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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 360 incrementa la dotazione del fondo previsto dall’art. 1, comma 353, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
  • La dotazione passa da 150 a 208 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (+58 milioni).
  • Si tratta di un rifinanziamento orizzontale che non modifica la destinazione del fondo, ma solo il suo ammontare.
  • L’intervento si colloca nel quadro del federalismo sanitario e degli equilibri di finanza pubblica.
  • L’effetto sulle Regioni dipenderà dai criteri di riparto previsti dalla normativa di riferimento.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 360 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , le parole: «di 150 milioni di euro annui aarticolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 decorrere dall’anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026».

Oggetto della modifica

Il comma 360 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 modifica l’art. 1, comma 353, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), sostituendo le parole «di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026» con «di 208 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026». Si tratta di un rifinanziamento di un fondo già esistente, con incremento di 58 milioni di euro annui dal 2026. La tecnica utilizzata, comune nelle leggi di bilancio successive, è quella della novellazione testuale puntuale: il legislatore non sostituisce l’intero comma 353 della L. 207/2024, ma modifica esclusivamente l’importo della dotazione.

Natura del fondo

Il fondo di cui all’art. 1, comma 353, della L. 207/2024 si colloca nel comparto della spesa sanitaria. La sua destinazione è definita dalla norma di base (L. 207/2024) e non viene modificata dal comma 360 in commento: il legislatore agisce esclusivamente sulla leva quantitativa. Si tratta di un fondo statale a destinazione vincolata, ammesso nel sistema costituzionale del federalismo fiscale (art. 119 Cost.) purché non comprima in modo eccessivo l’autonomia delle Regioni e sia coerente con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Logica della novellazione

L’incremento di 58 milioni testimonia un’esigenza di rafforzamento delle finalità già perseguite dal fondo, percepita evidentemente come prioritaria nel quadro della manovra 2026. La scelta di intervenire con un rifinanziamento, piuttosto che con l’istituzione di un nuovo fondo, presenta vantaggi tecnici: evita la duplicazione di canali finanziari, mantiene unitario il quadro normativo di riferimento, semplifica la rendicontazione e l’eventuale destinazione delle risorse alle finalità già previste dalla normativa di base.

Effetti sul riparto del FSN

L’incremento determina un’ulteriore quota di risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale e si riflette sui criteri di riparto fra Regioni a statuto ordinario e Province autonome. La distribuzione segue le regole generali dei costi e fabbisogni standard di cui al D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, attuativo dell’art. 119 Cost., salvo specifiche destinazioni vincolate. In presenza di un fondo a destinazione vincolata, i criteri di riparto possono essere parzialmente diversi da quelli generali e tenere conto di indicatori specifici di domanda e di offerta. Le Regioni in piano di rientro restano soggette ai vincoli di utilizzo previsti dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Compatibilità finanziaria

Le risorse aggiuntive devono trovare copertura nel quadro generale di finanza pubblica della Legge di Bilancio 2026, in coerenza con l’art. 81 Cost. e con la L. 31 dicembre 2009, n. 196. La modifica è tecnicamente neutra rispetto all’impianto della L. 207/2024, ma incrementa il livello complessivo del Fondo sanitario nazionale, in linea con gli impegni in materia di tutela della salute (art. 32 Cost.) e di livelli essenziali di assistenza (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.). Sotto il profilo dei principi contabili, l’incremento è iscritto nei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della salute o del MEF, con copertura assicurata dalle entrate complessive della manovra.

Rilievi per gli enti locali

Il TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) non disciplina direttamente il fondo in questione, che riguarda il finanziamento sanitario regionale. L’impatto sui Comuni e sulle Province è pertanto indiretto e dipende dalle scelte di programmazione regionale: se il fondo finanzia servizi territoriali (es. assistenza domiciliare, salute mentale, prevenzione), può aumentare le risorse disponibili per i servizi integrati con i piani di zona ex L. 8 novembre 2000, n. 328 e le funzioni socio-assistenziali ex art. 13 TUEL.

