In sintesi
- Quantifica gli oneri di cui al comma 389 in 166 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
- Copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 275, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
- L'intervento non incide sui saldi di finanza pubblica grazie alla rinuncia interna alle risorse già stanziate.
- Trasferimento erariale alle regioni a compensazione del mancato gettito da payback farmaceutico.
- Coordinamento con la disciplina del coordinamento della finanza pubblica ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 390 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto interministeriale per riparto tra regioni dei 166 milioni annui, previa intesa Conferenza Stato-regioni. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Agli oneri previsti dal comma 389, pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’ .articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 390): Obbligo di copertura finanziaria delle leggi che importano nuovi o maggiori oneri
- Art. 119 Costituzione (comma 390): Autonomia finanziaria delle regioni e trasferimenti erariali a destinazione vincolata
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento e natura della norma
Il comma 390 della Legge di Bilancio 2026 ha natura strettamente di copertura finanziaria e attua il principio di obbligatoria indicazione dei mezzi per far fronte alle nuove o maggiori spese disposto dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione e dalla L. 196/2009 sulla contabilità e finanza pubblica. La norma quantifica gli oneri derivanti dal precedente comma 389 in 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e individua la fonte di copertura nelle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Il fondo di copertura della L. 207/2024
L'art. 1, comma 275, della L. 207/2024 ha istituito o rifinanziato un fondo per la gestione di interventi in materia sanitaria e farmaceutica, capienza alla quale il legislatore della LB 2026 attinge per compensare la disapplicazione del payback regionale. La tecnica del prelievo da fondi già stanziati con leggi pregresse consente di non incidere sui saldi netti di finanza pubblica programmati per il 2026-2028, evitando incrementi del fabbisogno o dell'indebitamento netto.
Rapporti con il bilancio dello Stato
Per il Ministero dell'economia e delle finanze la disposizione comporta un'operazione di riallocazione tra capitoli di spesa: le risorse precedentemente destinate alle finalità del comma 275 L. 207/2024 vengono utilizzate, per la quota di 166 milioni annui, per trasferimenti compensativi alle regioni. La copertura ha carattere permanente (a regime dal 2026) e dovrà essere monitorata nell'ambito della verifica periodica della finanza pubblica prevista dalla L. 196/2009.
Trasferimento alle regioni
Sotto il profilo del federalismo fiscale, la disposizione si configura come trasferimento erariale a destinazione vincolata, alimentato per compensare il venir meno di un'entrata propria delle regioni (la quota di payback farmaceutico). Le regole sui trasferimenti vincolati alle regioni sono fissate dalla L. 42/2009 sul federalismo fiscale e dagli artt. 117, 118 e 119 Cost. Il trasferimento dovrà essere ripartito tra le regioni con criteri da definire in sede di Conferenza Stato-regioni, presumibilmente in proporzione alla quota di payback regionale che ciascuna avrebbe dovuto incassare.
Effetti sui bilanci regionali
Le regioni devono iscrivere nei bilanci di previsione 2026-2028, in sostituzione della voce di entrata da payback farmaceutico regionale, una nuova voce di entrata da trasferimento statale per pari importo (proporzionalmente all'assegnazione). L'armonizzazione dei bilanci pubblici (D.Lgs. 118/2011) impone di classificare correttamente la nuova posta secondo il piano dei conti integrato. La neutralità finanziaria dell'operazione è garantita ex ante dal legislatore, ma le regioni dovranno vigilare sul rispetto effettivo dei tempi di erogazione del trasferimento per evitare tensioni di cassa nei rispettivi servizi sanitari regionali.
Profili di tecnica legislativa
La struttura del comma 390 segue lo schema tipico delle norme di copertura della Legge di Bilancio: quantificazione dell'onere, individuazione della fonte di compensazione, decorrenza. La tecnica del rinvio alla L. 207/2024 evita di creare nuovi fondi e razionalizza l'utilizzo di risorse già stanziate. Resta affidato al MEF il monitoraggio della congruità della copertura nel tempo, dovendo riferire alle Camere in caso di scostamento ai sensi dell'art. 17 L. 196/2009.
Considerazioni operative
Per i revisori dei conti regionali e per i collegi sindacali delle aziende sanitarie l'intervento richiede di aggiornare le metodologie di verifica delle entrate sanitarie. La sostituzione di una compartecipazione da aziende private (payback) con un trasferimento statale modifica il rischio di esigibilità del credito ma aumenta la dipendenza dal flusso erariale, con conseguenze sulla pianificazione di cassa.
