Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Le royalties pagate a non residenti scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 30% (art. 25, co. 4, D.P.R. 600/1973); con una Convenzione contro le doppie imposizioni la ritenuta scende di regola tra il 5% e il 10%.
- Tra società dello stesso gruppo UE, royalties e interessi in uscita possono essere esenti (direttiva 2003/49/CE, art. 26-quater D.P.R. 600/1973): serve una partecipazione di almeno il 25% dei diritti di voto detenuta da almeno un anno.
- Gli interessi di fonte estera incassati da residenti tramite un intermediario italiano scontano di regola una ritenuta del 26%; senza intermediario vanno in dichiarazione (quadro RM) con imposta sostitutiva.
- Per applicare l’aliquota convenzionale servono i modelli B/C/F (provv. 10.7.2013) più l’attestazione di residenza estera; il rimborso delle ritenute eccedenti si chiede al Centro operativo di Pescara entro 48 mesi.
- Dal 2026 le norme sulle ritenute migrano nel nuovo testo unico (D.Lgs. 33/2025): cambia la numerazione degli articoli, non la sostanza.
Royalties in uscita: la regola interna
Il TUIR non dedica un articolo alle royalties: i compensi per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore (software compreso), brevetti, marchi, disegni, formule, know-how e attrezzature industriali, commerciali o scientifiche si considerano prodotti in Italia se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti o da stabili organizzazioni italiane di non residenti (art. 23 TUIR).
Su questi compensi l’art. 25, co. 4, D.P.R. 600/1973 impone una ritenuta a titolo d’imposta del 30%. La base imponibile dipende dal tipo di compenso: per le royalties che per il percettore costituiscono redditi diversi (art. 67, co. 1, lett. g, TUIR) il compenso si riduce forfettariamente del 25%, quindi la ritenuta si applica sul 75%; per l’uso di attrezzature che si trovano in Italia la base è il 100%. Sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che confluiscono nel loro reddito d’impresa. Essendo la ritenuta a titolo d’imposta, per il percettore estero il prelievo chiude di regola ogni obbligo; se però chi paga non è sostituto d’imposta (ad esempio un privato), il non residente deve presentare la dichiarazione in Italia.
Quando la Convenzione riduce la ritenuta
Il modello OCSE (art. 12) assegna la tassazione delle royalties al solo Stato di residenza del percettore; le Convenzioni firmate dall’Italia, però, riservano quasi sempre allo Stato della fonte un prelievo ridotto, tipicamente tra il 5% e il 10%, variabile anche per tipologia di compenso. Per applicare direttamente l’aliquota convenzionale il percettore estero presenta al sostituto italiano il modello C (provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2013) con l’attestazione di residenza fiscale rilasciata dal suo Stato. Per gli interessi il modello è il B. In alternativa si versa la ritenuta piena e si chiede il rimborso dell’eccedenza al Centro operativo di Pescara entro 48 mesi dal prelievo (art. 38 D.P.R. 602/1973), allegando la certificazione di residenza estera.
Gruppi UE: l’esenzione della direttiva interessi-canoni
La direttiva 2003/49/CE, recepita con l’art. 26-quater D.P.R. 600/1973, esenta da ritenuta royalties e interessi pagati da una società italiana (o da una stabile organizzazione italiana) a una consociata residente in un altro Stato UE. Le condizioni principali:
- una delle due società detiene direttamente almeno il 25% dei diritti di voto dell’altra, oppure una terza società detiene almeno il 25% di entrambe (società «sorelle»);
- la partecipazione è detenuta ininterrottamente da almeno un anno;
- le società rivestono una delle forme previste dall’allegato alla norma e sono assoggettate a imposta sul reddito senza regimi di esonero.
L’esenzione (o il rimborso) si ottiene con il modello F corredato dell’attestazione di residenza. Attenzione al requisito del beneficiario effettivo: l’esenzione spetta a chi ha la titolarità sostanziale del flusso, non a società interposte — sul punto la Cassazione ha ammesso l’approccio «look-through» (Cass. 4427/2025).
Interessi dall’estero incassati da residenti
Sugli interessi di fonte estera riscossi tramite un intermediario italiano (banca, fiduciaria) il sostituto applica di regola una ritenuta del 26% a titolo d’imposta: obbligazioni e titoli similari di emittenti esteri, depositi e conti correnti presso banche estere, pronti contro termine con controparti non residenti, proventi di OICR esteri non immobiliari. La base imponibile è assunta al lordo delle eventuali ritenute subite all’estero: è l’errore più frequente nei conteggi fai-da-te.
