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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1170 c.c. Azione di manutenzione

In vigore

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di mobili può, entro l’anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L’azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l’azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente. TITOLO IX – Della denunzia di nuova opera e di danno temuto

In sintesi

  • L'art. 1170 c.c. disciplina l'azione di manutenzione, rimedio possessorio contro le molestie non costitutive di spoglio.
  • È legittimato chi possiede da almeno un anno in modo continuo, pacifico, pubblico e non interrotto un immobile o un diritto reale immobiliare.
  • Il termine per agire è di un anno dalla molestia (decadenza sostanziale).
  • La molestia può essere di fatto (turbativa materiale del godimento) o di diritto (atti che contestino il possesso in via stragiudiziale).
  • Si distingue dall'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c.: la manutenzione protegge il possesso da turbative; la reintegrazione lo restaura dopo lo spoglio.

Commento all'art. 1170 c.c., Azione di manutenzione

L'art. 1170 c.c. completa, accanto all'art. 1168 c.c., il sistema di tutela possessoria del codice civile. Mentre l'azione di reintegrazione interviene quando il possessore è stato privato del possesso (spoglio), l'azione di manutenzione protegge il possessore da molestie: condotte di terzi che, pur non sottraendogli il bene, disturbano l'esercizio del possesso o ne contestano la legittimità.

La logica complessiva è chiara: l'ordinamento tutela il possesso non solo nella sua dimensione statica (titolarità del potere di fatto), ma anche nella sua dimensione dinamica (effettivo godimento senza interferenze). Il possessore che subisce molestie non è costretto ad attendere uno spoglio per reagire: può agire preventivamente per ottenere l'inibizione delle condotte moleste e il ripristino della tranquillità del possesso.

I presupposti dell'azione

L'art. 1170 c.c. richiede presupposti più stringenti rispetto all'art. 1168 c.c.:

1) possesso ad annum: il possessore deve aver esercitato il proprio potere di fatto sul bene per almeno un anno prima della molestia. Si tratta di un requisito di radicamento della situazione possessoria, che giustifica una tutela più ampia (non solo contro la sottrazione, ma anche contro le turbative);

2) possesso qualificato: il possesso deve essere stato continuo (senza interruzioni materiali), pacifico (non acquisito con violenza), pubblico (esercitato in modo non clandestino) e non interrotto;

3) oggetto immobile o diritto reale immobiliare: l'azione di manutenzione tutela il possesso degli immobili e dei diritti reali immobiliari (proprietà, usufrutto, servitù prediali). Non si applica al possesso di beni mobili, per il quale opera il principio possesso vale titolo (art. 1153 c.c.);

4) molestia: una condotta del terzo che disturbi il godimento del bene o ne contesti la legittimità, senza tuttavia integrare uno spoglio.

5) tempestività: la domanda va proposta entro un anno dalla molestia (decadenza sostanziale).

Le molestie di fatto e di diritto

La giurisprudenza distingue tradizionalmente due categorie di molestie:

1) molestie di fatto: condotte materiali che turbano il godimento del bene. Ad esempio, il vicino che apre un passaggio attraverso il fondo del possessore, che vi conduca animali, che vi getti rifiuti, che impedisca l'accesso a una parte dell'immobile. La molestia di fatto produce un'alterazione fisica dello stato delle cose, ma non priva il possessore del bene nel suo insieme;

2) molestie di diritto: atti giuridici stragiudiziali con cui il terzo contesta il possesso e pretende di esercitare un proprio diritto sul bene. Ad esempio, l'invio di una diffida che reclami il rilascio del bene, la pubblicazione di rivendicazioni, l'apposizione di cartelli di proprietà altrui. Queste condotte non alterano materialmente il possesso, ma minacciano la sua stabilità giuridica.

Tizio possiede da cinque anni un terreno agricolo. Caio, vicino, comincia a far passare i propri trattori attraverso un sentiero che attraversa il fondo di Tizio, sostenendo di avervi diritto di servitù. Si tratta di una molestia di fatto: Tizio non perde il possesso del fondo, ma il suo godimento è disturbato. Tizio può agire in manutenzione entro un anno dalla prima molestia.

