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Perché verificare il plafond prima di presentare la domanda

Prima di chiedere un contributo, un credito d’imposta o un finanziamento agevolato in regime de minimis, il primo passo operativo non è compilare il modulo dell’ente erogatore: è verificare quanto plafond residuo ha l’impresa. Se la domanda supera il massimale disponibile, l’aiuto non può essere concesso nemmeno per la parte che rientrerebbe nel limite, e se viene erogato per errore l’ente concedente è obbligato a recuperarlo integralmente, con interessi. La verifica si fa consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), lo strumento pubblico che raccoglie tutte le agevolazioni concesse a ogni impresa italiana.

Come consultare il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA)

Il RNA è accessibile all’indirizzo rna.gov.it ed è gestito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il portale ha due modalità di accesso: una riservata, per amministrazioni ed enti concedenti con SPID o CNS, e una sezione trasparenza consultabile liberamente da chiunque, senza autenticazione.

Ricerca nella sezione trasparenza

Nella sezione trasparenza del sito è possibile cercare gli aiuti registrati inserendo il codice fiscale dell’impresa: è il criterio di ricerca consigliato dal registro stesso perché riduce il rischio di errori rispetto alla ricerca per denominazione. Il sistema restituisce l’elenco delle agevolazioni di Stato registrate a nome di quel soggetto, con l’indicazione del tipo di aiuto, de minimis o in esenzione, l’ente concedente, la misura di riferimento e l’importo.

Cosa si vede, e cosa no, nel risultato

Per ogni aiuto registrato compaiono normalmente la norma di riferimento, l’ente che lo ha concesso, la data di concessione e l’importo in equivalente sovvenzione lorda. Va tenuto presente un limite pratico: un aiuto compare nel RNA solo dopo che l’ente concedente lo ha effettivamente registrato, operazione che nella prassi può avvenire con un certo ritardo rispetto alla data di concessione effettiva. Prima di fare affidamento sul solo dato di sistema, conviene quindi incrociarlo con la documentazione interna dell’impresa, determine di concessione, provvedimenti di erogazione, visure delle agevolazioni fruite, relativa agli ultimi tre anni.

Chi vuole approfondire il funzionamento generale del regime può leggere anche la guida su aiuti de minimis, plafond e impresa unica, che spiega i concetti di base richiamati anche qui.

La regola del plafond: 300.000 euro su un triennio mobile

Il regime de minimis generale è disciplinato dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, in vigore dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2030. Rispetto al regolamento precedente, la soglia è stata portata da 200.000 a 300.000 euro per impresa unica.

Triennio mobile, non più esercizi finanziari

La novità procedurale più rilevante riguarda il modo di contare il periodo di riferimento. Con il regolamento precedente il triennio si calcolava per esercizi finanziari, anche non coincidenti con l’anno solare. Con il Regolamento 2023/2831 il periodo di tre anni va inteso come tre anni di calendario e va calcolato su base mobile, guardando a ritroso i 1.095 giorni precedenti rispetto alla data in cui il nuovo aiuto viene concesso, non rispetto alla data della domanda. Questo significa che il plafond residuo di un’impresa non è un dato fisso: cambia ogni volta che un vecchio aiuto «esce» dalla finestra dei tre anni precedenti e ogni volta che ne viene concesso uno nuovo.

Un aiuto si considera concesso, ai fini del calcolo, nel momento in cui all’impresa viene attribuito il diritto a riceverlo secondo la normativa nazionale applicabile, indipendentemente dalla data in cui il pagamento viene materialmente effettuato.

Impresa unica: quali società si sommano

Il plafond de minimis non è riferito alla singola partita IVA, ma al concetto di impresa unica. Rientrano nello stesso perimetro le società legate da rapporti di controllo, quando una detiene la maggioranza dei diritti di voto dell’altra, ha il diritto di nominare la maggioranza degli organi di amministrazione, esercita un’influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto in base a un accordo con altri soci. Il Regolamento 2023/2831 ha inoltre esteso il perimetro dell’impresa unica al collegamento tramite persona fisica: se una stessa persona fisica controlla più società che operano, anche solo parzialmente, sullo stesso mercato o su mercati contigui, quelle società vanno considerate impresa unica anche in assenza di un legame societario diretto.

