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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il consorzio è lo strumento con cui più imprese collaborano per gestire in comune alcune fasi delle rispettive attività, senza fondersi. Esistono però due “anime” molto diverse: il consorzio interno e quello con attività esterna. Vediamole.

Cos’è il consorzio

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.). Serve a realizzare economie di scala, coordinamento o servizi comuni (acquisti, vendite, qualità, export).

Consorzio interno e con attività esterna

Tipo Caratteristica
Consorzio con sola attività interna Regola i rapporti tra i consorziati, non opera coi terzi
Consorzio con attività esterna Ha un ufficio che opera coi terzi (art. 2612), con pubblicità e fondo consortile

Il consorzio con attività esterna deve iscriversi nel Registro delle Imprese e rendere pubblica una situazione patrimoniale annuale (artt. 2612-2615-bis c.c.).

Il fondo consortile e la responsabilità

Il consorzio con attività esterna ha un fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con essi (art. 2614 c.c.): è un patrimonio autonomo, sul quale i creditori del consorzio si soddisfano e che i consorziati non possono dividere finché dura il consorzio.

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; per le obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo (art. 2615 c.c.).

La società consortile

Lo scopo consortile può essere perseguito anche tramite una società consortile (art. 2615-ter c.c.): una società di qualsiasi tipo (es. SRL consortile) che adotta lo scopo consortile invece del puro scopo di lucro, unendo struttura societaria e finalità di coordinamento.

Spunti pratici

Esempio pratico

Cinque piccole imprese costituiscono un consorzio con attività esterna per partecipare insieme a gare e gestire l’export. Il consorzio si iscrive al Registro Imprese, ha un fondo consortile e un ufficio che opera coi terzi: per le obbligazioni del consorzio i fornitori si soddisfano sul fondo (art. 2615).

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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