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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2806 c.c. Pegno di diritti diversi dai crediti

In vigore dal 19/04/1942

Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell’art. 2787.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

In sintesi

  • Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nelle forme richieste per il loro trasferimento.
  • Vi rientrano quote sociali, marchi, brevetti, diritti d'autore e altre situazioni giuridiche patrimoniali trasferibili.
  • Per ciascuna categoria valgono le specifiche formalità di legge: atto pubblico, scrittura autenticata, iscrizione in registri.
  • Resta applicabile il terzo comma dell'art. 2787, che richiede data certa e indicazione precisa di credito e cosa.
  • Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di pegno su singole categorie di diritti.
  • Particolare rilievo hanno il pegno di quote di Srl, di partecipazioni azionarie non cartolarizzate e di privative industriali.

Pegno di diritti diversi dai crediti: una norma di rinvio

L'articolo 2806 del Codice civile disciplina il pegno avente ad oggetto diritti diversi dai crediti, categoria residuale che comprende tutte quelle situazioni giuridiche patrimoniali suscettibili di trasferimento e dunque idonee a costituire oggetto di garanzia reale. La tecnica legislativa adottata è quella del rinvio: il pegno si costituisce nelle forme richieste per il trasferimento del diritto medesimo.

Questa formulazione consente di estendere lo strumento pignoratizio a una vasta gamma di beni immateriali e diritti di partecipazione, adattando le formalità costitutive alle caratteristiche di ciascuna categoria. Vi rientrano, ad esempio, le quote di società a responsabilità limitata, i marchi d'impresa, i brevetti, i diritti d'autore, le partecipazioni in società di persone, le concessioni amministrative trasferibili.

Le forme richieste per il trasferimento

Il principio operativo è chiaro: per costituire validamente il pegno occorre rispettare le stesse formalità previste dalla legge per il trasferimento del diritto. Così, per il pegno di quote di Srl, è necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata con successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, in conformità all'articolo 2470 del Codice civile.

Per il pegno di marchi e brevetti, la trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è essenziale per l'opponibilità ai terzi. Per le partecipazioni azionarie rappresentate da titoli, occorrono le formalità del trasferimento del titolo (girata e consegna, se nominativi; doppia annotazione, se dematerializzati). Per ogni categoria vale dunque una disciplina formale specifica, e la mancata osservanza determina invalidità o inefficacia della garanzia.

Il richiamo all'articolo 2787, terzo comma

L'articolo 2806 fa salvo espressamente il disposto del terzo comma dell'articolo 2787, che condiziona la prelazione pignoratizia all'esistenza di una scrittura con data certa, contenente sufficiente indicazione del credito garantito e del bene oggetto di pegno. Anche per i diritti diversi dai crediti, dunque, il creditore deve munirsi di un documento dotato di data certa per poter esercitare la prelazione in sede di esecuzione.

Esempio: Tizio ottiene da Caio un prestito di 100.000 euro e a garanzia costituisce in pegno la propria quota di partecipazione in una Srl di famiglia. Per la validità servono atto notarile e iscrizione nel Registro delle Imprese; per l'opponibilità ai terzi creditori in caso di esecuzione, occorre data certa sul contratto pignoratizio con indicazione precisa di credito (100.000 euro) e bene (quota societaria descritta nominativamente con denominazione, sede e valore nominale).

Il rinvio alle leggi speciali

La parte finale dell'articolo 2806 fa salve le disposizioni delle leggi speciali. Si tratta di un richiamo importante perché molte categorie di diritti hanno una disciplina pignoratizia di settore: il Codice della proprietà industriale per marchi, brevetti e modelli; il Testo Unico della Finanza per gli strumenti finanziari dematerializzati; le norme bancarie per il pegno di strumenti finanziari in deposito. Il professionista che opera in materia deve sempre coordinare la disciplina codicistica generale con la normativa specialistica applicabile alla singola categoria di diritto.

Domande frequenti

Cosa si intende per diritti diversi dai crediti ai fini del pegno?

Si tratta di situazioni giuridiche patrimoniali trasferibili diverse dai crediti pecuniari: quote sociali, partecipazioni in società di persone, marchi, brevetti, diritti d'autore, concessioni amministrative trasferibili e ogni altro diritto suscettibile di circolazione giuridica autonoma idoneo a costituire oggetto di garanzia reale.

Come si costituisce il pegno su una quota di Srl?

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, in conformità all'articolo 2470 del Codice civile. La data certa del documento è inoltre necessaria per la prelazione pignoratizia ex articolo 2787 terzo comma, richiamato espressamente dall'articolo 2806.

Il pegno di marchi e brevetti richiede formalità particolari?

Sì. Oltre alle forme di trasferimento previste dal Codice della proprietà industriale, è essenziale la trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per l'opponibilità del pegno ai terzi. Senza tale trascrizione la garanzia non può essere fatta valere nei confronti dei terzi acquirenti di buona fede.

Perché viene richiamato l'articolo 2787 terzo comma?

Perché la prelazione pignoratizia presuppone, in ogni caso, una scrittura con data certa che indichi specificamente il credito garantito e il bene oggetto di pegno. Il requisito vale anche per i diritti diversi dai crediti, e la sua mancanza degrada il creditore pignoratizio a chirografario nei concorsi con altri creditori.

Quale ruolo hanno le leggi speciali nel pegno di diritti?

Le leggi speciali (Codice della proprietà industriale, TUF, normativa bancaria sugli strumenti finanziari) integrano e talvolta derogano la disciplina codicistica generale, prevedendo formalità costitutive e regimi pubblicitari peculiari per ciascuna categoria di diritto immateriale o finanziario.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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