Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

In sintesi

Cos’è la voce «art. 1 c. 4 L. 207/24» in busta paga

Dal 2025 il taglio del cuneo fiscale non è più uno sconto sui contributi, come nel 2024, ma due benefici fiscali. Per i redditi fino a 20.000 euro il beneficio è questa somma. Per i redditi da 20.001 a 40.000 euro è l’ulteriore detrazione dell’art. 1, comma 6.

Il testo della legge dice: ai titolari di reddito di lavoro dipendente «che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito». Tradotto: sono soldi in più nel netto, e su quei soldi non si paga IRPEF né addizionali.

Non è il trattamento integrativo. Quello (fino a 1.200 euro l’anno) viene dal D.L. 3/2020 e ha regole sue: lo spieghiamo in trattamento integrativo 2025 e 2026. Chi ha i requisiti di entrambi li riceve tutti e due: nel 730 hanno colonne diverse dello stesso rigo C14.

Perché c’è: dal taglio dei contributi alla somma esentasse

Nel 2024 il «taglio del cuneo» era un esonero sui contributi INPS a carico del lavoratore: 6 punti percentuali con retribuzione mensile fino a 2.692 euro, 7 punti fino a 1.923 euro (art. 1, comma 15, L. 213/2023). Valeva solo per i periodi di paga del 2024.

Dal 2025 la legge di bilancio ha sostituito quel meccanismo con due misure fiscali: la somma del comma 4 e l’ulteriore detrazione del comma 6. Per questo nel cedolino del 2025 è sparita la riduzione dei contributi ed è comparsa una voce nuova.

A chi spetta

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Quanto spetta: le percentuali

Somma art. 1, comma 4, L. 207/2024 (2025 e 2026)
Reddito di lavoro dipendente Percentuale Importo massimo annuo
Fino a 8.500 euro 7,1% 603,50 euro
Da 8.500,01 a 15.000 euro 5,3% 795 euro
Da 15.000,01 a 20.000 euro 4,8% 960 euro
Reddito complessivo oltre 20.000 euro Non spetta Spetta l’ulteriore detrazione

Attenzione ai due redditi diversi. La soglia di accesso (20.000 euro) guarda il reddito complessivo, cioè tutti i redditi. La percentuale si applica al solo reddito di lavoro dipendente.

Il reddito complessivo è il «reddito di riferimento»: comprende anche gli affitti in cedolare secca, il reddito forfettario e le mance con imposta sostitutiva, più la quota esente di impatriati e ricercatori rientrati; esclude la casa di abitazione e le pertinenze (comma 9 e circolare 4/E).

Chi ha lavorato solo una parte dell’anno

Il comma 5 dice che, solo per scegliere la percentuale, il reddito di lavoro si rapporta all’intero anno. Poi la percentuale si applica a quanto hai guadagnato davvero.

L’esempio della circolare 4/E: un lavoratore guadagna 2.000 euro in 62 giorni. Il reddito annuo teorico è 2.000 : 62 × 365 = 11.744,19 euro, quindi la percentuale è il 5,3%. La somma è il 5,3% di 2.000 euro: 106 euro. Senza questa regola, avrebbe avuto il 7,1%.

Esempio pratico

  • Tizio lavora tutto l’anno con 18.000 euro di reddito e non ha altri redditi. Reddito complessivo sotto 20.000: la somma spetta. Percentuale: 4,8%, perché il reddito di lavoro supera 15.000. Importo: 4,8% di 18.000 = 864 euro l’anno, circa 72 euro al mese, senza tasse.

Reddito basso: la somma arriva anche senza IRPEF

Scenario. Caio lavora part-time e guadagna 8.000 euro l’anno. Le detrazioni azzerano la sua IRPEF.

Come si applica. A differenza del trattamento integrativo, la somma del comma 4 non chiede di avere imposta da pagare. Caio la prende: 7,1% di 8.000 = 568 euro. Il trattamento integrativo invece non gli spetta, perché la sua imposta lorda (1.840 euro) non supera 1.880 euro.

In pratica

  • Sotto 8.500 euro di reddito di lavoro la percentuale è la più alta, il 7,1%.
  • Non serve nessuna domanda: il datore la riconosce in automatico.
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Affitto in cedolare secca: si perde la somma

Scenario. Sempronio ha 14.000 euro di stipendio e affitta un appartamento con cedolare secca: 7.000 euro di canoni nell’anno.

Come si applica. La cedolare secca conta nel reddito di riferimento: 14.000 + 7.000 = 21.000 euro, sopra 20.000. La somma del comma 4 non spetta. Spetta invece l’ulteriore detrazione del comma 6, ma solo fino all’imposta disponibile. L’IRPEF lorda sullo stipendio è 3.220 euro; la detrazione per lavoro dipendente, calcolata anch’essa su 21.000 euro, è circa 2.551 euro. Restano circa 669 euro di imposta: l’ulteriore detrazione vale quindi circa 669 euro, non 1.000. Il datore non conosce l’affitto: se in busta paga ha pagato la somma, la restituzione avviene al conguaglio o nel 730. Per evitarlo, Sempronio può chiedere al datore di non applicarla.

