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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Come funziona la deduzione delle svalutazioni crediti

Quando un’azienda ha il fondato timore che alcuni clienti non paghino, può accantonare in bilancio un fondo svalutazione crediti, cioè una riserva a copertura delle perdite attese. Dal punto di vista contabile è una scelta prudente; dal punto di vista fiscale, però, non tutta la svalutazione è deducibile.

L’art. 106, comma 1, del TUIR stabilisce che le svalutazioni dei crediti commerciali sono deducibili soltanto entro il limite dello 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti. Si tratta di una percentuale applicata ogni anno sull’intero portafoglio crediti verso clienti.

Esiste però un secondo limite: la deduzione non è più ammessa quando il fondo svalutazione crediti già accantonato ha raggiunto il 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio. In quel caso, anche se la svalutazione è giustificata contabilmente, non produce alcun effetto fiscale.

Questo sistema a doppio binario — contabile e fiscale — richiede di monitorare anno per anno sia il limite percentuale annuo sia il tetto cumulato del fondo, per non ritrovarsi con variazioni in aumento inattese nella dichiarazione.

Regola art. 106 TUIR — svalutazione crediti
Voce Regola fiscale
Limite di deduzione annua 0,5% del valore nominale/acquisizione dei crediti commerciali
Tetto massimo del fondo 5% del valore complessivo dei crediti a fine esercizio
Effetto al raggiungimento del tetto Nessuna ulteriore deduzione ammessa
Eccedenza rispetto al limite Variazione in aumento (RF25 col.2 e RF31 cod.41)
Riferimento normativo Art. 106, comma 1, TUIR

Esempio pratico

  • Beta SNC chiude il 2025 con crediti verso clienti per un valore complessivo di 2.000.000 euro. Il limite annuo di deduzione è lo 0,5% di 2.000.000 = 10.000 euro. Il fondo svalutazione crediti già accantonato negli anni precedenti è 80.000 euro. Il tetto massimo del fondo è il 5% di 2.000.000 = 100.000 euro. La differenza disponibile è 100.000 – 80.000 = 20.000 euro. Poiché il limite annuo (10.000) è inferiore allo spazio residuo del fondo (20.000), la svalutazione dell’anno è interamente deducibile per 10.000 euro. Se invece il fondo fosse già a 95.000 euro, la deduzione ammessa sarebbe solo 5.000 euro (fino al tetto del 5%), e il resto costituirebbe variazione in aumento.

Documenti necessari

  • Bilancio d’esercizio con dettaglio del fondo svalutazione crediti
  • Estratto dei crediti commerciali verso clienti a fine esercizio
  • Prospetto di calcolo del limite 0,5% e del tetto 5%
  • Registro delle svalutazioni annue e del fondo cumulato
  • Nota integrativa con criteri di valutazione dei crediti

Caso 1 — Fondo lontano dal tetto: deduzione piena

Scenario. Tizio è il responsabile amministrativo di Alfa SRL, che ha crediti verso clienti per 600.000 euro a fine 2025. Il fondo svalutazione crediti esistente ammonta a 15.000 euro. Nel 2025 la società effettua una svalutazione contabile di 3.000 euro.

Come si applica. Il limite annuo è lo 0,5% di 600.000 = 3.000 euro. Il tetto del fondo è il 5% di 600.000 = 30.000 euro. Il fondo attuale è 15.000, ben al di sotto del tetto. La svalutazione di 3.000 euro rientra esattamente nel limite annuo ed è interamente deducibile. Non occorre alcuna variazione in aumento nella dichiarazione.

In pratica

  • Limite 0,5%: 600.000 × 0,5% = 3.000 euro — rispettato.
  • Fondo cumulato post-svalutazione: 18.000 euro, sotto il tetto di 30.000.
  • Deduzione 2025: 3.000 euro — integralmente deducibili, nessuna variazione in aumento.

Caso 2 — Fondo vicino al tetto: deduzione parziale

Scenario. Caio gestisce la contabilità di una trading company con crediti verso clienti per 1.000.000 euro a fine 2025. Il fondo svalutazione esistente è 48.000 euro. Nell’anno la società effettua una svalutazione contabile di 8.000 euro.

Come si applica. Il tetto del fondo è il 5% di 1.000.000 = 50.000 euro. Il fondo attuale è 48.000 euro: mancano solo 2.000 euro al raggiungimento del tetto. Il limite annuo sarebbe lo 0,5% di 1.000.000 = 5.000 euro, ma il fondo può crescere al massimo di 2.000 euro prima di toccare il tetto. Quindi la deduzione fiscalmente ammessa è solo 2.000 euro. I restanti 6.000 euro (8.000 – 2.000) costituiscono una variazione in aumento da indicare nel rigo RF25 col. 2 e RF31 cod. 41.

In pratica

  • Tetto fondo: 1.000.000 × 5% = 50.000 euro; fondo attuale 48.000 — spazio residuo 2.000.
  • Svalutazione contabile: 8.000 euro — deducibile solo 2.000 euro.
  • Variazione in aumento: 6.000 euro (RF25 col.2, RF31 cod.41).

Quando rivolgersi a un professionista

La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.

Fonti e approfondimenti

Domande frequenti

Il limite dello 0,5% si calcola su tutti i crediti aziendali?

No. L’art. 106 TUIR riguarda i crediti commerciali verso i clienti. Non rientrano, ad esempio, i crediti verso soci, verso il fisco o di natura finanziaria.

Cosa succede se in bilancio si svaluta più dello 0,5%?

La parte eccedente il limite fiscale non è deducibile nell’anno. Va indicata come variazione in aumento nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41, del quadro RF della dichiarazione Redditi SC 2026.

Il tetto del 5% si calcola sui crediti a inizio o a fine esercizio?

Sul valore complessivo dei crediti a fine esercizio, secondo le indicazioni dell’art. 106, comma 1, TUIR.

Se il fondo svalutazione supera già il 5%, posso comunque fare svalutazioni in bilancio?

Sì, puoi farlo per ragioni contabili e prudenziali, ma quelle svalutazioni non produrranno alcun effetto fiscale: andranno interamente riprese come variazione in aumento nella dichiarazione.

Le perdite su crediti seguono le stesse regole della svalutazione?

No. Le perdite su crediti sono disciplinate dall’art. 101, comma 5, del TUIR e seguono regole proprie (elementi certi e precisi, procedure concorsuali, modesta entità). La svalutazione generica preventiva è invece regolata dall’art. 106.

Dove trovo le istruzioni per la compilazione nella dichiarazione Redditi SC 2026?

Le istruzioni al quadro RF indicano che l’eccedenza rispetto al limite deducibile va riportata nel rigo RF25, colonna 2, e nel rigo RF31 con codice 41 come variazione in aumento.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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