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In sintesi
- L’imposta di soggiorno (art. 4, D.Lgs. 23/2011) può essere istituita da capoluoghi, unioni di comuni e comuni turistici: la pagano gli ospiti delle strutture ricettive, in proporzione al prezzo e fino a 5 euro a notte.
- Nei capoluoghi con presenze turistiche pari ad almeno venti volte i residenti (le grandi città d’arte) il tetto sale fino a 10 euro; a Roma si applica il contributo di soggiorno con lo stesso massimo.
- Il gestore della struttura è responsabile del pagamento con diritto di rivalsa sull’ospite: incassa, riversa al Comune e presenta la dichiarazione telematica cumulativa entro il 30 giugno dell’anno successivo.
- Sanzioni pesanti per il gestore: dal 100 al 200% dell’importo per dichiarazione omessa o infedele, più la sanzione da omesso versamento (25%).
- Nelle locazioni brevi l’obbligo grava su chi incassa il canone o interviene nel pagamento: tipicamente l’intermediario o il portale.
- Esenzioni e riduzioni (minori, residenti, bassa stagione) le decide il regolamento comunale: vanno verificate Comune per Comune.
Chi può istituirla e chi la paga
Possono introdurla, con delibera consiliare, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Soggetto passivo è chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio: alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, case vacanza e — per la gran parte dei regolamenti — anche gli alloggi in locazione breve. I residenti nel Comune sono di regola esclusi dai regolamenti.
La misura deve seguire criteri di gradualità in proporzione al prezzo (per fascia di classificazione o per costo del soggiorno), fino a 5 euro per notte. Il tetto sale fino a 10 euro nei capoluoghi in cui le presenze turistiche superano di venti volte i residenti (co. 1-bis; per il triennio 2023-2025 si guarda alla media delle presenze 2017-2019), e Roma applica da tempo il proprio contributo di soggiorno con massimo analogo. Molti regolamenti prevedono un numero massimo di notti tassate consecutive (ad esempio 5 o 10) e riduzioni di bassa stagione.
Il gettito è vincolato: finanzia interventi in materia di turismo, manutenzione e recupero dei beni culturali e ambientali, servizi pubblici locali e persino il servizio rifiuti.
Il gestore: responsabile d’imposta, non semplice esattore
Dal 2020 la legge qualifica il gestore della struttura come responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sull’ospite (art. 4, co. 1-ter, D.Lgs. 23/2011): se l’ospite non paga, il Comune può comunque pretendere l’importo dal gestore. Ne discendono tre obblighi:
- riscuotere l’imposta dagli ospiti e riversarla al Comune alle scadenze del regolamento;
- presentare la dichiarazione cumulativa, esclusivamente telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo (modello ministeriale unico);
- rispettare gli ulteriori adempimenti del regolamento comunale (comunicazioni periodiche presenze, registri).
Le sanzioni: per l’omessa o infedele dichiarazione dal 100 al 200% dell’importo dovuto; per l’omesso o tardivo versamento la sanzione ordinaria dell’art. 13, D.Lgs. 471/1997 (25%), ravvedibile. La qualifica di responsabile d’imposta ha anche chiuso la stagione delle contestazioni di peculato ai gestori: oggi il rapporto è tributario, tra gestore e Comune.
Locazioni brevi e portali
Per le locazioni brevi il responsabile degli obblighi è il soggetto che incassa il canone o interviene nel pagamento: il proprietario che affitta in autonomia, oppure l’intermediario o la piattaforma quando il pagamento passa da loro (è il regime dell’art. 4, D.L. 50/2017 — alcuni grandi portali riscuotono e riversano l’imposta in automatico nei Comuni convenzionati). Chi affitta deve comunque verificare il regolamento comunale: dove il portale non provvede, l’obbligo resta in capo all’host.
Esempio pratico
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Tizio gestisce un B&B in una città d’arte: tariffa comunale 2,50 euro a notte per la sua categoria, esenzione per i minori di 12 anni e massimo 5 notti consecutive tassate. Una famiglia (2 adulti, 1 bambino di 8 anni) si ferma 7 notti: imposta = 2 adulti × 2,50 × 5 notti = 25 euro, che Tizio incassa a parte dal conto e riversa al Comune.
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Se un ospite rifiuta di pagare, Tizio risponde comunque dell’importo verso il Comune (salvo far firmare il rifiuto e attivare la rivalsa): per questo conviene incassare l’imposta al check-in.
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Entro il 30 giugno dell’anno dopo, Tizio presenta la dichiarazione telematica con presenze e imposta riscossa: dimenticarla costa dal 100 al 200% del dovuto.
Domande frequenti
L’imposta di soggiorno si paga sul prezzo o a persona?
A persona e per notte, in misura fissa graduata (per stelle, categoria o fascia di prezzo) secondo il regolamento comunale. Non è una percentuale del conto.
Chi è esente?
Lo decide il regolamento comunale: esenzioni tipiche sono i minori (sotto i 10, 12 o 14 anni), i residenti, chi assiste degenti in ospedale, autisti e accompagnatori di gruppi, forze dell’ordine in servizio. Non esiste un’esenzione nazionale uniforme.
L’imposta va in fattura ed è soggetta a IVA?
No: è un’imposta a carico dell’ospite, esclusa dalla base imponibile IVA. Va evidenziata separatamente nel conto o riscossa a parte con ricevuta.
Cosa rischia il gestore che incassa e non riversa?
La sanzione da omesso versamento (25%, riducibile con ravvedimento) più, in caso di dichiarazione omessa o infedele, la sanzione dal 100 al 200%. Il Comune può accertare sulla base delle comunicazioni delle presenze alla Questura e dei dati dei portali.
E l’imposta di sbarco?
Nelle isole minori i comuni possono applicare, in alternativa, l’imposta di sbarco riscossa dai vettori (fino a 2,50 euro, elevabile): stessa logica, ma si paga arrivando, non pernottando.