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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Da cosa parte il calcolo: la retribuzione media

La NASpI non si calcola sull’ultimo stipendio, ma sulla retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni. L’INPS somma le retribuzioni assoggettate a contribuzione previdenziale nel quadriennio, le divide per il numero di settimane di contribuzione e moltiplica il risultato per il coefficiente 4,33 (le settimane medie di un mese): si ottiene così la retribuzione media mensile su cui costruire l’assegno.

Questo metodo premia le carriere continue e penalizza chi negli ultimi anni ha avuto lunghi vuoti contributivi: se le settimane lavorate sono poche, la media mensile può risultare alta ma la durata dell’indennità sarà breve, perché quest’ultima dipende dalle settimane, non dallo stipendio. Importo e durata seguono quindi due logiche diverse e vanno calcolati separatamente.

La formula: 75% fino alla soglia, poi 25%

Individuata la retribuzione media mensile, l’importo della NASpI si determina in due passaggi, con i valori aggiornati dalla circolare INPS n. 4/2026:

In ogni caso l’assegno non può superare il massimale mensile di 1.584,70 euro. Facendo i conti, il tetto viene raggiunto quando la retribuzione media supera circa 3.425 euro al mese: oltre quella soglia, retribuzioni più alte non fanno crescere la NASpI. È il meccanismo che rende l’indennità proporzionalmente più generosa per i redditi bassi (dove copre il 75% pieno) e più contenuta per quelli alti.

Retribuzione media mensile Come si calcola la NASpI 2026 Importo lordo mensile
1.200 € 75% di 1.200 (sotto soglia) 900,00 €
1.456,72 € (la soglia) 75% di 1.456,72 1.092,54 €
1.800 € 1.092,54 + 25% di (1.800 − 1.456,72) 1.178,36 €
2.500 € 1.092,54 + 25% di (2.500 − 1.456,72) 1.353,36 €
3.600 € oltre il tetto → massimale 1.584,70 €

Il décalage: quando e di quanto cala l’assegno

La NASpI non resta costante per tutta la durata. Scatta il cosiddetto décalage: una riduzione del 3% al mese, applicata a partire da un certo mese di fruizione e calcolata ogni volta sull’importo del mese precedente (non su quello iniziale), così che il taglio è progressivo e composto. La regola in vigore anche per il 2026 distingue in base all’età:

Un esempio del meccanismo: su un assegno di 1.178,36 euro, al 6° mese si scende a circa 1.143,21 euro, al 7° a circa 1.108,91 euro e così via, con un calo che si accumula mese dopo mese. È una spinta a ricollocarsi in fretta: più a lungo si resta in NASpI, meno si prende.

Per quanto tempo e con quali contributi

La durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei quattro anni precedenti la cessazione, con il tetto dei 24 mesi (art. 5, D.Lgs. 22/2015): per arrivare al massimo servono circa quattro anni di lavoro quasi continuativo. Non si contano le settimane che hanno già dato luogo a un’erogazione NASpI in passato.

Il periodo di NASpI è coperto da contribuzione figurativa, utile sia per il diritto sia per la misura della futura pensione: è commisurata alla retribuzione di riferimento, entro un limite pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità. Restano validi anche gli altri paletti d’accesso: almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio (il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nell’ultimo anno è stato abrogato per gli eventi dal 1° gennaio 2022), stato di disoccupazione involontaria, dichiarazione di immediata disponibilità e domanda entro 68 giorni dalla cessazione.

Esempio pratico

  • Tizio, retribuzione media mensile di 1.200 euro e 160 settimane di contributi nel quadriennio: NASpI = 75% di 1.200 = 900 euro al mese, per 80 settimane (metà di 160), cioè circa 18 mesi. Dal 6° mese l’assegno inizia a calare del 3% mensile.

  • Sempronia, retribuzione media di 1.800 euro: primo scaglione 1.092,54 euro (75% di 1.456,72) più il 25% dei 343,28 euro eccedenti (85,82 euro), totale 1.178,36 euro. Ha 55 anni compiuti alla domanda: per lei il décalage parte solo dall’8° mese.

  • Caio, dirigente con retribuzione media di 3.600 euro: il calcolo porterebbe oltre il tetto, quindi riceve il massimale di 1.584,70 euro, non un importo proporzionale al suo stipendio.

Domande frequenti

Qual è l’importo massimo della NASpI nel 2026?

1.584,70 euro lordi al mese, il tetto fissato dalla circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026 dopo la rivalutazione ISTAT dell’1,4%. Nessun assegno può superarlo, per quanto alto sia stato lo stipendio.

Da quando cala la NASpI?

Dal 6° mese di fruizione (151° giorno) l’importo si riduce del 3% al mese; per chi ha compiuto 55 anni alla data della domanda la riduzione parte dall’8° mese. Il taglio si calcola ogni mese sull’importo del mese precedente.

La NASpI è il 75% dello stipendio?

È il 75% della retribuzione media mensile degli ultimi quattro anni, ma solo fino a 1.456,72 euro; sulla parte eccedente si aggiunge il 25%, ed entra in gioco il massimale. Per gli stipendi medio-alti il rapporto effettivo scende sotto il 75%.

Come faccio a stimare quanto prenderò?

Puoi partire dalla retribuzione media mensile e applicare la formula 75%+25% con i valori 2026, oppure usare il calcolatore NASpI per una stima rapida di importo e durata.

La NASpI fa maturare contributi per la pensione?

Sì: il periodo è coperto da contribuzione figurativa, utile per il diritto e per il calcolo della pensione, commisurata alla retribuzione di riferimento entro 1,4 volte l’importo massimo dell’indennità.

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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