La distinzione fra spoglio e molestia

La distinzione fra spoglio (art. 1168 c.c.) e molestia (art. 1170 c.c.) non è sempre agevole nella pratica. Il criterio guida è la persistenza del possesso:

1) si ha spoglio quando l'azione del terzo determina la perdita totale o parziale del possesso (il possessore è estromesso, non può più esercitare il potere di fatto);

2) si ha molestia quando l'azione del terzo lascia inalterata la sostanza del possesso, ma ne disturba l'esercizio.

Mevia possiede un giardino confinante con quello di Sempronio. Sempronio installa una recinzione che invade di mezzo metro il giardino di Mevia, sottraendole stabilmente quella porzione di terreno. Si tratta di uno spoglio parziale: Mevia ha perso il possesso di quella striscia di terreno e può agire ex art. 1168 c.c. Se invece Sempronio si limitasse a sporgere rami dei propri alberi sul giardino di Mevia, senza occupare il suolo, si tratterebbe di molestia esperibile con l'azione di manutenzione.

Il possesso ad annum: ratio del requisito

Il requisito del possesso ad annum (continuato per almeno un anno) ha una duplice funzione: filtra le situazioni meritevoli di tutela e privilegia le posizioni consolidate. L'ordinamento riconosce protezione contro le molestie solo a chi abbia un rapporto stabile e qualificato con il bene; chi possieda da meno di un anno potrà eventualmente avvalersi della tutela reintegratoria (in caso di spoglio) ma non di quella manutentoria.

La continuità non richiede esercizio quotidiano del potere di fatto: è sufficiente che il possessore abbia esercitato in modo costante e regolare il proprio diritto secondo la natura del bene. Per un fondo agricolo basta lo svolgimento delle attività stagionali; per un appartamento di vacanza basta l'uso periodico nelle stagioni d'uso.

Procedimento e tutela

L'azione di manutenzione segue il rito previsto per le azioni possessorie (art. 703 c.p.c.). Il giudice può emettere provvedimenti cautelari immediati che inibiscano la prosecuzione della molestia e, ove necessario, dispongano il ripristino dello stato dei luoghi. La pronuncia di merito ordina la cessazione della condotta molesta e può prevedere il risarcimento dei danni cagionati.

Rapporto con l'azione petitoria

L'azione di manutenzione, come tutte le azioni possessorie, è autonoma rispetto a quella petitoria. Il giudice possessorio decide sulla base del solo possesso, senza pronunciarsi sulla titolarità del diritto reale. Le parti restano libere di esperire successivamente l'azione petitoria (rivendicazione, actio confessoria o negatoria servitutis), che potrà condurre a una pronuncia di segno opposto se accerterà che il presunto molestatore aveva effettivamente diritto a compiere la condotta contestata.

Casi pratici applicativi

L'azione di manutenzione trova larga applicazione in particolare nei rapporti fra confinanti. Si pensi alle seguenti ipotesi tipiche:

1) immissioni intollerabili: rumori, fumi, esalazioni provenienti dal fondo del vicino che, pur non sottraendo il possesso, ne disturbano il godimento. L'azione di manutenzione si affianca a quella di cessazione delle immissioni ex art. 844 c.c.;

2) esercizio abusivo di una pretesa servitù: il vicino che inizi a transitare su un fondo altrui sostenendo di avere diritto di servitù, senza estromettere il possessore ma con concreta interferenza nel suo godimento. Il possessore può agire in manutenzione contro l'esercizio molesto, lasciando alla successiva fase petitoria l'accertamento dell'eventuale titolo;

3) installazione di insegne o cartelli: l'apposizione su pareti perimetrali dell'immobile altrui di insegne, antenne o cartelli pubblicitari costituisce molestia di fatto, esperibile con l'azione manutentoria.

