Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Perché il lavoro può essere capitale (solo) nella S.r.l.

La riforma del 2003 ha costruito la S.r.l. come società “personalizzabile”: l’art. 2464, co. 2 c.c. ammette il conferimento di tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, e il co. 6 vi include espressamente la prestazione d’opera o di servizi del socio. È la porta d’ingresso in società per chi apporta competenze — il professionista, l’artigiano, il manager — senza immobilizzare denaro.

Il problema è la garanzia del capitale: una prestazione futura può non essere mai eseguita. La soluzione del codice è assicurativa: polizza o fideiussione bancaria che garantiscano, per l’intero valore assegnato, gli obblighi assunti dal socio. Se l’atto costitutivo lo prevede, polizza e fideiussione possono essere sostituite dal versamento di una cauzione in denaro di pari importo presso la società.

Come si struttura l’operazione

Se il socio non adempie

In caso di inadempimento la società non subisce il buco di capitale: escute la polizza o la fideiussione e incassa il valore garantito. Si applica inoltre la disciplina del socio moroso (art. 2466 c.c.): diffida, divieto di voto e, all’esito, vendita coattiva della quota o esclusione con riduzione del capitale.

La S.p.A.: divieto e alternative

Nella S.p.A. l’art. 2342, co. 5 c.c. è netto: le prestazioni di opera o di servizi non possono formare oggetto di conferimento. La rigidità discende dalla disciplina europea sul capitale delle società azionarie. Le alternative pratiche:

Cenni fiscali

Per il socio d’opera il conferimento non genera reddito al momento dell’apporto: la quota ricevuta remunera una prestazione che sarà eseguita nel tempo. La prassi qualifica i redditi in funzione del rapporto sottostante (lavoro autonomo o impresa) man mano che la prestazione viene resa; la costruzione concreta va calibrata con attenzione, anche sul fronte IVA e previdenziale.

Esempio pratico

  • Tizio e Caio costituiscono Alfa S.r.l. (capitale 50.000 euro). Caio versa 30.000 in denaro; Tizio, ingegnere, conferisce tre anni della propria attività di direzione tecnica, stimata 20.000 euro da un revisore ex art. 2465 c.c., e consegna una fideiussione bancaria di pari importo. Dopo un anno Tizio smette di collaborare: la società lo diffida ex art. 2466 c.c. ed escute la fideiussione per il valore non ancora liberato.

Domande frequenti

Il socio d’opera vota e partecipa agli utili come gli altri?

Sì: il suo conferimento è capitale a tutti gli effetti, la quota attribuisce diritti pieni. Restano ferme le eventuali diverse pattuizioni statutarie sulla ripartizione (art. 2468 c.c.).

La polizza può coprire solo una parte del valore?

No: la garanzia deve coprire per l’intero valore gli obblighi assunti. Una copertura parziale renderebbe il conferimento non conforme all’art. 2464, co. 6 c.c.

Nelle società di persone serve la garanzia?

No: nella S.n.c. e nella S.a.s. il socio d’opera è figura tradizionale e non è richiesta alcuna polizza, perché non esiste un vincolo di capitale minimo da proteggere; la sua partecipazione agli utili, se non pattuita, è determinata dal giudice secondo equità (art. 2263 c.c.).

Da leggere insieme

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.