R.D. 262/1942

Codice Civile

Diritto civile 3348 articoli
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Art. 2782 Codice Civile
Articolo 2782 Codice Civile – Concorso di crediti egualmente privilegiati
Art. 2782 c.c. Concorso di crediti egualmente privilegiati In vigore dal 19/04/1942 I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro…
Art. 2783 Codice Civile
Articolo 2783 Codice Civile – Preferenza non determinata dalla legge
Art. 2783 c.c. Preferenza non determinata dalla legge In vigore dal 19/04/1942 Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di u…
Art. 2784 Codice Civile
Art. 2784 Codice Civile — Nozione
Art. 2784 c.c. Nozione In vigore dal 19/04/1942 Il pegno è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il d…
Art. 2785 Codice Civile
Articolo 2785 Codice Civile – Rinvio a leggi speciali
Art. 2785 c.c. Rinvio a leggi speciali In vigore dal 19/04/1942 Le disposizioni del presente capo non derogano alle leggi speciali concer…
Art. 2786 Codice Civile
Articolo 2786 Codice Civile – Costituzione
Art. 2786 c.c. Costituzione In vigore dal 19/04/1942 Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che …
Art. 2787 Codice Civile
Articolo 2787 Codice Civile – Prelazione del creditore pignoratizio
Art. 2787 c.c. Prelazione del creditore pignoratizio In vigore dal 19/04/1942 Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione sull…
Art. 2788 Codice Civile
Articolo 2788 Codice Civile – Prelazione per il credito degli interessi
Art. 2788 c.c. Prelazione per il credito degli interessi In vigore dal 19/04/1942 La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’a…
Art. 2789 Codice Civile
Articolo 2789 Codice Civile – Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
Art. 2789 c.c. Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio In vigore dal 19/04/1942 Il creditore che ha perduto il poss…
Art. 2790 Codice Civile
Articolo 2790 Codice Civile – Conservazione della cosa e spese relative
Art. 2790 c.c. Conservazione della cosa e spese relative In vigore dal 19/04/1942 Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in …
Art. 2791 Codice Civile
Articolo 2791 Codice Civile – Pegno di cosa fruttifera
Art. 2791 c.c. Pegno di cosa fruttifera In vigore dal 19/04/1942 Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contr…