Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

Il socio lavoratore di cooperativa ha una posizione peculiare: instaura con la cooperativa un doppio rapporto, quello associativo (è socio) e quello di lavoro (presta la propria attività), disciplinato dalla legge n. 142/2001. Capire come i due rapporti convivono è decisivo per diritti retributivi, previdenziali e per la sorte del lavoro in caso di esclusione. Vediamo natura, regolamento interno, trattamento economico, recesso ed esclusione, e gli errori frequenti.

Il doppio rapporto (legge n. 142/2001)

La legge n. 142/2001 ha chiarito che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con essa, con l’adesione o successivamente, un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in altra forma, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali. Coesistono quindi: il rapporto associativo, che attribuisce i diritti e gli obblighi del socio (voto, partecipazione agli utili o ai ristorni, concorso alle perdite nei limiti); e il rapporto di lavoro, che attribuisce i diritti del prestatore. I due rapporti sono collegati ma autonomi.

Il regolamento interno e il trattamento economico

La cooperativa deve adottare un regolamento interno, approvato dall’assemblea e depositato presso la Direzione provinciale del lavoro, che definisce la tipologia dei rapporti di lavoro e il trattamento economico dei soci lavoratori. A questi spetta, in ogni caso, un trattamento complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e comunque non inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi del settore o di categoria affini. Oltre alla retribuzione di base, il socio lavoratore può ricevere ristorni e altre forme di integrazione, ma sempre nel rispetto della soglia minima contrattuale.

Profilo Rapporto associativo Rapporto di lavoro
Fonte Contratto sociale e statuto Legge n. 142/2001 e regolamento interno
Diritti tipici Voto, utili/ristorni, partecipazione Retribuzione, tutele del prestatore
Estinzione Recesso o esclusione dal rapporto sociale Cessazione del rapporto di lavoro
Trattamento minimo – Non inferiore ai minimi dei CCNL del settore

Il collegamento tra i due rapporti

Il punto più delicato è la sorte del rapporto di lavoro quando viene meno il rapporto associativo. La legge n. 142/2001 stabilisce che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle norme statutarie e del codice civile: cessato lo status di socio, viene meno anche il lavoro collegato. Questa regola, frutto di un’evoluzione normativa, riflette la natura mutualistica del rapporto: il socio lavora in quanto socio. Restano comunque ferme le tutele giurisdizionali per contestare la legittimità dell’esclusione e per i diritti retributivi e previdenziali maturati.

Profili previdenziali e di tutela

Sul piano previdenziale e assicurativo, al socio lavoratore subordinato si applicano, in linea di principio, le tutele proprie del lavoro dipendente (contribuzione, assicurazione contro gli infortuni), nelle forme stabilite dalla legge. La distinzione tra rapporto associativo e rapporto di lavoro rileva anche per individuare il giudice competente sulle relative controversie e per la corretta qualificazione dei trattamenti spettanti. Il regolamento interno non può comunque derogare in peggio alle tutele inderogabili connesse alla tipologia del rapporto di lavoro adottato.

Concorso alle perdite e crisi della cooperativa

La doppia veste comporta anche oneri, non solo diritti. Come socio, il cooperatore concorre al rischio d’impresa nei limiti previsti dallo statuto e dal tipo di responsabilità della cooperativa, e partecipa alle decisioni assembleari secondo il principio del voto capitario (una testa, un voto), che caratterizza il mondo cooperativo a prescindere dall’entità della quota. In situazioni di crisi della cooperativa, occorre tenere ben distinti i crediti che il socio vanta come lavoratore (retribuzioni, trattamento di fine rapporto, competenze maturate), assistiti dalle tutele e dai privilegi propri del credito di lavoro, dalle posizioni che gli derivano dal rapporto associativo, soggette invece alle regole sul capitale e sulle perdite. Questa separazione concettuale, voluta dalla legge n. 142/2001, è decisiva nelle procedure concorsuali e nei piani di ristrutturazione, perché determina quali pretese del socio lavoratore siano protette e con quale grado di priorità.

Spunti pratici

  • Doppia veste: ricorda che hai diritti come socio e come lavoratore, da fonti diverse (statuto e legge n. 142/2001).
  • Trattamento minimo: la retribuzione complessiva non può scendere sotto i minimi dei contratti collettivi del settore.
  • Esclusione: l’esclusione legittima dal rapporto associativo travolge anche il rapporto di lavoro; verifica sempre la regolarità della delibera.
  • Regolamento interno: leggilo, perché definisce tipologia e trattamento economico; deve essere approvato e depositato.
  • Errore da evitare: pensare di poter mantenere il posto di lavoro dopo l’esclusione legittima da socio. I due rapporti sono collegati.

Esempio pratico

Tizio aderisce a una cooperativa di produzione e lavoro: diventa socio (con diritto di voto e ai ristorni) e instaura un rapporto di lavoro subordinato (con diritto alla retribuzione non inferiore al CCNL di settore), come prevede la legge n. 142/2001. Dopo alcuni anni, l’assemblea delibera l’esclusione di Tizio per gravi inadempimenti, nel rispetto dello statuto: con la cessazione dello status di socio si estingue anche il rapporto di lavoro collegato. Tizio conserva il diritto di impugnare l’esclusione davanti al giudice e di pretendere le competenze retributive e previdenziali maturate fino alla cessazione.

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Domande frequenti

Cos'è il doppio rapporto del socio lavoratore di cooperativa?

È la coesistenza di due rapporti distinti con la cooperativa: quello associativo (è socio) e quello di lavoro (presta attività subordinata, autonoma o in altra forma), come previsto dalla legge n. 142/2001.

Quanto deve essere pagato il socio lavoratore?

Gli spetta un trattamento economico complessivo proporzionato a quantità e qualità del lavoro e comunque non inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi del settore o di categorie affini, oltre a eventuali ristorni.

Cosa succede al lavoro se il socio viene escluso?

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati legittimamente: cessato lo status di socio viene meno anche il lavoro collegato (legge n. 142/2001), salve le tutele per impugnare l'esclusione.

Il socio lavoratore ha le tutele del lavoratore dipendente?

Se il rapporto è subordinato, si applicano in linea di principio le tutele del lavoro dipendente, incluse contribuzione previdenziale e assicurazione contro gli infortuni, nelle forme di legge.

A cosa serve il regolamento interno?

Definisce la tipologia dei rapporti di lavoro instaurabili e il trattamento economico dei soci lavoratori; va approvato dall'assemblea e depositato presso la Direzione provinciale del lavoro.

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.