Effetti sui piani di rientro sanitari
Per le regioni in piano di rientro sanitario, la modifica del meccanismo di alimentazione delle entrate sanitarie richiede un aggiornamento dei programmi operativi concordati con il MEF e il Ministero della salute. I piani di rientro, disciplinati dall'art. 1, comma 180, della L. 311/2004 e successive modifiche, impongono alle regioni con disavanzi sanitari strutturali obblighi di riequilibrio attraverso misure di razionalizzazione della spesa e di incremento delle entrate. La sostituzione dell'entrata da payback regionale con il trasferimento erariale del comma 390 deve essere correttamente contabilizzata nei programmi operativi pluriennali, evitando di alterare gli equilibri di bilancio sanitario già concordati. Le regioni in piano di rientro dovranno comunicare tempestivamente al tavolo tecnico interministeriale di monitoraggio gli aggiustamenti contabili necessari, secondo le procedure di concertazione consolidate.
Considerazioni finali sulla tecnica di copertura
La scelta di attingere a un fondo già istituito con la L. 207/2024 rappresenta una tecnica di copertura ricorrente nelle leggi di bilancio italiane, che consente di evitare l'istituzione di nuovi capitoli di spesa e di razionalizzare l'utilizzo delle risorse stanziate. Tale tecnica è coerente con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost. e con le regole sulla flessibilità del bilancio dello Stato previste dalla L. 196/2009. Il MEF dovrà verificare periodicamente la capienza residua del fondo della L. 207/2024 per le altre finalità originariamente previste, evitando che il prelievo per il comma 390 comprometta gli altri interventi sanitari finanziati dalla medesima fonte.
Domande frequenti
Quanto vale la copertura prevista dal comma 390?
La copertura ammonta a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si tratta di un onere permanente, calibrato sull'importo medio stimato del mancato gettito da payback farmaceutico regionale per effetto della disapplicazione disposta dal comma 389. La quantificazione è il risultato dell'istruttoria del Ministero dell'economia e delle finanze in base ai dati storici dei flussi di payback regionale relativi agli ultimi esercizi. L'importo è iscritto in bilancio come trasferimento corrente alle regioni e segue le regole di gestione dei trasferimenti erariali a destinazione vincolata previste dalla L. 42/2009 e dalla normativa di contabilità pubblica.
Da dove si prelevano i 166 milioni di copertura?
La copertura è assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025). Si tratta di un fondo precedentemente stanziato per finalità in materia sanitaria e farmaceutica, dotato di capienza sufficiente per assorbire la nuova destinazione. La tecnica del prelievo da fondi già istituiti consente di non incidere sui saldi netti di finanza pubblica programmati e di evitare incrementi del fabbisogno o dell'indebitamento netto. Il MEF dovrà effettuare il riallineamento dei capitoli di bilancio e garantire il monitoraggio della capienza residua del fondo della L. 207/2024 per le altre finalità originariamente previste.
Come saranno ripartiti i fondi tra le regioni?
La norma non specifica il criterio di riparto, che dovrà essere definito con apposito provvedimento amministrativo, presumibilmente decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il criterio più coerente sarebbe quello proporzionale alla quota di payback regionale che ciascuna regione avrebbe dovuto incassare in base ai meccanismi di calcolo previsti dall'art. 11, comma 6, D.L. 78/2010. La Conferenza Stato-regioni sarà il foro istituzionale di confronto, con eventuale ricorso al TAR del Lazio in caso di contestazioni sui criteri di riparto.
Le regioni vedranno una perdita di entrate?
In linea di principio no: il meccanismo è concepito per essere finanziariamente neutro, perché la mancata entrata da payback farmaceutico regionale viene sostituita da un trasferimento erariale di pari importo. Tuttavia, possono verificarsi tensioni di cassa nelle fasi di transizione, in particolare se i tempi di erogazione del trasferimento statale non coincidono con quelli con cui le regioni avrebbero incassato il payback dalle aziende. Le regioni dovrebbero iscrivere correttamente la nuova voce di entrata nei bilanci di previsione 2026-2028 e monitorare con attenzione la liquidità del Servizio Sanitario Regionale per evitare disallineamenti nei pagamenti ai fornitori sanitari e agli enti del SSR.
Quale è il fondamento costituzionale della norma di copertura?
Il comma 390 attua l'obbligo costituzionale di copertura sancito dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione, secondo cui ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi per farvi fronte. La giurisprudenza costituzionale (per tutte, Corte cost. n. 226/1976 e successive) ha qualificato tale obbligo come principio fondamentale dell'ordinamento finanziario. La L. 196/2009 sulla contabilità e finanza pubblica detta le regole tecniche di quantificazione e copertura. La norma rispetta anche il principio del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., riservato allo Stato, e dell'art. 119 Cost. sull'autonomia finanziaria regionale.