Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Limite annuo dello 0,5%: ogni anno si può dedurre al massimo lo 0,5% del valore nominale (o di acquisizione) dei crediti commerciali.
- Tetto del fondo al 5%: quando il fondo svalutazione crediti supera il 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio, nessuna ulteriore deduzione è ammessa.
- Solo crediti commerciali: la regola dell’art. 106 TUIR si applica ai crediti verso clienti, non a tutti i crediti iscritti in bilancio.
- Eccedenza indeducibile: la svalutazione in bilancio che supera il limite fiscale va ripresa a tassazione (variazione in aumento nel quadro RF).
- Rigo dichiarativo: l’eccedenza indeducibile va indicata nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41 (Redditi SC 2026).
Come funziona la deduzione delle svalutazioni crediti
Quando un’azienda ha il fondato timore che alcuni clienti non paghino, può accantonare in bilancio un fondo svalutazione crediti, cioè una riserva a copertura delle perdite attese. Dal punto di vista contabile è una scelta prudente; dal punto di vista fiscale, però, non tutta la svalutazione è deducibile.
L’art. 106, comma 1, del TUIR stabilisce che le svalutazioni dei crediti commerciali sono deducibili soltanto entro il limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Si tratta di una percentuale applicata ogni anno sull’intero portafoglio crediti verso clienti.
Esiste però un secondo limite: la deduzione non è più ammessa quando il fondo svalutazione crediti già accantonato ha raggiunto il 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio. In quel caso, anche se la svalutazione è giustificata contabilmente, non produce alcun effetto fiscale.
Questo sistema a doppio binario — contabile e fiscale — richiede di monitorare anno per anno sia il limite percentuale annuo sia il tetto cumulato del fondo, per non ritrovarsi con variazioni in aumento inattese nella dichiarazione.
| Voce | Regola fiscale |
|---|---|
| Limite di deduzione annua | 0,5% del valore nominale/acquisizione dei crediti commerciali |
| Tetto massimo del fondo | 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio |
| Effetto al raggiungimento del tetto | Nessuna ulteriore deduzione ammessa |
| Eccedenza rispetto al limite | Variazione in aumento (RF25 col.2 e RF31 cod.41) |
| Riferimento normativo | Art. 106, comma 1, TUIR |
Esempio pratico
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Beta SNC chiude il 2025 con crediti verso clienti per un valore complessivo di 2.000.000 euro. Il limite annuo di deduzione è lo 0,5% di 2.000.000 = 10.000 euro. Il fondo svalutazione crediti già accantonato negli anni precedenti è 80.000 euro. Il tetto massimo del fondo è il 5% di 2.000.000 = 100.000 euro. La differenza disponibile è 100.000 – 80.000 = 20.000 euro. Poiché il limite annuo (10.000) è inferiore allo spazio residuo del fondo (20.000), la svalutazione dell’anno è interamente deducibile per 10.000 euro. Se invece il fondo fosse già a 95.000 euro, la deduzione ammessa sarebbe solo 5.000 euro (fino al tetto del 5%), e il resto costituirebbe variazione in aumento.
Documenti necessari
- Bilancio d’esercizio con dettaglio del fondo svalutazione crediti
- Estratto dei crediti commerciali verso clienti a fine esercizio
- Prospetto di calcolo del limite 0,5% e del tetto 5%
- Registro delle svalutazioni annue e del fondo cumulato
- Nota integrativa con criteri di valutazione dei crediti
Caso 1 — Fondo lontano dal tetto: deduzione piena
Scenario. Tizio è il responsabile amministrativo di Alfa SRL, che ha crediti verso clienti per 600.000 euro a fine 2025. Il fondo svalutazione crediti esistente ammonta a 15.000 euro. Nel 2025 la società effettua una svalutazione contabile di 3.000 euro.
Come si applica. Il limite annuo è lo 0,5% di 600.000 = 3.000 euro. Il tetto del fondo è il 5% di 600.000 = 30.000 euro. Il fondo attuale è 15.000, ben al di sotto del tetto. La svalutazione di 3.000 euro rientra esattamente nel limite annuo ed è interamente deducibile. Non occorre alcuna variazione in aumento nella dichiarazione.
In pratica
- Limite 0,5%: 600.000 × 0,5% = 3.000 euro — rispettato.
- Fondo cumulato post-svalutazione: 18.000 euro, sotto il tetto di 30.000.
- Deduzione 2025: 3.000 euro — integralmente deducibili, nessuna variazione in aumento.
Caso 2 — Fondo vicino al tetto: deduzione parziale
Scenario. Caio gestisce la contabilità di una trading company con crediti verso clienti per 1.000.000 euro a fine 2025. Il fondo svalutazione esistente è 48.000 euro. Nell’anno la società effettua una svalutazione contabile di 8.000 euro.
Come si applica. Il tetto del fondo è il 5% di 1.000.000 = 50.000 euro. Il fondo attuale è 48.000 euro: mancano solo 2.000 euro al raggiungimento del tetto. Il limite annuo sarebbe lo 0,5% di 1.000.000 = 5.000 euro, ma il fondo può crescere al massimo di 2.000 euro prima di toccare il tetto. Quindi la deduzione fiscalmente ammessa è solo 2.000 euro. I restanti 6.000 euro (8.000 – 2.000) costituiscono una variazione in aumento da indicare nel rigo RF25 col. 2 e RF31 cod. 41.
In pratica
- Tetto fondo: 1.000.000 × 5% = 50.000 euro; fondo attuale 48.000 — spazio residuo 2.000.
- Svalutazione contabile: 8.000 euro — deducibile solo 2.000 euro.
- Variazione in aumento: 6.000 euro (RF25 col.2, RF31 cod.41).
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Il limite dello 0,5% si calcola su tutti i crediti aziendali?
No. L’art. 106 TUIR riguarda i crediti commerciali verso i clienti. Non rientrano, ad esempio, i crediti verso soci, verso il fisco o di natura finanziaria.
Cosa succede se in bilancio si svaluta più dello 0,5%?
La parte eccedente il limite fiscale non è deducibile nell’anno. Va indicata come variazione in aumento nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41, del quadro RF della dichiarazione Redditi SC 2026.
Il tetto del 5% si calcola sui crediti a inizio o a fine esercizio?
Sul valore complessivo dei crediti a fine esercizio, secondo le indicazioni dell’art. 106, comma 1, TUIR.
Se il fondo svalutazione supera già il 5%, posso comunque fare svalutazioni in bilancio?
Sì, puoi farlo per ragioni contabili e prudenziali, ma quelle svalutazioni non produrranno alcun effetto fiscale: andranno interamente riprese come variazione in aumento nella dichiarazione.
Le perdite su crediti seguono le stesse regole della svalutazione?
No. Le perdite su crediti sono disciplinate dall’art. 101, comma 5, del TUIR e seguono regole proprie (elementi certi e precisi, procedure concorsuali, modesta entità). La svalutazione generica preventiva è invece regolata dall’art. 106.
Dove trovo le istruzioni per la compilazione nella dichiarazione Redditi SC 2026?
Le istruzioni al quadro RF indicano che l’eccedenza rispetto al limite deducibile va riportata nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41 come variazione in aumento.
Domande frequenti