Caio possiede da quattro anni un appartamento al piano terra con giardino. Sempronio, proprietario dell'appartamento sovrastante, installa un'unità esterna di condizionamento sul muro del giardino di Caio, riversandone l'aria calda direttamente sull'area verde di Caio. Quest'ultimo può agire in manutenzione: la sua posizione di possessore continuo da oltre un anno è verificata, la molestia è effettiva (riduzione del godimento dell'area), il termine annuale decorre dalla prima manifestazione della molestia.

L'azione contro le molestie giuridiche

Le molestie di diritto richiedono qualche approfondimento. La giurisprudenza considera tali gli atti formali con cui un terzo manifesti la propria pretesa sul bene posseduto, in modo idoneo a generare nel possessore preoccupazione circa la stabilità del possesso. Vi rientrano: la notificazione di un atto di diffida al rilascio, la pubblicazione di rivendicazioni su organi di stampa, la presentazione di istanze amministrative volte a contestare la situazione possessoria, l'invio di lettere raccomandate con cui si rivendichi la proprietà.

Tutti questi atti, pur non incidendo materialmente sul possesso, ne minano la tranquillità giuridica e legittimano la reazione del possessore. Il giudice, in accoglimento dell'azione di manutenzione, può ordinare al molestatore di cessare ogni atto di contestazione stragiudiziale, fatto salvo il diritto di promuovere le azioni petitorie nelle sedi competenti.

Possessore mediato e detentore qualificato

L'azione di manutenzione spetta al possessore in senso proprio (chi possiede con animus dominii) ed è anche estesa, secondo l'orientamento prevalente, al detentore qualificato (inquilino, comodatario, affittuario di azienda) che subisca molestie nel proprio godimento. La tutela del detentore qualificato segue le regole dell'art. 1169 c.c.: sono esclusi i meri ospiti e chi detenga il bene per ragioni di servizio.

Mevia è inquilina da tre anni di un appartamento. Il vicino comincia a depositare rifiuti sul pianerottolo comune che ostruisce l'accesso al suo ingresso. Mevia può agire in manutenzione contro il vicino, nonostante non sia proprietaria: la sua detenzione qualificata, protratta per oltre un anno e fondata sul contratto di locazione, le consente di tutelare il proprio godimento contro le molestie.

Effetti della pronuncia e provvedimenti cautelari

La sentenza di accoglimento dell'azione di manutenzione ordina la cessazione della condotta molesta e dispone, se necessario, la rimessione in pristino dei luoghi. Il giudice può inoltre liquidare i danni cagionati dalla molestia, secondo le regole generali sulla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.).

Nella fase cautelare, ai sensi dell'art. 703 c.p.c., è possibile ottenere un'ordinanza immediata di inibizione della molestia, idonea a tutelare il possesso nelle more del giudizio di merito. La rapidità della tutela è uno degli elementi essenziali dell'azione possessoria e una delle ragioni principali della sua frequente utilizzazione nella prassi forense.

Domande frequenti

Chi può agire con l'azione di manutenzione?

Il possessore di un immobile o di un diritto reale immobiliare che abbia esercitato il possesso in modo continuo, pacifico, pubblico e non interrotto per almeno un anno prima della molestia.

Qual è la differenza fra spoglio e molestia?

Lo spoglio (art. 1168 c.c.) implica la privazione totale o parziale del possesso; la molestia (art. 1170 c.c.) lascia inalterata la sostanza del possesso ma ne disturba l'esercizio o ne contesta la legittimità.

Cosa sono le molestie di diritto?

Sono atti giuridici stragiudiziali con cui un terzo contesta il possesso (diffide, intimazioni, rivendicazioni pubbliche), senza alterare materialmente il godimento del bene ma minacciando la stabilità giuridica del possesso.

Entro quanto tempo si deve agire?

Entro un anno dalla molestia: si tratta di un termine di decadenza sostanziale che, una volta decorso, preclude la tutela manutentoria. Rimane salva l'eventuale tutela petitoria se il possessore è anche titolare del diritto reale.

L'azione di manutenzione tutela anche il possesso di beni mobili?

No: l'art. 1170 c.c. tutela solo il possesso di immobili e di diritti reali immobiliari. Per i beni mobili opera il principio del possesso vale titolo (art. 1153 c.c.) e la tutela possessoria è limitata.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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