’atto prevede che i proventi siano accumulati fino a un termine e solo allora devoluti, il beneficiario non è «individuato» nei periodi di accumulo: la devoluzione finale avrà natura patrimoniale, non reddituale.

Trust estero opaco «normale»: l’attribuzione non è reddito

Il trust opaco estero è soggetto passivo in Italia solo per gli eventuali redditi qui prodotti (artt. 151 e 153 TUIR). Quando distribuisce al beneficiario residente, l’attribuzione non genera tassazione in capo a quest’ultimo: il reddito è già stato tassato secondo le regole dello Stato del trust e la devoluzione è un trasferimento patrimoniale. Lo stesso vale per i redditi tassati in capo al trust quando era opaco e distribuiti dopo l’individuazione dei beneficiari: non scontano una seconda imposizione.

Trust opaco in un paradiso fiscale: si paga per cassa

La regola cambia se il trust opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi da esso prodotti, è a fiscalità privilegiata secondo i criteri dell’art. 47-bis TUIR. In questo caso l’art. 44, co. 1, lett. g-sexies, TUIR tassa come redditi di capitale i «redditi corrisposti» ai residenti italiani, anche quando i percipienti non sono beneficiari individuati. La logica, esplicitata dalla circolare 34/E/2022, è di recupero: la bassa tassazione scontata dal trust nel suo Paese viene compensata al momento dell’attribuzione in Italia, per cassa.

Va ricordata anche la presunzione di residenza: salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia i trust istituiti in Stati a fiscalità privilegiata quando almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari sono residenti in Italia, o quando un residente trasferisce al trust immobili o diritti reali immobiliari.

Situazione Chi paga Come
Trust trasparente (beneficiari individuati), anche estero Il beneficiario Reddito di capitale imputato per trasparenza, anche senza incasso
Trust opaco estero in Stato non privilegiato Il trust (nel suo Stato; in Italia solo per i redditi qui prodotti) L’attribuzione al beneficiario italiano non è reddito
Trust opaco estero in Stato a fiscalità privilegiata (art. 47-bis) Il percettore residente Reddito di capitale per cassa sulle attribuzioni (lett. g-sexies)
Trust interposto (controllo di fatto del disponente) Il disponente Trust fiscalmente inesistente: redditi tassati per categoria in capo al disponente

Trust misto e credito per le imposte estere

Un trust può essere insieme opaco e trasparente («misto», ris. 81/E/2008): se l’atto destina parte del reddito ad accumulo e parte ai beneficiari, la prima quota è tassata in capo al trust e la seconda imputata ai beneficiari. Per le imposte pagate all’estero, il credito ex art. 165 TUIR spetta al trust se opaco, ai beneficiari in proporzione al reddito imputato se trasparente, e a entrambi pro quota nel trust misto (circ. 48/E/2007).

Il trust interposto: quando il velo cade

Se dall’atto o dai fatti risulta che la disponibilità dei beni è rimasta al disponente — che può revocare il trust a proprio vantaggio, designarsi beneficiario, condizionare il trustee, farsi attribuire beni o prestiti — il trust è fittiziamente interposto e fiscalmente inesistente (circ. 61/E/2010): i redditi sono tassati direttamente in capo al disponente secondo le categorie ordinarie. La Cassazione lo ha ribadito di recente proprio per un trust estero «di comodo» (Cass. 9096/2025).

Il monitoraggio RW non dipende dalla tassazione

Anche quando l’attribuzione non è tassata, beneficiari e titolari effettivi di trust esteri restano dentro gli obblighi di monitoraggio fiscale: il quadro RW va compilato con l’approccio look-through sulle attività estere del trust. Le regole operative sono nella guida dedicata al titolare effettivo e look-through nel quadro RW.

Esempio pratico

  • Tizio, residente in Italia, riceve 100.000 euro da un trust opaco discrezionale stabilito in uno Stato a fiscalità privilegiata: l’attribuzione è reddito di capitale tassato per cassa nell’anno dell’incasso (lett. g-sexies), e Tizio compila anche il quadro RW come beneficiario.

  • Caio riceve la stessa somma da un trust opaco discrezionale stabilito in uno Stato UE a fiscalità ordinaria: l’attribuzione è patrimoniale e non genera reddito imponibile, ma gli obblighi RW restano.

  • Se però l’atto rivelasse che il disponente può revocare il trust e riprendersi i beni, il trust sarebbe interposto: tutti i redditi prodotti dai beni sarebbero tassati direttamente in capo al disponente, come se il trust non esistesse.

Domande frequenti

Come capisco se lo Stato del trust è «a fiscalità privilegiata»?

Il rinvio è ai criteri dell’art. 47-bis TUIR, valutati con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust: in sostanza si confronta la tassazione effettiva estera con quella italiana. Non esiste più una «black list» unica valida per tutto: la verifica è caso per caso.

Il beneficiario di un trust trasparente paga anche se non incassa?

Sì: la trasparenza imputa il reddito per competenza al beneficiario individuato indipendentemente dalla percezione. È il prezzo del diritto attuale al reddito.

Le somme ricevute alla scadenza di un trust di accumulo sono tassate?

Se durante l’accumulo i redditi sono stati tassati in capo al trust, la devoluzione finale ha natura patrimoniale e non è tassata come reddito in capo al beneficiario (ris. 425/E/2008), salvo il caso del trust opaco paradisiaco.

Chi paga se il trust è in parte opaco e in parte trasparente?

Ciascuno per la propria quota: il trust sul reddito accumulato, i beneficiari sul reddito loro imputato; anche il credito per le imposte estere si ripartisce in proporzione.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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