Autore: Andrea Marton

  • Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Articolo 339 Codice di Procedura Civile: Appellabilità delle sentenze

    Art. 339 c.p.c. – Appellabilità delle sentenze

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l’appello non sia escluso dalla legge o dall’accordo delle parti a norma dell’art. 360, secondo comma.

    È inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell’art. 114.

    Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

  • Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp

    Art. 338 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del procedimento di imp

    Art. 338 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’estinzione del procedimento d’appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.

  • Art. 337 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Art. 337 c.p.c.: Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell’esecuzione e dei processi

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dall’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407.

    Quando l’autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata.

  • Art. 336 c.p.c.: Effetti della riforma o della cassazione

    Art. 336 c.p.c.: Effetti della riforma o della cassazione

    Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata.

    La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

  • Art. 335 c.p.c.: Riunione delle impugnazioni separate

    Art. 335 c.p.c.: Riunione delle impugnazioni separate

    Art. 335 c.p.c. – Riunione delle impugnazioni separate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d’ufficio, in un solo processo.

  • Art. 334 c.p.c.: Impugnazioni incidentali tardive

    Art. 334 c.p.c.: Impugnazioni incidentali tardive

    Art. 334 c.p.c. – Impugnazioni incidentali tardive

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell’articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

    In tal caso, se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia.

  • Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali

    Articolo 333 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni incidentali

    Art. 333 c.p.c. – Impugnazioni incidentali

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.

  • Art. 332 c.p.c.: Notificazione dell’impugnazione relativa a caus

    Art. 332 c.p.c.: Notificazione dell’impugnazione relativa a caus

    Art. 332 c.p.c. – Notificazione dell’impugnazione relativa a cause scindibili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se l’impugnazione di una sentenza pronunciata in cause scindibili è stata proposta soltanto da alcuna delle parti o nei confronti di alcuna di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre, in confronto delle quali l’impugnazione non è preclusa o esclusa, fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

    Se la notificazione ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini previsti negli articoli 325 e 327 primo comma.

  • Art. 331 c.p.c.: Integrazione del contraddittorio in cause insci

    Art. 331 c.p.c.: Integrazione del contraddittorio in cause insci

    Art. 331 c.p.c. – Integrazione del contradittorio in cause inscindibili

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l’integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l’udienza di comparizione.

    L’impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all’integrazione nel termine fissato.

  • Art. 330 c.p.c.: Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 330 c.p.c.: Luogo di notificazione dell’impugnazione

    Art. 330 c.p.c. – Notificazione dell’impugnazione

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

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    Se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell’articolo 170, presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

    L’impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell’atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l’impugnazione può essere notificata, ai sensi dell’articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.

    Quando mancano la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

  • Art. 329 c.p.c.: Acquiescenza totale o parziale

    Art. 329 c.p.c.: Acquiescenza totale o parziale

    Art. 329 c.p.c. – Acquiescenza totale o parziale

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395, l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilità.

    L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.

  • Art. 328 c.p.c.: Decorrenza dei termini contro gli eredi della p

    Art. 328 c.p.c.: Decorrenza dei termini contro gli eredi della p

    Art. 328 c.p.c. – Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta

    Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

    Se, durante la decorrenza del termine di cui all’articolo 325, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.

    Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto.

    Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell’articolo 299, il termine di cui all’articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell’evento.