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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Chi amministra la SAS: la regola dell’art. 2318 c.c.

Nella società in accomandita semplice coesistono due categorie di soci radicalmente diverse: i soci accomandatari e i soci accomandanti. La linea di demarcazione non è soltanto economica — responsabilità illimitata da un lato, limitata al conferimento dall’altro — ma investe direttamente il governo della società. L’art. 2318 c.c. stabilisce in modo inequivoco: «L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari».

Il principio riflette una logica coerente: chi risponde illimitatamente e solidalmente con il proprio patrimonio per le obbligazioni sociali deve poter controllare le decisioni che generano quelle obbligazioni. È il principio di corrispondenza tra potere gestorio e rischio patrimoniale, cardine della disciplina della SAS. Non si tratta di una regola disponibile dalle parti: l’atto costitutivo non può conferire l’amministrazione a un accomandante, e qualsiasi clausola in tal senso sarebbe nulla.

Il primo comma dell’art. 2318 c.c. equipara integralmente i soci accomandatari ai soci della società in nome collettivo: subiscono il divieto di concorrenza (art. 2301 c.c.), sono tenuti ai conferimenti, hanno diritto agli utili e, soprattutto, rispondono in modo illimitato, solidale e — dopo l’escussione del patrimonio sociale — personale per tutte le obbligazioni della società.

Non è però necessario che l’amministrazione sia affidata a tutti gli accomandatari: l’atto costitutivo può riservarla a uno solo di essi, o a un sottoinsieme. Un socio accomandatario privo di poteri di amministrazione rimane pienamente tale — con la medesima responsabilità illimitata — ma senza facoltà gestorie. La giurisprudenza ha chiarito che la qualità di accomandatario e la qualità di amministratore sono logicamente distinte, anche se solo il primo può rivestire la seconda.

Il divieto di immistione dell’accomandante: art. 2320 c.c.

Se l’art. 2318 c.c. definisce chi può amministrare, l’art. 2320 c.c. presidia il confine proibendo all’accomandante di valicarlo. Il primo comma recita: «I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’articolo 2286».

Il divieto ha una doppia dimensione. Sul piano interno, l’accomandante non può assumere decisioni gestorie che orientino l’attività d’impresa. Sul piano esterno, non può trattare o concludere affari in nome della società, cioè agire in rappresentanza verso i terzi. La Corte di Cassazione ha precisato che per configurare immistione non basta che l’accomandante compia atti riguardanti il «momento esecutivo dei rapporti obbligatori»: occorre che egli svolga un’attività gestoria che si concretizzi nella direzione degli affari sociali, implicando scelte proprie del titolare dell’impresa.

Cosa costituisce immistione vietata

La giurisprudenza ha progressivamente delineato la categoria degli atti vietati. Costituiscono immistione, tra l’altro:

Non costituisce invece immistione la semplice prestazione di garanzie personali proprie dell’accomandante — come la fideiussione — poiché in tal caso il socio vincola il proprio patrimonio, non gestisce quello sociale. Allo stesso modo, i prelievi di fondi per esigenze personali non integrano atti di gestione.

Cosa l’accomandante può fare: le eccezioni del secondo e terzo comma

Il secondo comma dell’art. 2320 c.c. elenca tassativamente le attività consentite all’accomandante: «I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza».

Il terzo comma aggiunge: «In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società».

Le attività consentite si articolano dunque su tre livelli:

La procura speciale per singoli affari: attenzione ai limiti

L’unica via legittima per cui un accomandante può agire in nome della società verso i terzi è la procura speciale per singoli affari, espressamente prevista dall’art. 2320, primo comma. Ma questa eccezione è più stretta di quanto sembri.

La Cassazione ha chiarito con fermezza che il «singolo affare» non può consistere in una categoria di operazioni, e che la procura non può essere così ampia da consentire di fatto la sostituzione all’amministratore. Una procura formalmente «speciale» ma nella sostanza generale equivale a procura illecita: l’accomandante che la esercita incorre comunque nella perdita della responsabilità limitata.

