Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Il cespite si iscrive alla data in cui si trasferiscono rischi e benefici (di solito col passaggio di proprietà, ma prevalgono le clausole contrattuali), al costo di acquisto o produzione più gli oneri accessori (art. 2426, n. 1, c.c.).
- Si capitalizzano solo i costi che incrementano in modo significativo e misurabile capacità, produttività, sicurezza o vita utile del bene; le manutenzioni ordinarie vanno a conto economico.
- Il valore del terreno va scorporato dal fabbricato: i terreni non si ammortizzano.
- L’ammortamento parte da quando il bene è disponibile e pronto per l’uso, con metodo sistematico e indipendente dai risultati dell’esercizio.
- I cespiti destinati alla vendita (o non più utilizzabili) escono dalle immobilizzazioni: si riclassificano nell’attivo circolante, si smette di ammortizzarli e si valutano al minore tra valore contabile e realizzo.
Quando si iscrive e per quanto
La rilevazione iniziale segue la sostanza: conta il momento del trasferimento dei rischi e benefici, che di regola coincide con la proprietà ma può anticiparla o posticiparla in base alle clausole (riserva di proprietà, collaudo, incoterms). Le immobilizzazioni in corso di costruzione (B.II.5) si iscrivono dai primi costi sostenuti e restano lì finché il bene non è pronto per l’uso.
Il costo comprende:
- oneri accessori: tutto ciò che serve per rendere il bene utilizzabile e portarlo dove serve — trasporto, installazione, collaudo; per i fabbricati anche spese notarili e imposte sull’atto (serve il nesso di consequenzialità con l’acquisto, Cass. 14477/2003);
- l’IVA indetraibile, se la società opera in regime di indetraibilità; gli sconti incondizionati in fattura riducono il costo;
- per la costruzione interna: i costi direttamente imputabili e, per la quota ragionevole, gli indiretti di fabbricazione fino a quando il bene è utilizzabile; capitalizzabili anche gli oneri finanziari del periodo di fabbricazione (con gli stessi criteri) e i costi di smantellamento e ripristino del sito, quando l’obbligazione è assunta;
- tetto invalicabile: si capitalizza nel limite del valore recuperabile del bene.
Con pagamento differito fuori mercato, il cespite si iscrive al valore del debito determinato secondo l’OIC 19 (attualizzato) più gli oneri accessori.
Migliorie sì, manutenzioni no
| Intervento | Trattamento |
|---|---|
| Ampliamento, ammodernamento, sostituzione che aumenta capacità/produttività/sicurezza o allunga la vita utile | Capitalizzazione sul cespite (e revisione del piano di ammortamento) |
| Manutenzione ordinaria: mantiene il bene in efficienza | Costo d’esercizio (B.7) |
| Attrezzature minute costantemente rinnovate, di scarsa rilevanza | Possibile iscrizione a valore costante |
Il fisco viaggia su binari propri: le spese di manutenzione non capitalizzate sono deducibili nel limite del 5% del costo dei beni ammortizzabili, con l’eccedenza in quote nei cinque esercizi successivi (art. 102, co. 6, TUIR) — un’altra differenza temporanea da presidiare.
Lo scorporo del terreno
I terreni hanno vita utile illimitata e non si ammortizzano: quando il costo del fabbricato incorpora anche quello dell’area su cui insiste, il valore del terreno va scorporato, anche in base a stime, e tenuto fuori dal piano di ammortamento. Fanno eccezione i casi in cui il terreno ha valore solo finché dura il cespite che ospita (cave, discariche, sedimi ferroviari): lì l’ammortamento riguarda l’insieme. Anche il fisco impone lo scorporo, con la forfetizzazione del 20-30% prevista dal D.L. 223/2006.
Ammortamento, svalutazione, dismissione
L’ammortamento parte quando il bene è disponibile e pronto per l’uso e ripartisce il costo sulla vita utile con metodo sistematico e razionale, indipendente dai risultati dell’esercizio: niente ammortamenti “a fisarmonica” negli anni buoni e cattivi. A ogni chiusura si verifica la presenza di indicatori di perdita durevole (rimando all’OIC 9); il minor valore non si mantiene se i motivi vengono meno.
Quando il cespite è destinato all’alienazione o non è più utilizzabile nel ciclo produttivo, cambia mondo: riclassifica nell’attivo circolante, stop all’ammortamento, valutazione al minore tra valore netto contabile e realizzo di mercato.
Esempio pratico
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La Alfa S.r.l. compra un capannone per 800.000 euro + 25.000 di notaio e imposte d’atto. Stima (perizia) che il terreno valga 200.000.
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Iscrizione: 825.000 in B.II.1, di cui 200.000 di terreno non ammortizzabile: il piano di ammortamento (3%) gira su 625.000.
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Due anni dopo Alfa rifà il tetto con pannelli fotovoltaici integrati per 90.000 euro: l’intervento aumenta la funzionalità e la vita utile → si capitalizza e il piano si ricalcola sul valore residuo aumentato.
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La tinteggiatura periodica da 8.000 euro resta invece a conto economico, dentro il plafond fiscale del 5%.
Domande frequenti
Da quando si ammortizza un impianto: dal collaudo o dall’uso effettivo?
Da quando è disponibile e pronto per l’uso, che di regola coincide con il collaudo positivo: l’utilizzo effettivo può iniziare dopo, ma la disponibilità basta a far correre l’ammortamento (a metà aliquota fiscale nel primo esercizio, per convenzione del TUIR).
I beni in leasing seguono l’OIC 16?
Nei principi nazionali il leasing finanziario si contabilizza col metodo patrimoniale (canoni a conto economico + impegni in nota integrativa); il bene entra nell’attivo — e nell’OIC 16 — al riscatto, per il prezzo di riscatto.
Le rivalutazioni sono ammesse?
Solo se previste da leggi speciali di rivalutazione: il codice non consente rivalutazioni volontarie. La deroga per casi eccezionali dell’art. 2423, co. 5, c.c. è ipotesi limite, da motivare in nota integrativa.