Se l’incasso avviene senza intermediario (conto estero), tocca al contribuente: gli interessi vanno indicati nel quadro RM con imposta sostitutiva al 26% (art. 18 TUIR), con facoltà di optare per la tassazione ordinaria e recuperare così il credito per le imposte estere ex art. 165 TUIR. Il modello OCSE (art. 11) consente allo Stato della fonte un prelievo sugli interessi non superiore al 10%, recuperabile appunto col credito d’imposta o a rimborso.
| Flusso | Regola interna | Con Convenzione / direttiva UE |
|---|---|---|
| Royalties Italia → estero | Ritenuta 30% (base 75% per i redditi diversi ex art. 67, lett. g; 100% per attrezzature) | Di regola 5-10% (modello C); esenzione intercompany UE ex art. 26-quater (modello F) |
| Interessi Italia → estero | Ritenute per tipologia; esenzioni art. 26-bis (mutui e c/c non bancari, con autocertificazione) e D.Lgs. 239/1996 per obbligazioni «grandi emittenti» verso Paesi white list | Aliquota convenzionale max ~10% (modello B); esenzione intercompany UE |
| Interessi estero → Italia (con intermediario) | Ritenuta 26% a titolo d’imposta, base al lordo delle ritenute estere | La ritenuta estera eccedente l’aliquota convenzionale si chiede a rimborso allo Stato estero |
| Interessi estero → Italia (senza intermediario) | Quadro RM, imposta sostitutiva 26% o opzione per l’ordinaria con credito art. 165 | Credito d’imposta nei limiti dell’aliquota convenzionale |
Dal 2026 cambia la numerazione, non la sostanza
Con il testo unico dei versamenti e della riscossione (D.Lgs. 33/2025) le disposizioni citate migrano: l’art. 25, co. 4, D.P.R. 600/1973 diventa l’art. 38, l’art. 26-bis diventa l’art. 50 e l’art. 26-quater diventa l’art. 53. Le regole restano le stesse: se dal 2026 trovi citati i nuovi articoli, il contenuto è quello descritto qui.
Esempio pratico
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Alfa srl paga 100.000 euro di royalties annue a Beta GmbH (Germania) per la licenza di un marchio. Beta detiene il 40% dei diritti di voto di Alfa da tre anni: ricorrono i requisiti dell’art. 26-quater, Beta presenta il modello F con l’attestazione di residenza e Alfa non applica alcuna ritenuta.
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Se Beta detenesse solo il 10%, l’esenzione UE non spetterebbe: si applicherebbe la Convenzione Italia-Germania con l’aliquota ridotta prevista per i canoni (modello C), al posto del 30% interno.
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Senza modello C né modello F, Alfa tratterrebbe il 30%: Beta potrebbe comunque chiedere il rimborso dell’eccedenza a Pescara entro 48 mesi.
Domande frequenti
Il software pagato a un fornitore estero è sempre una royalty?
No, dipende dai diritti acquisiti. Se si acquisisce il diritto di usare, riprodurre o distribuire il programma (diritti parziali sul diritto d’autore) il compenso è un canone; l’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con il principio di diritto n. 5/2023, rinviando per il riparto della potestà impositiva alla norma convenzionale.
Chi presenta i modelli B, C e F?
Il percettore non residente, al sostituto d’imposta italiano prima del pagamento (per l’applicazione diretta dell’aliquota ridotta o dell’esenzione) oppure al Centro operativo di Pescara per il rimborso. Ai modelli va sempre allegata l’attestazione di residenza fiscale rilasciata dallo Stato estero.
Gli interessi su un conto corrente estero vanno dichiarati anche se minimi?
Sì, se incassati senza intermediario italiano vanno nel quadro RM (oltre agli obblighi di monitoraggio nel quadro RW per il conto). Non esiste una franchigia per gli interessi.
La ritenuta estera sugli interessi si recupera tutta?
No: il credito d’imposta ex art. 165 TUIR spetta nei limiti dell’aliquota convenzionale. L’eventuale eccedenza trattenuta dallo Stato estero oltre la Convenzione va chiesta a rimborso a quello Stato.