Una domanda frequente è se l’accomandante che agisce in forza di procura speciale legittima rimanga protetto dalla limitazione di responsabilità. La risposta è condizionata: se la procura è davvero speciale, circoscritta a un singolo affare determinato, e l’accomandante non compie scelte gestorie proprie dell’imprenditore, la protezione non decade. Se invece travalica i confini della procura o assume decisioni che appartengono alla sfera gestoria, la responsabilità illimitata scatta in ogni caso.

La tabella: accomandatario vs accomandante

Profilo Accomandatario Accomandante
Responsabilità Illimitata, solidale, sussidiaria rispetto al patrimonio sociale Limitata al conferimento (salvo immistione)
Amministrazione Può essere nominato amministratore (art. 2318) Vietata in ogni forma (art. 2320, c. 1)
Rappresentanza esterna Sì, se nominato amministratore Solo con procura speciale per singoli affari
Lavoro per la società Sì, in autonomia Sì, ma sotto la direzione degli amministratori
Pareri su operazioni Decisione propria Solo se previsto dall’atto costitutivo; non vincolante
Ispezione e sorveglianza Sì, se previsto dall’atto costitutivo
Bilancio annuale Lo approva Ha diritto di riceverlo e verificarne l’esattezza (art. 2320, c. 3)
Ragione sociale Il nome può figurare nella ragione sociale Il nome non può figurarvi (art. 2314 c.c.): se compare, assume responsabilità illimitata verso i terzi
Divieto di concorrenza Sì (art. 2301 c.c., richiamato dall’art. 2318) No, salvo diversa previsione statutaria
Fallimento in estensione Sì, automaticamente con la società Solo se ha violato il divieto di immistione

I dubbi reali: le zone grigie meno esplorate

L’accomandante può partecipare alle decisioni interne dei soci?

La questione più dibattuta riguarda le delibere collettive dei soci: l’accomandante che vota in assemblea o partecipa alle decisioni comuni commette immistione? La risposta dipende dall’oggetto della delibera. La dottrina prevalente e la Cassazione ritengono che l’approvazione del bilancio non costituisca immistione, poiché si tratta di una valutazione a consuntivo dell’operato altrui, non di una partecipazione alla funzione gestoria. Una recente pronuncia ha però negato un’approvazione espressa, ammettendo solo quella tacita per mancata impugnazione, in un orientamento più restrittivo.

Al contrario, la partecipazione alla delibera sulla remunerazione degli amministratori è stata ritenuta atto di amministrazione vietato, poiché incide direttamente sull’esercizio della funzione gestoria. Stesso ragionamento per delibere che incidono sull’indirizzo strategico dell’impresa.

L’accomandante può essere institore o procuratore della società?

Questo è uno dei punti più delicati. L’institore (art. 2203 c.c.) è il preposto all’esercizio dell’impresa, con la facoltà di compiere tutti gli atti pertinenti. Conferire la preposizione institoria a un accomandante significa in pratica attribuirgli i poteri dell’amministratore — il che viola frontalmente l’art. 2318 e l’art. 2320 c.c. La Cassazione ha confermato che l’accomandante cui sia stata conferita una procura institoria e che abbia compiuto atti di gestione nell’esercizio della stessa assume responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della SAS, fallisce in estensione ai sensi dell’art. 147 l.fall..

Il procuratore con poteri generali è nella medesima situazione: la sua posizione equivale sostanzialmente a quella di un amministratore mascherato. Solo la procura speciale circoscritta a singoli affari determinati è compatibile con la qualità di accomandante.

Firmare un contratto con procura speciale fa perdere la limitazione?

Se la procura è genuinamente speciale — riguarda un singolo affare preciso, non una categoria — e l’accomandante non esercita in quella circostanza una scelta gestoria autonoma (es. negozia le condizioni contrattuali come se fosse il titolare dell’impresa), la limitazione di responsabilità si conserva. Il rischio sorge quando: (a) la procura è formalmente speciale ma copre di fatto un’area operativa ampia; (b) l’accomandante va oltre il mandato ricevuto; (c) i poteri conferiti sono tali da condizionare le scelte dell’accomandatario. In quei casi la Cassazione non esita ad estendere la responsabilità illimitata.

Cosa rischia concretamente l’accomandante che viola il divieto?