Profili di rendicontazione

L’impiego delle risorse del fondo rifinanziato è soggetto agli ordinari adempimenti di rendicontazione previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l’armonizzazione dei bilanci sanitari regionali. Le Regioni iscrivono il trasferimento statale come entrata vincolata e la corrispondente spesa come uscita vincolata, garantendo la tracciabilità dell’impiego ai fini del monitoraggio. Eventuali risorse non utilizzate possono essere oggetto di accantonamento in apposito fondo del risultato di amministrazione e riportate all’esercizio successivo, secondo le regole della contabilità armonizzata, sempre nel rispetto del vincolo di destinazione previsto dalla norma istitutiva del fondo.

Considerazioni operative

Dal punto di vista operativo, il professionista che assista enti del SSN o società partecipate dovrà verificare la corretta iscrizione contabile del trasferimento statale e la coerenza degli impegni di spesa con le finalità del fondo. La novellazione del comma 360 non richiede particolari modifiche alle procedure amministrative esistenti, né ai sistemi informativi delle Regioni. Anche le imprese fornitrici di beni e servizi al SSN beneficeranno indirettamente dell’incremento, in quanto il fondo rifinanziato potrà tradursi in maggiore capacità di spesa per acquisti di beni e servizi nei comparti finanziati. Per i Comuni in convenzione con il SSN per servizi socio-sanitari integrati, l’effetto dipenderà dalle scelte regionali di programmazione e di trasferimento ai livelli sub-regionali.

Domande frequenti

Cosa cambia in concreto rispetto alla legge di bilancio 2025?

L’art. 1, comma 353, della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) aveva istituito un fondo con dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il comma 360 della Legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente l’importo della dotazione, portandolo a 208 milioni di euro annui, sempre a decorrere dall’anno 2026. L’incremento di 58 milioni rappresenta un rifinanziamento orizzontale: non muta la destinazione del fondo né i suoi beneficiari, ma aumenta le risorse complessive disponibili per le finalità già previste dalla normativa di base.

Da quale anno decorre il nuovo importo di 208 milioni?

L’importo di 208 milioni di euro annui decorre dall’anno 2026, in linea con il decorso originario del fondo introdotto dalla L. 207/2024. La modifica entra in vigore con la Legge di Bilancio 2026 e quindi i nuovi 58 milioni di rifinanziamento sono immediatamente operativi già per l’esercizio 2026, senza necessità di provvedimenti attuativi specifici sulla dotazione. Eventuali criteri di riparto fra Regioni a statuto ordinario, Province autonome e altre amministrazioni restano regolati dalle disposizioni della L. 207/2024 e dei decreti attuativi già emanati o da emanare nel quadro del federalismo sanitario.

Quale è l’impatto per i bilanci regionali?

L’incremento del fondo ha natura di trasferimento statale a destinazione vincolata e si aggiunge alle risorse del Fondo sanitario nazionale ripartite fra le Regioni a statuto ordinario e le Province autonome. L’impatto effettivo dipende dai criteri di riparto previsti dalla normativa di base. In linea generale, l’armonizzazione dei bilanci sanitari prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 impone alle Regioni di iscrivere i fondi vincolati con coerente destinazione di spesa e di rendicontarne l’impiego. Le Regioni in piano di rientro vedono ridursi i margini di discrezionalità nell’utilizzo dell’incremento.

L’incremento incide sull’autonomia finanziaria delle Regioni?

L’art. 119 della Costituzione riconosce alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, ma l’istituzione di fondi statali a destinazione vincolata, quale quello rifinanziato dal comma 360, è ammessa nella misura in cui risulti coerente con i principi di coordinamento della finanza pubblica e con i meccanismi perequativi. La giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità di fondi statali con destinazione specifica in materia sanitaria, purché non comprimano in modo eccessivo la potestà legislativa concorrente delle Regioni. L’intervento del comma 360, limitato all’aspetto quantitativo, non altera l’equilibrio già delineato dalla L. 207/2024.

Come si concilia l’incremento con i vincoli di finanza pubblica?

L’art. 81 della Costituzione, nel testo riformato dalla L. cost. 1/2012, impone alle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri di provvedere ai mezzi di copertura. La L. 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, disciplina in dettaglio le modalità tecniche. Il rifinanziamento di 58 milioni di euro annui deve quindi trovare adeguata copertura nel quadro complessivo della Legge di Bilancio 2026, di cui il comma 360 costituisce un tassello. L’impatto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno del settore pubblico è già computato negli aggregati della manovra.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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