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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Da dove nasce e qual è l’obiettivo

Il Pillar 2 è l’approccio comune concordato in sede OCSE il 14 dicembre 2021 («Global Anti-Base Erosion Model Rules») e tradotto nella UE dalla direttiva 2022/2523. L’Italia lo ha recepito con il Titolo II del D.Lgs. 209/2023. L’idea è semplice: se un grande gruppo paga in un Paese un’imposizione effettiva inferiore al 15%, la differenza viene comunque prelevata — dal Paese della capogruppo, da quello delle consociate o dal Paese stesso della società sotto-tassata. Spostare utili in giurisdizioni a bassa tassazione smette così di produrre un risparmio.

La soglia: 750 milioni di ricavi consolidati

Sono dentro le imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo — multinazionale o anche solo nazionale — con ricavi annui pari o superiori a 750 milioni di euro nel bilancio consolidato della controllante capogruppo, in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti (art. 10, D.Lgs. 209/2023). I ricavi delle entità escluse contano ai fini della soglia. Per i gruppi neocostituiti senza storia di consolidati, le regole si applicano dal terzo esercizio se la soglia è raggiunta nei due precedenti.

Restano fuori dall’imposizione integrativa, anche dentro un gruppo sopra soglia: entità statali, organizzazioni internazionali, organizzazioni senza scopo di lucro, fondi pensione e i fondi d’investimento o veicoli immobiliari che siano controllanti capogruppo, oltre alle entità quasi interamente detenute da questi soggetti.

Le tre imposte del sistema

Imposta Chi la deve Quando scatta
Minima integrativa La controllante (capogruppo o intermedia) localizzata in Italia Per le imprese del gruppo a bassa imposizione localizzate in altri Paesi (o apolidi), in proporzione alla quota di attribuzione
Minima suppletiva Una o più imprese italiane del gruppo Quando l’imposta integrativa equivalente non è stata applicata, in tutto o in parte, in altri Paesi
Minima nazionale Le imprese italiane del gruppo a bassa imposizione Direttamente in Italia, e riduce fino ad azzerare l’integrativa dovuta altrove

Il calcolo è per Paese: si determina l’aliquota di imposizione effettiva (imposte rilevanti rettificate diviso reddito netto rilevante di tutte le imprese del gruppo in quel Paese) e, se è sotto il 15%, la differenza si applica al reddito rilevante generando l’imposizione integrativa da ripartire tra le imprese locali. Molti Paesi, Italia compresa, hanno introdotto la propria imposta minima nazionale proprio per trattenere in casa il gettito che altrimenti andrebbe allo Stato della capogruppo.

Gli adempimenti: la comunicazione rilevante

Ogni impresa del gruppo localizzata in Italia deve trasmettere la comunicazione rilevante entro il quindicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio (diciottesimo per il primo esercizio di applicazione): dati identificativi delle imprese, struttura del gruppo, elementi per calcolare l’aliquota effettiva per Paese e l’allocazione delle imposte, scelte esercitate. L’adempimento può essere accentrato sulla capogruppo o su un’impresa designata se il suo Paese ha un accordo qualificato di scambio con l’Italia; in tal caso all’Agenzia delle Entrate si comunicano i dati identificativi del soggetto che presenta.

Le sanzioni sono pesanti: 100.000 euro per omissione o ritardo di almeno tre mesi, da 10.000 a 50.000 euro per ritardi minori o dati incompleti/non veritieri, con un tetto complessivo di un milione di euro per gruppo e per esercizio.

Le valvole di sfogo

Il sistema prevede alleggerimenti: l’imposizione integrativa è azzerata per i primi cinque anni della «fase iniziale di internazionalizzazione» (gruppi presenti in non più di sei Paesi e con beni materiali esteri sotto i 50 milioni di euro) e, su opzione, l’aliquota effettiva di un Paese si assume pari a zero quando l’imposta minima nazionale equivalente ivi dovuta rispetta le condizioni dei regimi semplificati concordati a livello internazionale (i cosiddetti safe harbour).

Esempio pratico

  • Il gruppo Alfa, capogruppo italiana con 900 milioni di ricavi consolidati, ha una controllata nel Paese X dove l’aliquota effettiva del gruppo è del 9%. Sul reddito rilevante delle imprese in X matura un’imposizione integrativa del 6% (15 − 9), che Alfa versa in Italia come imposta minima integrativa, al netto dell’eventuale imposta minima nazionale applicata da X.

  • Il gruppo Beta, italiano, fattura 200 milioni consolidati: è sotto la soglia dei 750 milioni e la global minimum tax non lo riguarda, nemmeno se ha controllate in Paesi a tassazione zero (per quelle valgono semmai le regole CFC).

Domande frequenti

La mia srl ha una controllata estera: devo preoccuparmi del Pillar 2?

Quasi certamente no: sotto i 750 milioni di ricavi consolidati la disciplina non si applica. Per le controllate estere a bassa tassazione dei gruppi minori restano rilevanti le regole CFC dell’art. 167 TUIR, che sono un’altra cosa.

Riguarda solo i gruppi multinazionali?

No: la versione europea (e italiana) copre anche i gruppi puramente nazionali sopra soglia. Per questi, nei primi cinque anni di applicazione, l’imposizione integrativa è però azzerata.

Cosa può chiedere la capogruppo estera a una società italiana del gruppo?

Molti dati: la comunicazione rilevante richiede aliquote effettive, riconciliazioni contabili e struttura partecipativa per ogni Paese. Anche le società italiane «piccole» di gruppi sopra soglia devono quindi attrezzarsi a fornire le informazioni, pur non dovendo magari versare nulla.

Il 15% si confronta con l’aliquota nominale IRES?

No: conta l’aliquota di imposizione effettiva per Paese, cioè il rapporto tra imposte rilevanti rettificate e reddito netto rilevante, calcolati secondo le regole del decreto su basi contabili consolidate. Un Paese con aliquota nominale alta può risultare sotto il 15% per effetto di incentivi ed esenzioni.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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