Le conseguenze sono tre e si cumulano:

Per approfondire le vicende che possono portare all’uscita del socio dalla compagine, compresa l’esclusione, si rinvia alla guida su morte, recesso ed esclusione del socio nella SNC e nella SAS.

Un elemento spesso trascurato: il nome dell’accomandante nella ragione sociale

L’art. 2314 c.c. vieta che il nome del socio accomandante compaia nella ragione sociale della SAS. La ratio è chiara: i terzi che leggono la ragione sociale devono poter identificare il soggetto che risponde illimitatamente. Se il nome dell’accomandante vi compare — per errore originario o per accordo tra i soci — egli risponde illimitatamente verso i terzi che abbiano fatto affidamento su quella indicazione, indipendentemente da qualsiasi atto di gestione. È una forma di responsabilità per apparenza, distinta da quella per immistione.

Per le vicende relative alla quota dell’accomandante — cessione, pegno, trasferimento mortis causa — si rinvia alla guida sulla cessione della quota del socio accomandante.

Il caso limite: la SAS con un solo accomandatario

Una delle situazioni più critiche riguarda le SAS composte da un solo accomandatario: se questi muore o viene meno, la società entra in crisi strutturale perché non vi è più alcun soggetto legittimato ad amministrarla. L’art. 2323 c.c. prevede un periodo di grazia — sei mesi — entro cui la compagine può ricostruirsi sostituendo l’accomandatario mancante; in quel lasso di tempo gli accomandanti possono compiere gli «atti urgenti» necessari per evitare pregiudizi alla società, senza che ciò sia considerato immistione. Per un’analisi completa degli scenari legati alla morte dell’unico accomandatario, si veda la guida dedicata: morte dell’unico socio accomandatario nella SAS.

FAQ

Un accomandante può dare istruzioni ai dipendenti della società?

Dipende dal contesto. Dare istruzioni operative ai dipendenti in qualità di coordinatore di fatto — sostituendosi all’amministratore nella direzione del personale — è atto di gestione e configura immistione. Al contrario, se l’accomandante è egli stesso un lavoratore della società che coordina la propria équipe nell’ambito della propria mansione sotto la direzione degli amministratori, non vi è violazione dell’art. 2320 c.c. Il confine è sottile: la chiave è verificare se le istruzioni riflettono scelte dell’imprenditore o semplice esecuzione di direttive ricevute.

L’accomandante può partecipare alle trattative pre-contrattuali senza firmare il contratto?

La norma vieta di «trattare o concludere affari in nome della società». Il verbo «trattare» comprende la fase pre-contrattuale: un accomandante che conduce le trattative in nome e per conto della SAS — anche senza sottoscrivere il contratto definitivo — viola il divieto se le trattative avvengono in nome della società e con poteri decisionali. Diverso è il caso in cui egli partecipi alle riunioni come consulente tecnico o portavoce, ma le decisioni siano formalmente e sostanzialmente rimesse all’accomandatario.

La violazione del divieto rende invalido il contratto stipulato dall’accomandante?

No: la sanzione colpisce il socio, non l’atto. Il contratto concluso dall’accomandante senza procura speciale è tendenzialmente inefficace verso la società — salvo ratifica dell’accomandatario — ma il terzo di buona fede può agire verso l’accomandante medesimo ai sensi dell’art. 1398 c.c. (rappresentanza senza potere). L’accomandante, a sua volta, risponde illimitatamente verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, non solo per l’atto compiuto.

L’accomandante può approvare il bilancio senza incorrere in immistione?

La dottrina prevalente e parte della giurisprudenza — secondo un orientamento di legittimità — ritengono che l’approvazione del bilancio non costituisca atto di amministrazione, poiché consiste in una valutazione a posteriori dei risultati altrui. Tuttavia esiste un orientamento di merito contrario e un orientamento di legittimità più recente ha adottato una lettura più restrittiva. Prudenzialmente, la clausola statutaria che attrribuisce espressamente agli accomandanti il diritto di partecipare all’approvazione del bilancio — insieme alle previsioni di cui all’art. 2320, secondo comma, in materia di autorizzazioni e sorveglianza — rappresenta la soluzione più cautelativa.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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