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Comma 354 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rendicontano al Ministero della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, l’utilizzo delle risorse e i volumi di attività erogati nel corso dell’anno precedente, anche ai fini della verifica degli impatti organizzativi ed economici dei servizi resi dalle farmacie.
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 354): il rendiconto annuale è strumento del federalismo sanitario per il monitoraggio dei LEA
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione della norma
Il comma 354 completa il quadro disegnato dai commi precedenti sulla «farmacia dei servizi» introducendo un obbligo di rendicontazione annuale a carico delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La rendicontazione deve essere trasmessa al Ministero della salute entro il 30 giugno di ogni anno e riguarda l’uso delle risorse e i volumi di attività erogati nell’anno precedente. Si tratta di una clausola di accountability che si inserisce nel più ampio sistema di rendicontazione della spesa sanitaria delineato dall’ordinamento.
Contenuto del rendiconto
La norma indica due profili: (i) l’impiego delle risorse trasferite per la remunerazione dei servizi delle farmacie ex commi 351-353; (ii) i volumi di attività effettivamente erogati. La rendicontazione consente al Ministero di valutare l’impatto organizzativo ed economico dei servizi resi dalle farmacie pubbliche e private, anche nell’ambito del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. La doppia dimensione (finanziaria e di attività) consente un’analisi costo-volume che può orientare le successive scelte normative e tariffarie.
Rilievi di federalismo sanitario
L’obbligo si inserisce nello schema di rendicontazione tipico del federalismo sanitario delineato dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull’armonizzazione dei bilanci sanitari regionali. Le Regioni già sono tenute a trasmettere al Ministero, attraverso il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), dati epidemiologici, economici e di attività: il comma 354 specifica un sotto-perimetro relativo ai servizi farmaceutici. La rendicontazione settoriale consente anche al MEF di valutare l’effettivo utilizzo dei fondi vincolati e, eventualmente, di intervenire in via correttiva nelle successive manovre di bilancio.
Strumenti operativi
Sotto il profilo strumentale, la rendicontazione potrà avvalersi dei flussi informativi già esistenti: la tessera sanitaria, gestita da Sogei per il MEF, registra le dispensazioni e le prestazioni delle farmacie; il NSIS aggrega i dati di attività e di spesa; gli atti aziendali delle ASL contengono la rendicontazione dei contratti integrativi locali. Eventuali tracciati specifici potranno essere definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza Stato-Regioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguenze in caso di omessa rendicontazione
La norma non prevede sanzioni espresse, ma l’omissione può rilevare in sede di monitoraggio della spesa sanitaria e dei piani di rientro ai sensi della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (art. 2, commi 80 e seguenti). Per le Province autonome il rinvio è coerente con lo Statuto speciale (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e con il quadro dei rapporti finanziari Stato-autonomie speciali. Inoltre, l’omessa rendicontazione può configurare profili di responsabilità dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di trasparenza amministrativa.
Coordinamento con la verifica adempimenti LEA
Le Regioni a statuto ordinario sono soggette, ai sensi dell’intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005 e successive integrazioni, alla verifica annuale degli adempimenti finalizzati alla erogazione dei LEA. Il rendiconto sui servizi delle farmacie introdotto dal comma 354 si integra con tale sistema, fornendo elementi specifici per la valutazione della copertura territoriale dei nuovi servizi (telemedicina, prenotazioni, screening) e della loro effettiva fruizione da parte degli assistiti. La mancata trasmissione del rendiconto può quindi incidere sulla valutazione complessiva degli adempimenti e, in ipotesi estreme, sul riconoscimento della quota premiale del FSN. La rendicontazione, infine, alimenta la relazione sullo stato del SSN che il Ministero della salute trasmette annualmente al Parlamento.
Profili di trasparenza
I dati rendicontati sull’uso delle risorse e sui volumi di attività potranno essere resi pubblici, in tutto o in parte, sui siti istituzionali del Ministero della salute, delle Regioni e degli enti del SSN, in coerenza con i principi di trasparenza ex D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. La pubblicazione di dati aggregati di attività ed economici favorisce la conoscibilità del servizio sanitario da parte dei cittadini e degli stakeholder, incluse le organizzazioni di tutela degli assistiti e le associazioni di categoria delle farmacie. Profili specifici di tutela del dato personale ex Regolamento (UE) 2016/679 dovranno essere considerati nella pubblicazione, distinguendo dati aggregati da dati individuali.
Domande frequenti
Cosa devono rendicontare le Regioni?
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono rendicontare annualmente al Ministero della salute due insiemi di informazioni: l’uso delle risorse finanziarie destinate alla remunerazione dei servizi delle farmacie ai sensi dei commi 351-353 della Legge di Bilancio 2026 e i volumi di attività effettivamente erogati nel corso dell’anno precedente. La rendicontazione consente al Ministero di valutare l’impatto organizzativo ed economico dei nuovi servizi farmaceutici e, indirettamente, di verificare la corretta attuazione dei livelli essenziali di assistenza. La modalità operativa sarà con ogni probabilità affidata al flusso NSIS o ai tracciati già in uso fra Regioni e Ministero.
Entro quando va trasmessa la rendicontazione?
Il comma 354 fissa il termine al 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’attività e alle risorse impiegate nel corso dell’anno precedente. Si tratta di un termine ricorrente, coerente con i cicli di programmazione e controllo della spesa sanitaria e con i tempi della relazione sullo stato del Servizio sanitario nazionale. La cadenza annuale consente al Ministero della salute di disporre di dati tempestivi per le decisioni di riparto delle risorse e per le valutazioni di impatto, ed è allineata anche con i tempi del Documento di economia e finanza (DEF) e dei provvedimenti di bilancio.
Quali sono gli effetti dell’eventuale ritardo?
Il comma 354 non prevede sanzioni dirette per l’omessa o tardiva rendicontazione. Tuttavia, l’omissione assume rilievo nell’ambito del monitoraggio complessivo della spesa sanitaria regionale, disciplinato in particolare dall’art. 2, commi 80 e seguenti, della L. 23 dicembre 2009, n. 191. In presenza di Regioni in piano di rientro, la mancata trasmissione dei dati può concorrere a giustificare la conferma di misure restrittive. Sotto il profilo della finanza pubblica, dati incompleti rischiano inoltre di esporre la Regione a contestazioni in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e di intese in Conferenza Stato-Regioni.
Quale relazione c’è con i LEA e con il fabbisogno standard?
La rendicontazione è uno strumento di verifica del rispetto dei livelli essenziali di assistenza ex art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. e del raggiungimento degli obiettivi di efficienza posti dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. I dati su risorse e volumi consentono di valutare se i servizi delle farmacie sono erogati in modo omogeneo sul territorio nazionale, contribuendo all’analisi dei costi e fabbisogni standard. In prospettiva, i risultati della rendicontazione potranno orientare la rivisitazione dei tariffari e dei limiti finanziari previsti dal comma 352.
Le Province autonome di Trento e Bolzano sono davvero tenute al rendiconto?
Sì, ma il loro coinvolgimento avviene nel rispetto delle norme statutarie. Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale del Trentino-Alto Adige) riconosce alle Province autonome competenza primaria in materia sanitaria, ma non esclude la loro partecipazione ai flussi informativi nazionali. Il comma 354 si limita a prevedere la rendicontazione al Ministero della salute, senza inserirsi nei meccanismi di concorso al finanziamento sanitario nazionale, che restano disciplinati dalle norme di attuazione dello Statuto. La rendicontazione è quindi compatibile con l’autonomia speciale e non richiede specifiche intese.