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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Quando nasce il diritto: l’esigibilita’, non la data della fattura

L’art. 19 del DPR 633/1972 lega la nascita del diritto alla detrazione al momento in cui l’imposta addebitata dal fornitore diventa esigibile secondo le regole generali dell’art. 6 (di norma la consegna o spedizione per i beni mobili, il pagamento per i servizi, salvo le eccezioni di esigibilita’ differita). Non basta pero’ che l’imposta sia esigibile: per esercitare concretamente la detrazione occorre anche il possesso della fattura e la sua registrazione nel registro degli acquisti (C.M. 17.1.2018, n. 1/E). Sono due condizioni cumulative: se manca una delle due, il diritto sostanziale puo’ anche esistere, ma non e’ esercitabile fino a quando entrambe non si verificano.

Vale anche il requisito dell’inerenza: deve esserci un nesso diretto tra l’acquisto e le operazioni attive del soggetto passivo. L’onere di provare l’inerenza, in caso di contestazione, ricade sul contribuente.

Il termine per esercitarlo: la regola dal 2017

Il punto piu’ delicato riguarda il termine finale. Dal 2017 (D.L. 50/2017, convertito con L. 96/2017, applicabile alle fatture e bollette doganali emesse dall’1° gennaio 2017) il diritto alla detrazione va esercitato al piu’ tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto e’ sorto, alle condizioni esistenti al momento della sua nascita. Prima di questa modifica il termine era molto piu’ ampio: si poteva detrarre entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui il diritto era sorto.

Concretamente, per una fattura relativa a un’operazione effettuata nel 2026, la detrazione va esercitata al piu’ tardi con la dichiarazione IVA 2027 (relativa al 2026), da presentare entro il 30 aprile 2027. Superato quel termine, la detrazione e’ persa in via ordinaria: resta la possibilita’ di far valere il diritto sostanziale tramite una richiesta di rimborso all’amministrazione finanziaria in casi particolari, ma non con le forme ordinarie della detrazione in dichiarazione.

Fatture a cavallo d’anno: la regola del 15 e il suo limite

Il D.P.R. 100/1998 (art. 1, co. 1) consente, per le liquidazioni periodiche, di detrarre l’IVA nel mese di effettuazione dell’operazione anche per le fatture ricevute e registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione stessa (regola estesa dall’Agenzia anche ai contribuenti trimestrali, con termine al 15 del secondo mese successivo). E’ la regola che permette, per esempio, di far confluire nella liquidazione di novembre una fattura di novembre arrivata il 10 dicembre.

Questa possibilita’, pero’, non vale quando si passa da un anno all’altro: una fattura relativa a un’operazione di dicembre, ricevuta nei primi giorni di gennaio dell’anno successivo, non puo’ essere retrodatata alla liquidazione di dicembre gia’ chiusa. Va invece registrata e detratta nell’anno in cui il documento e’ effettivamente ricevuto (tramite il Sistema di Interscambio, per le fatture elettroniche), seguendo le regole ordinarie di detrazione per quell’anno.

Situazione Quando si detrae Termine ultimo
Fattura ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo, stesso anno Nel mese di effettuazione dell’operazione Dichiarazione dell’anno del diritto
Fattura di dicembre ricevuta a gennaio dell’anno dopo Nella liquidazione del mese di ricezione (anno nuovo) Dichiarazione dell’anno di ricezione
Fattura ricevuta con forte ritardo (mesi o anni dopo) Nell’anno di effettiva ricezione e registrazione Dichiarazione di quell’anno
Importazioni Al momento dello sdoganamento della merce Dichiarazione dell’anno di sdoganamento
IVA da rivalsa post-accertamento sul cedente Dopo il pagamento della maggiore imposta Entro 2 anni dal pagamento (art. 60 co.7)

Fattura ricevuta in ritardo: cosa succede

Se una fattura arriva con un ritardo significativo rispetto all’operazione a cui si riferisce – per un disguido del fornitore, per esempio – il diritto alla detrazione resta legato al momento in cui il documento viene effettivamente ricevuto e registrato: e’ da quel momento, e non dalla data dell’operazione, che decorre il termine per l’esercizio del diritto. In pratica, chi riceve nel 2026 una fattura relativa a un’operazione del 2024 mai arrivata prima puo’ registrarla e detrarne l’IVA nel 2026, purche’ rispetti le condizioni sostanziali (inerenza, correttezza formale del documento) e la registri tempestivamente.

