In sintesi
- Stabilisce l'esenzione dall'imposta di bollo per le dichiarazioni sostitutive.
- L'esenzione vale per le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
- L'imposta non e dovuta quando per legge l'atto sostituito e esente da bollo.
- Vale anche quando e esente l'atto sul quale e apposta la firma da legalizzare.
- Norma di favore che incentiva il ricorso all'autocertificazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.P.R. 445/2000 — (L) Esenzioni fiscali
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
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Commento
Una norma di favore fiscale
L'articolo 37 stabilisce due regole di esenzione dall'imposta di bollo, finalizzate ad incentivare l'utilizzo dell'autocertificazione e a non gravare di oneri fiscali una semplificazione amministrativa. La norma traduce sul piano tributario l'obiettivo politico-amministrativo della liberalizzazione documentale perseguito dal D.P.R. 445/2000.
Esenzione delle dichiarazioni sostitutive
Il comma 1 esenta dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46) e di atto di notorieta (art. 47). Senza tale esenzione, ogni autocertificazione comporterebbe il pagamento di una marca da bollo (oggi euro 16,00), con effetto disincentivante per il cittadino. L'esenzione assicura piena gratuita all'utilizzo dell'autocertificazione, allineandola al beneficio amministrativo perseguito.
Esenzione collegata all'atto sostituito
Il comma 2 disciplina due ulteriori fattispecie: quando per legge sia esente da bollo l'atto sostituito (dichiarazione che evita un certificato esente), l'imposta non e dovuta neppure sulla dichiarazione; analogamente, quando sia esente l'atto sul quale sia apposta la firma da legalizzare. La regola assicura coerenza fra il regime fiscale dell'atto principale e quello dell'atto accessorio (autocertificazione, legalizzazione).
Riferimenti normativi sul bollo
La disciplina generale dell'imposta di bollo e contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e nella tariffa allegata. Numerose disposizioni speciali prevedono esenzioni per categorie di atti (atti del processo, atti dei procedimenti amministrativi gratuiti, atti per ONLUS, ecc.). L'articolo 37 si raccorda con queste esenzioni, estendendole alle dichiarazioni sostitutive collegate.
Profili pratici
Per il cittadino e per le imprese, l'articolo 37 si traduce nella concreta possibilita di presentare autocertificazioni senza spese di bollo. I moduli amministrativi e i siti istituzionali riportano spesso la formula esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. 445/2000. Cio elimina ogni dubbio per l'operatore di sportello e per il dichiarante.
Coordinamento con normative settoriali
Particolari discipline settoriali (es. fiscale, doganale, demaniale) possono introdurre regole specifiche di assoggettamento al bollo. In caso di dubbio, occorre verificare la normativa speciale applicabile. La regola generale dell'articolo 37 resta tuttavia il punto di riferimento per l'esenzione delle autocertificazioni in materia amministrativa, fondamentale per la diffusione capillare dello strumento.
L'esenzione fiscale dell'articolo 37 e uno degli elementi che rendono l'autocertificazione effettivamente accessibile a tutti i cittadini. Combinata con la dichiarazione in calce dell'articolo 19-bis e con le copie fotostatiche dell'articolo 38 comma 3, costituisce il fondamento operativo della semplificazione amministrativa italiana. Il quadro complessivo riduce in modo significativo i costi diretti e indiretti per il cittadino, ferma restando la responsabilita penale e amministrativa per dichiarazioni false ai sensi degli articoli 75 e 76.
Casi pratici
Caso 1: Autocertificazione di residenza per concorso pubblico
Caso 2: Legalizzazione di firma su atto esente da bollo
Domande frequenti
L'autocertificazione richiede la marca da bollo?
No. L'articolo 37 esenta espressamente dall'imposta di bollo le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta. L'autocertificazione e quindi gratuita, in coerenza con la sua funzione di semplificazione amministrativa.
L'autocertificazione che sostituisce un certificato in bollo va in bollo?
Si, secondo l'interpretazione prevalente. L'esenzione del comma 1 e generale, ma il comma 2 chiarisce che l'esenzione opera anche quando l'atto sostituito o quello su cui si appone la firma da legalizzare sia per legge esente da bollo. La giurisprudenza ha confermato un'applicazione restrittiva in materia di atti che sostituiscano certificazioni espressamente assoggettate a bollo.
Anche la legalizzazione e esente da bollo?
Solo quando lo e l'atto su cui la firma e legalizzata. Se l'atto principale e in bollo, anche la legalizzazione segue di norma il regime del bollo. La disciplina puo essere derogata da disposizioni speciali sull'imposta di bollo, da consultare in concreto.
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