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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cos’è il CIN e chi deve richiederlo

Il Codice Identificativo Nazionale, introdotto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023 (convertito dalla L. 191/2023), identifica in modo univoco ogni unità immobiliare destinata a locazione breve o a finalità turistiche, e ogni struttura turistico-ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera. Il codice viene assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata sul portale nazionale collegato alla banca dati delle strutture ricettive, su istanza telematica di chi propone o concede in locazione l’immobile (o del titolare della struttura). L’istanza va corredata da una dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000) che attesta i dati catastali dell’unità e, per chi opera in forma imprenditoriale, anche il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti.

L’obbligo grava, sul piano soggettivo, su chiunque proponga o conceda in locazione per finalità turistiche o in locazione breve un’unità abitativa (anche una sua porzione), sul titolare di una struttura ricettiva alberghiera o extra-alberghiera, e — per quanto riguarda l’indicazione del codice — anche su chi esercita attività di intermediazione immobiliare o gestisce portali telematici, con riferimento a tutte le unità e le strutture che pubblicizza.

Gli obblighi di esposizione e di pubblicazione

Una volta assegnato, il CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui si trova l’appartamento o la struttura, nel rispetto degli eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici del luogo, e deve essere indicato in ogni annuncio pubblicato, su qualsiasi canale: portale online, cartellonistica, sito proprio dell’host. L’obbligo di riportare il CIN negli annunci non riguarda solo chi affitta direttamente, ma anche gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici attraverso cui l’immobile viene proposto: un annuncio pubblicato su un portale senza CIN espone sia il locatore sia, per la parte di propria competenza, l’intermediario.

Gli obblighi specifici di intermediari e portali

Oltre a dover riportare il CIN in ogni annuncio che pubblicano, gli intermediari e i gestori di portali (Airbnb, Booking e simili) hanno due adempimenti fiscali distinti dal CIN, ma collegati alla stessa disciplina delle locazioni brevi:

Se l’intermediario opera la ritenuta, l’obbligo di trasmissione dei dati si considera assolto anche tramite la Certificazione Unica rilasciata al locatore. Per gli intermediari non residenti in Italia ma dotati di stabile organizzazione, gli obblighi si adempiono tramite quest’ultima; per gli intermediari UE privi di stabile organizzazione non è più obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale (che resta comunque una facoltà), mentre per gli intermediari extra-UE resta necessaria, salvo che dispongano di una stabile organizzazione in uno Stato membro.

Sicurezza degli impianti e SCIA per l’attività imprenditoriale

A prescindere dal CIN, ogni unità immobiliare destinata alla locazione turistica o breve deve essere dotata di dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti, e di estintori portatili a norma, posizionati in modo accessibile e visibile (in particolare vicino agli accessi e alle aree di maggior pericolo), nella misura minima di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione, con almeno un estintore per piano. Le unità gestite in forma imprenditoriale devono inoltre rispettare gli ulteriori requisiti di sicurezza previsti dalla normativa statale e regionale.

Chi esercita l’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale — anche tramite intermediari — è tenuto a presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). La soglia oltre la quale l’attività si presume svolta in forma d’impresa (numero di appartamenti destinati alla locazione breve nello stesso periodo d’imposta) è quella rilevante ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi, di cui questo sito ha già parlato in un approfondimento dedicato alle aliquote: la logica è la stessa, ma l’obbligo di SCIA e i requisiti di sicurezza restano distinti dalla questione delle aliquote fiscali.

Le sanzioni in dettaglio

Violazione Sanzione pecuniaria Note
CIN non richiesto/mancante Da 800 a 8.000 euro Raddoppiata in caso di reiterazione
CIN non esposto o non indicato negli annunci Da 500 a 5.000 euro Per ciascuna struttura o unità immobiliare
Mancanza dei dispositivi di sicurezza (gas/CO, estintori) Da 600 a 6.000 euro Per ciascuna violazione
Mancata presentazione della SCIA Da 2.000 a 10.000 euro Per l’attività svolta in forma imprenditoriale

Le sanzioni sopra indicate non si applicano quando lo stesso fatto è già sanzionato da una normativa regionale specifica: la disciplina statale del CIN convive infatti con le banche dati regionali preesistenti, e i codici regionali confluiscono comunque nella banca dati nazionale del Ministero del Turismo.

Esempio pratico

  • Tizio pubblica sul portale un annuncio per il suo bilocale destinato alla locazione breve, ma non ha ancora richiesto il CIN: rischia una sanzione da 800 a 8.000 euro. Se lo richiede ma poi dimentica di indicarlo nell’annuncio, la sanzione — più contenuta — va da 500 a 5.000 euro.

  • Caio, che affitta tre appartamenti tramite un portale online, riceve dal conduttore un canone di 1.200 euro: il portale trattiene il 21% (252 euro) a titolo d’acconto e versa il resto a Caio, comunicando poi all’Agenzia entro il 30 giugno dell’anno successivo i dati del contratto, inclusi indirizzo, dati catastali e CIN dell’immobile.

  • Sempronia gestisce cinque appartamenti in forma organizzata, con personale che si occupa di check-in e pulizie: oltre agli obblighi ordinari deve presentare la SCIA e verificare che ogni unità abbia rilevatori di gas/CO ed estintori a norma, pena sanzioni fino a 10.000 euro per la sola omessa SCIA.

Domande frequenti

Il CIN si richiede una volta sola o per ogni contratto?

Si richiede una volta per l’unità immobiliare (o per la struttura), non per ogni singolo contratto di locazione: resta valido finché non cambiano le condizioni dichiarate nell’istanza.

Chi deve indicare il CIN nell’annuncio, il proprietario o il portale?

Entrambi. L’obbligo grava sia su chi concede in locazione l’immobile, sia sugli intermediari e sui gestori di portali telematici attraverso cui l’annuncio viene pubblicato.

La ritenuta del 21% degli intermediari è definitiva o si recupera?

Dal 2024 è una ritenuta a titolo d’acconto, non più a titolo d’imposta: il locatore la scomputa dall’imposta sostitutiva (cedolare) o dall’IRPEF dovuta in dichiarazione dei redditi.

Serve la SCIA anche per chi affitta un solo appartamento saltuariamente?

No: la SCIA riguarda chi esercita l’attività in forma imprenditoriale. Chi loca un numero limitato di unità, senza organizzazione imprenditoriale, resta nel regime ordinario delle locazioni brevi come privato.

Cosa succede se il Comune ha già una propria sanzione per il codice identificativo regionale?

Le sanzioni statali sul CIN non si applicano se lo stesso fatto è già sanzionato dalla normativa regionale: si evita così la doppia sanzione per la medesima violazione.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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