Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Chi paga e quanto: aliquote e franchigie

L’imposta colpisce il valore netto trasferito a ciascun beneficiario. La regola, confermata dal nuovo art. 7 del D.Lgs. 346/1990 come sostituito dal D.Lgs. 139/2024, è che l’aliquota e la franchigia dipendono esclusivamente dal rapporto di parentela con il defunto o il donante, non dal tipo di bene. La franchigia è una soglia di esenzione che spetta a ciascun erede o donatario: si applica per singola quota, non sull’intero asse ereditario.

Beneficiario Franchigia (per ciascuno) Aliquota sull’eccedenza
Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti diretti) 1.000.000 € 4%
Fratelli e sorelle 100.000 € 6%
Altri parenti fino al 4° grado; affini in linea retta; affini in collaterale fino al 3° grado Nessuna 6%
Ogni altro soggetto (estranei, conviventi di fatto) Nessuna 8%
Erede/donatario con disabilità grave (L. 104/1992) 1.500.000 € 4/6/8% secondo il grado

Un dettaglio che pesa: la franchigia da un milione di euro per figlio rende di fatto esente la stragrande maggioranza delle successioni familiari italiane. L’imposta morde davvero solo sui patrimoni rilevanti, sui trasferimenti a parenti lontani o a estranei (dove la franchigia non c’è) e sugli immobili, che scontano comunque le imposte ipotecaria e catastale. Le franchigie, per legge, sono aggiornabili ogni quattro anni con decreto del Ministro dell’Economia in base al costo della vita.

La grande novità 2025: l’autoliquidazione

Fino alle successioni aperte entro il 31 dicembre 2024 il meccanismo era questo: il contribuente presentava la dichiarazione, e poi l’ufficio calcolava l’imposta principale e notificava l’avviso di liquidazione da pagare. Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 139/2024 introduce il principio di autoliquidazione: sono i soggetti obbligati a quantificare autonomamente l’imposta e a versarla, allineando la successione al modello già in uso per la gran parte dei tributi. All’Agenzia delle Entrate resta il potere di controllo successivo e di rettifica, ma il primo calcolo e il primo versamento spettano ora al contribuente.

La riforma ha anche alleggerito la documentazione: non è più necessario indicare gli estremi degli atti di alienazione degli ultimi sei mesi, né allegare gli estratti catastali degli immobili (acquisiti d’ufficio); il certificato di morte e lo stato di famiglia possono essere sostituiti da autocertificazione. L’imposta di importo superiore a 1.000 euro può essere rateizzata, versando una prima quota entro il termine e il residuo in rate successive. Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione in via telematica (obbligatoria dal 14 febbraio 2025), entro 12 mesi dalla data di apertura della successione.

Gli immobili: ipotecaria, catastale e prima casa

Quando nell’asse ereditario ci sono immobili, oltre all’imposta di successione si applicano l’imposta ipotecaria (2% del valore) e l’imposta catastale (1%). Il valore degli immobili si determina, di norma, moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di legge — con l’eccezione delle aree edificabili, per le quali conta il valore venale. Se almeno uno degli eredi possiede i requisiti per l’agevolazione prima casa sull’immobile ricevuto, ipotecaria e catastale si riducono alla misura fissa di 200 euro ciascuna. Questo rende il costo effettivo del passaggio di una prima casa molto contenuto anche quando il valore catastale non è basso.

Aziende, quote e trust: le regole speciali

Due categorie di beni meritano attenzione perché seguono regole proprie. La prima sono le aziende e le partecipazioni: il trasferimento, per successione o donazione (anche tramite patto di famiglia), a favore dei discendenti o del coniuge è esente dall’imposta ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter. Il D.Lgs. 139/2024 ha riscritto la norma chiarendo che, per le quote e le azioni di società di capitali, l’esenzione spetta limitatamente alle partecipazioni con cui si acquisisce o si integra il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile (la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria). Il beneficio è condizionato: i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa o detenere il controllo per almeno cinque anni, impegnandosi espressamente nella dichiarazione; la violazione del vincolo fa decadere l’esenzione, con imposta, sanzioni e interessi.

La seconda categoria sono i trust e i vincoli di destinazione. Il nuovo art. 2, comma 2-bis, del D.Lgs. 346/1990 (in vigore dall’1° gennaio 2025) ha codificato il principio, già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’imposta si applica al momento del trasferimento effettivo ai beneficiari — la cosiddetta tassazione “in uscita” — e non al momento della costituzione del vincolo. Un altro effetto della riforma riguarda il cumulo delle liberalità: mentre è stato superato il coacervo tra donazioni pregresse e asse ereditario, le donazioni fatte in vita continuano a “consumare” la franchigia disponibile ai fini delle successive attribuzioni, un aspetto da monitorare in ogni pianificazione.

Esempio pratico

  • Alla morte di Tizio l’eredità (1.800.000 euro in denaro e titoli) va in parti uguali ai due figli, Caio e Sempronia: ciascuno riceve 900.000 euro, sotto la franchigia di 1.000.000. Imposta di successione dovuta: zero.

  • Se invece l’eredità fosse di 3.000.000 divisa tra i due figli, ciascuno riceve 1.500.000: la parte eccedente il milione (500.000) è tassata al 4% = 20.000 euro a testa. Se nell’asse c’è la casa di famiglia e Caio vi trasferisce la residenza (prima casa), su di essa ipotecaria e catastale sono 200 + 200 euro anziché il 3%.

  • Tizio lascia una partecipazione di controllo nella sua S.r.l. alla figlia Sempronia, che si impegna a mantenere il controllo per cinque anni: il trasferimento è esente (art. 3, co. 4-ter). Se però la cedesse dopo tre anni, decadrebbe dall’esenzione e dovrebbe l’imposta, con sanzioni e interessi.

Domande frequenti

Quanto si paga di tasse per lasciare la casa ai figli?

Spesso poco o nulla. Ogni figlio ha una franchigia di un milione di euro sull’imposta di successione: sotto quella soglia non si paga imposta. Sulla casa restano ipotecaria e catastale (2% + 1%), ridotte a 200 + 200 euro se il figlio ha i requisiti prima casa.

Chi calcola l’imposta di successione dal 2025?

Il contribuente stesso: dal 1° gennaio 2025 vige l’autoliquidazione. Si calcola e si versa l’imposta autonomamente; l’ufficio interviene solo dopo, in sede di controllo.

Entro quanto va presentata la dichiarazione di successione?

Entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (di regola la data del decesso), in via telematica. La presentazione tardiva o omessa è sanzionata, ma è regolarizzabile con il ravvedimento.

I conviventi di fatto hanno una franchigia?

No. Chi non è né parente né affine (compreso il convivente di fatto non unito civilmente) rientra tra gli “altri soggetti”: nessuna franchigia e aliquota dell’8% sull’intero valore ricevuto. È una delle ragioni per cui in queste situazioni si pianifica per tempo.

Le donazioni ricevute in vita contano ai fini della franchigia?

Sì: le donazioni pregresse tra le stesse persone erodono la franchigia disponibile per le attribuzioni successive. Prima di una donazione conviene ricostruire le liberalità già effettuate.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.