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Per decenni il personale pubblico non dirigente è stato classificato in categorie contraddistinte da lettere. I CCNL del triennio 2022-2024 hanno portato a regime un sistema diverso, organizzato per aree: un cambiamento che non riguarda solo le etichette, ma il modo in cui si entra, si avanza e si viene retribuiti nella pubblica amministrazione.
Da dove si parte: le vecchie categorie
Nel sistema precedente il personale era inquadrato in categorie — tipicamente A, B, C e D negli enti locali, con schemi analoghi negli altri comparti — ciascuna articolata in posizioni economiche progressive (B1, B2, B3 e così via). Era un impianto pensato per un’amministrazione più gerarchica e procedurale, che con il tempo ha faticato a rappresentare le competenze effettivamente richieste: digitali, tecniche, specialistiche.
Il nuovo sistema per aree
I contratti 2022-2024 introducono un ordinamento per aree. Pur con denominazioni che cambiano da comparto a comparto, la struttura è ricorrente e si articola, dal basso verso l’alto, in quattro livelli:
- Operatori (e operatori esperti): mansioni esecutive e operative;
- Assistenti o Istruttori: attività tecnico-amministrative con autonomia operativa;
- Funzionari: responsabilità istruttorie, gestionali e di coordinamento;
- Elevate Qualificazioni o Elevate Professionalità: competenze specialistiche di alto livello, area di nuova introduzione.
| Vecchio sistema (categorie) | Nuovo ordinamento (aree) | Profilo tipico |
|---|---|---|
| A | Operatori | Mansioni esecutive |
| B | Operatori esperti | Compiti operativi qualificati |
| C | Assistenti / Istruttori | Attività tecnico-amministrative |
| D | Funzionari | Responsabilità gestionali |
| — | Elevate Qualificazioni | Competenze specialistiche di vertice |
La corrispondenza è indicativa: ogni comparto ha definito le proprie tabelle di transito, ma il senso del passaggio è questo.
Cosa cambia in concreto
Il passaggio non è solo formale. Le progressioni diventano di due tipi: orizzontali (avanzamento economico all’interno della stessa area, attraverso le posizioni economiche) e verticali (passaggio all’area superiore, con procedure selettive che valorizzano esperienza e titoli). Cambia anche la distribuzione degli aumenti tabellari: come si vede nelle tabelle dei singoli comparti, l’incremento cresce passando dagli operatori ai funzionari fino alle elevate qualificazioni.
Il riferimento normativo di fondo resta l’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina le mansioni: il dipendente è adibito alle mansioni della propria area e, se chiamato a svolgere stabilmente mansioni superiori senza il relativo inquadramento, matura il diritto alla differenza retributiva. Il nuovo ordinamento ridisegna le aree, ma questa regola di tutela rimane.
Spunti pratici
Caia era inquadrata come «categoria C», istruttore amministrativo. Con il nuovo ordinamento è confluita nell’area degli Assistenti/Istruttori, mantenendo la propria posizione economica e senza alcuna perdita di stipendio. Se in futuro vorrà diventare funzionaria, non basterà l’anzianità: dovrà partecipare a una progressione verticale, cioè a una selezione per il passaggio all’area superiore. Se invece resta nella sua area, potrà comunque crescere economicamente con le progressioni orizzontali.
Checklist per orientarsi nel proprio inquadramento:
- individua l’area di appartenenza nel nuovo ordinamento (non più la lettera);
- verifica la posizione economica acquisita all’interno dell’area;
- distingui se l’avanzamento che ti interessa è orizzontale (economico) o verticale (di area);
- ricorda che le mansioni superiori svolte stabilmente sono tutelate dall’art. 52.
Citazioni utili
L’art. 52 del D.Lgs. 165/2001 è il cardine: stabilisce che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti nell’ambito dell’area, e che l’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica non produce, di regola, l’inquadramento superiore, salvo il diritto al trattamento economico per il periodo di effettivo svolgimento. È il principio — ribadito in numerose pronunce del giudice del lavoro — per cui nel pubblico impiego le mansioni superiori si pagano ma, fuori dai casi previsti, non promuovono.
Domande frequenti
Le vecchie categorie A, B, C, D non esistono più?
Sono state sostituite dal nuovo ordinamento per aree introdotto dai CCNL 2022-2024. Il personale è stato ricollocato nelle aree corrispondenti.
Cos’è l’area delle Elevate Qualificazioni?
È un’area di nuova introduzione dedicata alle competenze specialistiche di alto livello, distinta dai funzionari e con un trattamento economico più elevato.
Le altre schede della guida
Fonti
- Sistemi di classificazione professionale dei CCNL di comparto 2022-2024 (ARAN); art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, su mansioni e inquadramenti.
Domande frequenti
Le vecchie categorie A, B, C, D non esistono più?
Sono state sostituite dal nuovo ordinamento per aree introdotto dai CCNL 2022-2024. Il personale è stato ricollocato nelle aree corrispondenti senza demansionamento.
Cos'è l'area delle Elevate Qualificazioni?
È un'area di nuova introduzione dedicata alle competenze specialistiche di alto livello, distinta dai funzionari e con un trattamento economico più elevato.
Che differenza c'è tra progressione orizzontale e verticale?
La progressione orizzontale è un avanzamento economico all'interno della stessa area; quella verticale è il passaggio all'area superiore, che richiede una procedura selettiva.
Il passaggio alle aree ha cambiato lo stipendio?
Il passaggio in sé è avvenuto senza perdita economica; gli aumenti del rinnovo si distribuiscono però in modo crescente dalle aree operative a quelle dei funzionari e delle elevate qualificazioni.
Cosa regola le mansioni nel pubblico impiego?
L'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 disciplina le mansioni e l'inquadramento: il dipendente è adibito alle mansioni della propria area, con regole specifiche per lo svolgimento di mansioni superiori.