Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Chi può istituirla e chi la paga

Possono introdurla, con delibera consiliare, i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni e i comuni inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Soggetto passivo è chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio: alberghi, B&B, agriturismi, campeggi, case vacanza e — per la gran parte dei regolamenti — anche gli alloggi in locazione breve. I residenti nel Comune sono di regola esclusi dai regolamenti.

La misura deve seguire criteri di gradualità in proporzione al prezzo (per fascia di classificazione o per costo del soggiorno), fino a 5 euro per notte. Il tetto sale fino a 10 euro nei capoluoghi in cui le presenze turistiche superano di venti volte i residenti (co. 1-bis; per il triennio 2023-2025 si guarda alla media delle presenze 2017-2019), e Roma applica da tempo il proprio contributo di soggiorno con massimo analogo. Molti regolamenti prevedono un numero massimo di notti tassate consecutive (ad esempio 5 o 10) e riduzioni di bassa stagione.

Il gettito è vincolato: finanzia interventi in materia di turismo, manutenzione e recupero dei beni culturali e ambientali, servizi pubblici locali e persino il servizio rifiuti.

Il gestore: responsabile d’imposta, non semplice esattore

Dal 2020 la legge qualifica il gestore della struttura come responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sull’ospite (art. 4, co. 1-ter, D.Lgs. 23/2011): se l’ospite non paga, il Comune può comunque pretendere l’importo dal gestore. Ne discendono tre obblighi:

Le sanzioni: per l’omessa o infedele dichiarazione dal 100 al 200% dell’importo dovuto; per l’omesso o tardivo versamento la sanzione ordinaria dell’art. 13, D.Lgs. 471/1997 (25%), ravvedibile. La qualifica di responsabile d’imposta ha anche chiuso la stagione delle contestazioni di peculato ai gestori: oggi il rapporto è tributario, tra gestore e Comune.

Locazioni brevi e portali

Per le locazioni brevi il responsabile degli obblighi è il soggetto che incassa il canone o interviene nel pagamento: il proprietario che affitta in autonomia, oppure l’intermediario o la piattaforma quando il pagamento passa da loro (è il regime dell’art. 4, D.L. 50/2017 — alcuni grandi portali riscuotono e riversano l’imposta in automatico nei Comuni convenzionati). Chi affitta deve comunque verificare il regolamento comunale: dove il portale non provvede, l’obbligo resta in capo all’host.

Esempio pratico

  • Tizio gestisce un B&B in una città d’arte: tariffa comunale 2,50 euro a notte per la sua categoria, esenzione per i minori di 12 anni e massimo 5 notti consecutive tassate. Una famiglia (2 adulti, 1 bambino di 8 anni) si ferma 7 notti: imposta = 2 adulti × 2,50 × 5 notti = 25 euro, che Tizio incassa a parte dal conto e riversa al Comune.

  • Se un ospite rifiuta di pagare, Tizio risponde comunque dell’importo verso il Comune (salvo far firmare il rifiuto e attivare la rivalsa): per questo conviene incassare l’imposta al check-in.

  • Entro il 30 giugno dell’anno dopo, Tizio presenta la dichiarazione telematica con presenze e imposta riscossa: dimenticarla costa dal 100 al 200% del dovuto.

Domande frequenti

L’imposta di soggiorno si paga sul prezzo o a persona?

A persona e per notte, in misura fissa graduata (per stelle, categoria o fascia di prezzo) secondo il regolamento comunale. Non è una percentuale del conto.

Chi è esente?

Lo decide il regolamento comunale: esenzioni tipiche sono i minori (sotto i 10, 12 o 14 anni), i residenti, chi assiste degenti in ospedale, autisti e accompagnatori di gruppi, forze dell’ordine in servizio. Non esiste un’esenzione nazionale uniforme.

L’imposta va in fattura ed è soggetta a IVA?

No: è un’imposta a carico dell’ospite, esclusa dalla base imponibile IVA. Va evidenziata separatamente nel conto o riscossa a parte con ricevuta.

Cosa rischia il gestore che incassa e non riversa?

La sanzione da omesso versamento (25%, riducibile con ravvedimento) più, in caso di dichiarazione omessa o infedele, la sanzione dal 100 al 200%. Il Comune può accertare sulla base delle comunicazioni delle presenze alla Questura e dei dati dei portali.

E l’imposta di sbarco?

Nelle isole minori i comuni possono applicare, in alternativa, l’imposta di sbarco riscossa dai vettori (fino a 2,50 euro, elevabile): stessa logica, ma si paga arrivando, non pernottando.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.