Autore: Andrea Marton

  • Art. 41 Cod.Cons.: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

    Art. 41 Cod.Cons.: Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

    Art. 41 Cod. Consumo – Tasso annuo effettivo globale e pubblicità

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992.

  • Articolo 42 Codice del Consumo: Inadempimento del fornitore

    Articolo 42 Codice del Consumo: Inadempimento del fornitore

    Art. 42 Cod. Consumo – Inadempimento del fornitore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

  • Articolo 43 Codice del Consumo: Rinvio al testo unico bancario

    Articolo 43 Codice del Consumo: Rinvio al testo unico bancario

    Art. 43 Cod. Consumo – Rinvio al testo unico bancario

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.

  • Art. 44 Cod.Cons.: Contratti negoziati nei locali commerciali. R

    Art. 44 Cod.Cons.: Contratti negoziati nei locali commerciali. R

    Art. 44 Cod. Consumo – Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

  • Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione

    Articolo 45 Codice del Consumo: Campo di applicazione

    Art. 45 Cod. Consumo – Campo di applicazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:

    **a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;

    **b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali;

    **c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;

    **d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista.

    *2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista.

    *3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II.

  • Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni

    Articolo 46 Codice del Consumo: Esclusioni

    Art. 46 Cod. Consumo – Esclusioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione:

    a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili;

    b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;

    c) i contratti di assicurazione;

    d) i contratti relativi a strumenti finanziari.

    *2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro.

  • Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso

    Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso

    Art. 47 Cod. Consumo – Informazione sul diritto di recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il professionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere:

    **a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;

    **b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso.

    *2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1.

    *3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.

    *4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.

    *5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.

    *6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine.

  • Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso

    Articolo 48 Codice del Consumo: Esclusione del recesso

    Art. 48 Cod. Consumo – Esclusione del recesso

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

  • Articolo 49 Codice del Consumo: Norme applicabili

    Articolo 49 Codice del Consumo: Norme applicabili

    Art. 49 Cod. Consumo – Norme applicabili

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

  • Articolo 50 Codice del Consumo: Definizioni

    Articolo 50 Codice del Consumo: Definizioni

    Art. 50 Cod. Consumo – Definizioni

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Ai fini della presente sezione si intende per:

    **a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

    **b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti;

    **c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

  • Articolo 51 Codice del Consumo: Campo di applicazione

    Articolo 51 Codice del Consumo: Campo di applicazione

    Art. 51 Cod. Consumo – Campo di applicazione

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti:

    a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato I;

    b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;

    c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;

    d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;

    e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.

  • Articolo 52 Codice del Consumo: Informazioni per il consumatore

    Articolo 52 Codice del Consumo: Informazioni per il consumatore

    Art. 52 Cod. Consumo – Informazioni per il consumatore

    In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

    *1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:

    a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;

    b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;

    c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;

    d) spese di consegna;

    e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;

    f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2;

    g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;

    h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando e’ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;

    i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;

    l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

    *2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

    *3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

    *4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53.

    *5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.