Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

Il consorzio è il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.). Quando ha attività esterna, dispone di un fondo consortile che funge da garanzia e di regole specifiche sulla responsabilità verso i terzi (art. 2615). Vediamo cos’è il fondo, chi risponde delle obbligazioni, la differenza tra obbligazioni del consorzio e per conto dei singoli, e gli errori frequenti, con le norme commentate.

Cos’è il consorzio (art. 2602)

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602). Si distinguono i consorzi con attività interna, che regolano i rapporti tra i consorziati (ad esempio coordinando la produzione o i prezzi nei limiti consentiti), e i consorzi con attività esterna, destinati a operare con i terzi attraverso un ufficio comune. Solo questi ultimi pongono problemi di responsabilità verso l’esterno e dispongono di un fondo consortile come garanzia patrimoniale.

Il fondo consortile (art. 2614)

Nei consorzi con attività esterna, i contributi dei consorziati e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo consortile (art. 2614). Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo: è un patrimonio destinato e autonomo, sottratto alle vicende individuali dei membri. Questa autonomia patrimoniale è la chiave di volta del sistema: garantisce stabilità all’organizzazione comune e affidabilità verso i terzi.

Tipo di obbligazione Chi risponde Norma
Obbligazioni assunte dal consorzio in nome proprio Solo il fondo consortile art. 2615, c. 1
Obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati In solido il fondo e il consorziato interessato art. 2615, c. 2
Insolvenza nei rapporti interni Ripartizione tra tutti i consorziati art. 2615, c. 2
Creditori particolari del consorziato Non possono aggredire il fondo art. 2614

La responsabilità verso i terzi (art. 2615)

L’art. 2615 distingue due ipotesi fondamentali. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (comma 1): i consorziati non rispondono personalmente, e questa è la principale attrattiva dello strumento. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, invece, rispondono in solido il fondo consortile e il consorziato interessato (comma 2); in caso di insolvenza di quest’ultimo nei rapporti tra i consorziati, il debito si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. La distinzione è cruciale: occorre verificare se l’obbligazione sia «del consorzio» o «per conto» di un singolo.

Pubblicità e gestione

I consorzi con attività esterna devono iscriversi nel Registro delle imprese (art. 2612) e rendere pubblica una situazione patrimoniale annuale redatta secondo le norme del bilancio delle società per azioni (art. 2615-bis), a garanzia della trasparenza verso i terzi che fanno affidamento sul fondo. Gli amministratori che agiscono in nome del consorzio devono indicare la denominazione del consorzio negli atti compiuti, per evitare di obbligare se stessi personalmente.

Spunti pratici

  • Verifica la natura dell’obbligazione: se è del consorzio risponde solo il fondo (art. 2615, c. 1); se è per conto di un consorziato, anche quest’ultimo in solido (c. 2).
  • Consorziato: il fondo è impignorabile dai tuoi creditori particolari (art. 2614); è un’autonomia patrimoniale che ti protegge e protegge il consorzio.
  • Terzo creditore: per le obbligazioni del consorzio puoi contare solo sul fondo; valutane la capienza tramite la situazione patrimoniale pubblicata (art. 2615-bis).
  • Amministratore: spendi sempre il nome del consorzio negli atti, per non assumere obbligazioni in proprio.
  • Errore da evitare: confondere consorzio con attività interna ed esterna; solo il secondo ha fondo e responsabilità verso i terzi disciplinata dall’art. 2615.

Esempio pratico

Tre imprese edili — di Tizio, Caio e Sempronio — costituiscono un consorzio con attività esterna per partecipare insieme agli appalti, conferendo contributi che formano il fondo consortile. Il consorzio acquista in nome proprio attrezzature per il cantiere comune: per quel debito il fornitore può rivalersi solo sul fondo (art. 2615, c. 1). Diversamente, quando il consorzio ordina materiali per conto della sola impresa di Caio, del relativo debito rispondono in solido il fondo e Caio (art. 2615, c. 2); se Caio è insolvente, la perdita si ripartisce tra i tre consorziati. Un creditore personale di Tizio, infine, non può aggredire il fondo (art. 2614).

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Domande frequenti

Cos'è il fondo consortile?

È il patrimonio del consorzio con attività esterna, formato dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con essi; è autonomo e indivisibile per la durata del consorzio e non aggredibile dai creditori particolari dei consorziati (art. 2614).

Chi risponde dei debiti del consorzio?

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio risponde solo il fondo consortile (art. 2615, comma 1); per quelle assunte per conto di singoli consorziati rispondono in solido il fondo e il consorziato interessato (comma 2).

I creditori del singolo consorziato possono aggredire il fondo?

No: per la durata del consorzio i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo consortile, che è un patrimonio destinato (art. 2614).

Che differenza c'è tra consorzio con attività interna ed esterna?

Il consorzio con attività interna regola solo i rapporti tra i consorziati; quello con attività esterna opera con i terzi tramite un ufficio comune, ha un fondo consortile e la responsabilità disciplinata dall'art. 2615.

Il consorzio deve pubblicare i conti?

Sì: il consorzio con attività esterna si iscrive nel Registro delle imprese e deposita annualmente una situazione patrimoniale redatta secondo le norme sul bilancio delle SPA (artt. 2612 e 2615-bis).

Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.