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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In breve: quando un socio esce da una società di persone (snc o sas), il suo rapporto sociale si scioglie ma la società, di regola, prosegue con gli altri soci. Cio può avvenire per tre vie: la morte (art. 2284 c.c.), il recesso (art. 2285 c.c.) o l’esclusione (artt. 2286-2288 c.c.). In tutti i casi il socio uscente o i suoi eredi hanno diritto alla liquidazione in denaro della quota, calcolata sulla situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto, e da pagare di norma entro sei mesi (art. 2289 c.c.). La sas presenta regole proprie per accomandanti e accomandatari.

Cosa significa “scioglimento del singolo rapporto sociale”

Nelle società di persone occorre tenere distinti due piani. Una cosa e lo scioglimento della società, che porta alla liquidazione dell’intero patrimonio e alla cancellazione dell’ente. Altra cosa e lo scioglimento del rapporto limitatamente a un socio: in questo caso esce un singolo socio, ma la società resta in vita con gli altri. Morte, recesso ed esclusione sono appunto le tre cause tipiche che sciolgono il vincolo di un solo socio, lasciando intatta l’attività comune.

La conseguenza economica e sempre la stessa: chi esce non porta con se beni della società, ma matura un diritto di credito alla liquidazione del valore della propria quota. Su questo punto si concentrano la maggior parte delle liti tra soci superstiti ed eredi, perché il valore della quota e il termine di pagamento sono spesso oggetto di contestazione.

Morte del socio (art. 2284 c.c.)

Quando muore un socio, l’art. 2284 c.c. stabilisce che, salvo diversa previsione del contratto sociale, i soci superstiti devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società oppure continuarla con gli eredi stessi, se questi vi acconsentono. La norma offre quindi tre alternative:

Il contratto sociale può derogare a questa disciplina con apposite clausole di continuazione (la società prosegue con gli eredi) o di consolidazione (la quota si accresce agli altri soci), che vanno redatte con attenzione perché incidono in modo significativo sulle posizioni in gioco. In mancanza di clausole, gli eredi restano titolari del solo diritto alla liquidazione della quota, di natura analoga a quella che sarebbe spettata al socio in caso di recesso.

Recesso del socio (art. 2285 c.c.)

Il recesso e l’uscita volontaria del socio. L’art. 2285 c.c. distingue tre situazioni a seconda della durata della società:

Anche al socio receduto spetta la liquidazione della quota secondo l’art. 2289 c.c.

Esclusione del socio (artt. 2286-2288 c.c.)

L’esclusione e l’uscita imposta al socio dalla società. Va distinta l’esclusione facoltativa, deliberata dagli altri soci, dall’esclusione di diritto, che opera automaticamente.

Le cause di esclusione facoltativa (art. 2286 c.c.)

L’art. 2286 c.c. consente l’esclusione del socio per:

La procedura di esclusione (art. 2287 c.c.)

L’esclusione facoltativa segue un procedimento preciso:

  1. Delibera a maggioranza dei soci, non computando nel numero il socio da escludere. La maggioranza si calcola quindi per teste, escluso l’interessato.
  2. Comunicazione al socio escluso. L’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione.
  3. Opposizione al tribunale: entro questo stesso termine di trenta giorni il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale. Se l’opposizione viene accolta, la delibera e annullata e il socio ha diritto a essere reintegrato nella sua posizione.

Una regola particolare riguarda la società di due soli soci: in tal caso l’esclusione non si delibera a maggioranza ma e pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro socio.

L’esclusione di diritto (art. 2288 c.c.)

In alcuni casi l’esclusione opera automaticamente, senza bisogno di delibera. Secondo l’art. 2288 c.c., e escluso di diritto il socio nei cui confronti sia stata aperta la liquidazione giudiziale (procedura di insolvenza secondo il Codice della crisi d’impresa) e il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma di legge. La finalita e proteggere la società dagli effetti dell’insolvenza del singolo socio.

La liquidazione della quota (art. 2289 c.c.)

Qualunque sia la causa di uscita – morte, recesso o esclusione – il socio uscente o i suoi eredi hanno diritto a ricevere una somma di denaro che rappresenta il valore della quota. Non possono pretendere la restituzione in natura dei beni conferiti, ne la divisione dei beni sociali. I punti chiave dell’art. 2289 c.c. sono:

Va ricordato che molte di queste regole sono derogabili: il contratto sociale può disciplinare diversamente criteri di valutazione e termini di pagamento, ed e proprio in presenza di clausole non chiare che nascono i contenziosi più frequenti.

Le peculiarità della S.a.s.

Nella società in accomandita semplice convivono due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano e rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti, che rispondono solo nei limiti della quota conferita e non amministrano. Questa distinzione si riflette sulle vicende di uscita del socio.

Il divieto di ingerenza dell’accomandante (art. 2320 c.c.)

L’art. 2320 c.c. vieta al socio accomandante di compiere atti di amministrazione e di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di una procura speciale per singoli affari. La violazione di questo divieto di immistione ha conseguenze gravi: l’accomandante che vi contravviene assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286 c.c. L’accomandante può invece legittimamente prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza.

La morte dell’unico accomandatario e lo scioglimento (art. 2323 c.c.)

La sas ha bisogno di entrambe le categorie di soci. L’art. 2323 c.c. stabilisce che la società si scioglie quando rimangono soltanto soci accomandanti o soltanto soci accomandatari, se nel termine di sei mesi il socio venuto a mancare non viene sostituito. La morte dell’unico accomandatario rientra in questa ipotesi: la società entra in un “semestre di grazia” entro il quale occorre reintegrare la categoria mancante (ad esempio nominando un nuovo accomandatario o trasformando un accomandante), pena lo scioglimento.

Per gestire il periodo transitorio, se vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume per cio stesso la qualità di accomandatario e può essere un accomandante o un terzo estraneo.

Quando conviene rivolgersi a un professionista

L’uscita di un socio da una snc o da una sas e quasi sempre una vicenda delicata, perché intreccia rapporti personali, valutazioni economiche e termini di legge. I punti che generano più spesso liti sono la quantificazione del valore della quota (specie quando bilancio e valore reale divergono), il rispetto del termine di sei mesi per il pagamento, la regolarita della procedura di esclusione e l’opposizione nei trenta giorni, oltre alla corretta gestione del semestre di grazia nella sas.

Se sei un socio superstite, un erede o un socio che intende recedere o e stato escluso, una valutazione tecnica della tua specifica situazione – clausole del contratto sociale, situazione patrimoniale, termini già decorsi – può evitare errori difficilmente rimediabili. In questi casi e opportuno confrontarsi con un professionista di fiducia prima di assumere decisioni o lasciar scadere i termini di legge.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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