In pratica

  • Il datore calcola sul reddito che conosce. Altri redditi (affitti, secondo lavoro, partita IVA forfettaria) vanno comunicati o portano a un conguaglio.
  • La rinuncia si chiede al datore; i dipendenti NoiPA usano il self-service «Gestione benefici fiscali».

Il salto a 20.000 euro

A 20.000 euro di reddito complessivo la somma vale 960 euro e non è tassata. A 20.001 euro la somma sparisce e arriva l’ulteriore detrazione di 1.000 euro, che però riduce l’IRPEF: serve imposta sufficiente per assorbirla. Per un dipendente senza altre detrazioni l’imposta c’è, quindi il passaggio non fa perdere soldi. Chi ha molte detrazioni (per esempio familiari a carico) deve verificare la capienza: la circolare 4/E precisa che, in caso di capienza parziale, la detrazione «spetta entro tale limite».

Se la somma non spettava: restituzione in 10 rate

Il datore verifica al conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Se la somma non spettava, la recupera; sopra 60 euro il recupero avviene in dieci rate uguali dalla prima retribuzione che sconta il conguaglio (comma 7).

Più datori di lavoro

Con più contratti part-time contemporanei la somma va riconosciuta da un solo datore. Il lavoratore sceglie quale, gli comunica redditi e giorni degli altri rapporti e dice agli altri di non applicarla. Con rapporti in periodi diversi conviene consegnare al nuovo datore la CU del precedente: così il calcolo si fa sul totale. Lo prevede la circolare 4/E.

Come si legge nella CU e nel 730

Documenti necessari

  • Cedolini dell’anno, per vedere la voce mese per mese
  • Certificazione Unica (punti 718-726)
  • CU degli altri datori o dell’INPS, se ci sono
  • Dati di affitti in cedolare secca o reddito forfettario, che contano nella soglia
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Da leggere insieme

Fonti e approfondimenti

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Cos'è la somma art. 1 c. 4 L. 207/24 in busta paga?

È il taglio del cuneo fiscale per i dipendenti con reddito complessivo fino a 20.000 euro: una somma in denaro che il datore aggiunge allo stipendio e che non concorre alla formazione del reddito, quindi non è tassata. La prevede l'art. 1, comma 4, della legge di bilancio 2025 e vale anche nel 2026.

Quanto vale la somma del comma 4?

Il 7,1% del reddito di lavoro dipendente se non supera 8.500 euro, il 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro, il 4,8% oltre 15.000 euro. Il massimo è 960 euro l'anno, con 20.000 euro di reddito. Per scegliere la percentuale il reddito di chi ha lavorato solo parte dell'anno si rapporta all'anno intero.

«Indennità L. 207/24» e «somma integrativa L. 207/24» sono la stessa cosa?

Quasi sempre sì: sono diciture con cui i software paghe indicano la somma dell'art. 1, comma 4, della L. 207/2024. Nel cedolino NoiPA la stessa voce si chiama «Bonus Art. 1 c. 4 L. 207/24» ed è nella sezione «Altri assegni». Se hai dubbi, chiedi all'ufficio paghe il riferimento normativo della voce.

Devo restituire la somma art. 1 c. 4?

Solo se a fine anno il reddito complessivo supera 20.000 euro o se non hai i requisiti. Il datore la recupera al conguaglio, in 10 rate se oltre 60 euro. Se nel frattempo ti spetta l'ulteriore detrazione del comma 6, recupera la somma al netto della detrazione spettante.

I pensionati e i collaboratori hanno diritto alla somma?

No. La norma riguarda solo i redditi di lavoro dipendente dell'art. 49 TUIR ed esclude le pensioni. L'INPS precisa che le misure non spettano ai titolari di soli redditi da pensione e di redditi assimilati al lavoro dipendente, come collaborazioni e borse di studio.

Spetta anche a chi non paga IRPEF?

Sì. A differenza del trattamento integrativo, la somma del comma 4 non richiede di avere imposta lorda da coprire. Un part-time con 8.000 euro di reddito, che non paga IRPEF, riceve il 7,1%: 568 euro.

Un affitto in cedolare secca fa perdere la somma?

Può farla perdere. Per la soglia di 20.000 euro conta il reddito di riferimento, che include i canoni in cedolare secca e il reddito forfettario. Con 14.000 euro di stipendio e 7.000 di affitto si arriva a 21.000: la somma non spetta e al suo posto c'è l'ulteriore detrazione, nei limiti dell'imposta.

Come si rinuncia alla somma del comma 4?

Chiedendo al datore di lavoro di non applicarla: la circolare 4/E dice che il datore non la eroga se il lavoratore lo chiede espressamente. I dipendenti pubblici pagati da NoiPA usano il self-service «Gestione benefici fiscali»; la rinuncia vale per tutto l'anno e si può revocare.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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