Per le importazioni il criterio e’ diverso: il diritto sorge alla dichiarazione doganale e la detrazione compete solo al momento dello sdoganamento effettivo della merce; non conta un’eventuale fattura emessa in anticipo, ne’ il fatto che la merce sia gia’ fisicamente in Italia (Cassazione 5.9.2023, n. 25891). Un caso specifico riguarda l’IVA addebitata in via di rivalsa a seguito di un accertamento nei confronti del cedente: qui il cessionario ha 2 anni di tempo dal pagamento della maggiore imposta per detrarla (art. 60, co. 7, DPR 633/1972).

Le indetraibilita’ oggettive: un limite indipendente dai tempi

Accanto alle regole sui tempi, l’art. 19-bis1 del DPR 633/1972 individua una serie di acquisti con IVA oggettivamente indetraibile o detraibile solo in percentuale ridotta, a prescindere da quando viene esercitato il diritto: e’ il caso delle autovetture non strumentali, della telefonia, delle spese di rappresentanza e degli omaggi di costo superiore a 50 euro che non siano beni normalmente prodotti o venduti dall’impresa. Queste limitazioni operano a monte, sull’importo detraibile, e restano distinte dal tema del termine di esercizio trattato in questa guida.

Esempio pratico

  • Beta Srl riceve il 10 gennaio 2026 la fattura elettronica di un fornitore per una consegna di beni avvenuta il 29 dicembre 2025. Poiche’ l’operazione appartiene all’anno precedente, Beta non puo’ farla rientrare nella liquidazione di dicembre 2025 (gia’ chiusa): la registra e ne detrae l’IVA nella liquidazione di gennaio 2026, con termine ultimo la dichiarazione IVA relativa al 2026 (da presentare nel 2027).

  • Tizio, mensile, riceve il 12 marzo una fattura per una fornitura di febbraio: essendo pervenuta entro il 15 del mese successivo all’operazione, puo’ farla confluire nella liquidazione di febbraio, senza dover attendere marzo.

  • Sempronia scopre nel 2026 di non aver mai ricevuto una fattura di un fornitore relativa a una prestazione del 2024: sollecitato il documento e ricevuto nel 2026, puo’ registrarlo e detrarne l’IVA nella dichiarazione relativa al 2026, perche’ e’ da quel momento che il diritto e’ concretamente esercitabile.

Domande frequenti

Da quando decorre il termine per detrarre l’IVA: dalla data dell’operazione o da quella della fattura?

Il diritto nasce con l’esigibilita’ dell’imposta (di regola legata all’operazione), ma e’ esercitabile solo dopo aver ricevuto e registrato la fattura: il termine finale resta comunque la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto e’ sorto.

Cosa e’ cambiato dal 2017 rispetto a prima?

Prima del 2017 si aveva tempo fino alla dichiarazione del secondo anno successivo a quello di nascita del diritto; dal 2017 il termine si e’ ristretto alla dichiarazione dello stesso anno in cui il diritto e’ sorto.

Se ricevo a gennaio una fattura di dicembre, la posso ancora mettere nella liquidazione di dicembre?

No: la regola che consente di retrodatare al mese dell’operazione vale solo entro il 15 del mese successivo e non supera il cambio di anno. Va detratta nell’anno di ricezione.

Se perdo il termine, l’IVA e’ persa per sempre?

In via ordinaria si’, la detrazione in dichiarazione non e’ piu’ esercitabile; in casi particolari legati a irregolarita’ nella tenuta della contabilita’ resta la strada, diversa e piu’ complessa, della richiesta di rimborso.

Le regole sono diverse per l’IVA sulle importazioni?

Si’: per le importazioni il diritto sorge con la dichiarazione doganale ma la detrazione compete solo dal momento dello sdoganamento effettivo della merce, indipendentemente da quando e’ stata emessa la fattura.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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