Un esempio pratico. Il signor Rossi è amministratore unico e socio di maggioranza di Alfa Srl. Alfa Srl detiene il 60% di Beta Srl, rapporto di controllo diretto. Lo stesso Rossi, tramite un altro veicolo personale, controlla anche Gamma Srl, che opera in un settore affine ad Alfa. In questo scenario, ai fini del de minimis, Alfa, Beta e Gamma devono essere trattate come un’unica impresa: il plafond di 300.000 euro non si applica tre volte, separatamente, ma una sola volta sulla somma degli aiuti ricevuti da tutte e tre.

Esempio numerico completo

Riprendendo lo stesso gruppo, Alfa, Beta e Gamma come impresa unica, ipotizziamo che oggi l’impresa unica voglia chiedere un nuovo contributo regionale in de minimis. Guardando a ritroso i tre anni di calendario dalla data prevista di concessione, gli aiuti de minimis già registrati risultano quelli riportati in tabella, esempio illustrativo, non dati reali.

Società Misura Anno concessione Importo (ESL)
Alfa Srl Credito d’imposta investimenti 2024 45.000 euro
Alfa Srl Contributo a fondo perduto regionale 2025 60.000 euro
Beta Srl Esonero contributivo de minimis 2024 20.000 euro
Beta Srl Credito d’imposta ricerca e sviluppo 2025 35.000 euro
Gamma Srl Contributo camerale 2026 25.000 euro

Il totale degli aiuti già registrati per l’impresa unica è 45.000 più 60.000 più 20.000 più 35.000 più 25.000, cioè 185.000 euro. Il plafond disponibile su 300.000 euro è quindi 300.000 meno 185.000, cioè 115.000 euro. Se il nuovo aiuto richiesto supera questa cifra, non può essere concesso nemmeno per i 115.000 euro residui: l’ente erogatore, in presenza di un’istruttoria corretta, dovrebbe negare l’intera domanda o ridurne l’importo entro il plafond disponibile, a seconda di come è strutturata la misura.

Massimali diversi a seconda del settore

Il massimale di 300.000 euro del Regolamento 2023/2831 è quello generale, valido per la generalità delle imprese. Esistono però massimali differenti per attività specifiche, disciplinati da regolamenti distinti.

Settore Massimale Regolamento
Regime generale (imprese) 300.000 euro / 3 anni Reg. (UE) 2023/2831
Servizi di interesse economico generale (SIEG) 750.000 euro / 3 anni Reg. (UE) 2023/2832
Agricoltura (produzione primaria) 50.000 euro / 3 anni Reg. (UE) 2024/3118, modifica Reg. 1408/2013
Pesca e acquacoltura 30.000 euro / 3 anni Reg. (UE) 2023/2391, modifica Reg. 717/2014

Il massimale SIEG è stato portato da 500.000 a 750.000 euro dal Regolamento 2023/2832, applicabile alle imprese incaricate di servizi di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato. Il massimale agricolo è stato portato da 25.000 a 50.000 euro dal Regolamento 2024/3118, che ha inoltre esteso la validità del regime fino al 31 dicembre 2032 e ha mantenuto un tetto complementare a livello di Stato membro pari al 2% del valore della produzione agricola nazionale annua. Per la pesca e l’acquacoltura il massimale resta 30.000 euro per impresa; la formulazione esatta del periodo di riferimento per questo settore, triennio di calendario mobile come negli altri regolamenti oppure ancora esercizi finanziari, andrebbe verificata sul testo consolidato di settore prima di basarci un calcolo puntuale, perché le fonti consultate non sono concordi sul punto.

Cosa succede se si sfora il plafond

Il massimale de minimis non funziona come una franchigia, dove si paga solo la parte eccedente: è un confine che, se superato, fa perdere il beneficio dell’intero aiuto, non solo della quota che eccede il limite. Se l’ente concedente si accorge dell’errore prima dell’erogazione, la domanda va respinta o ridimensionata. Se invece l’aiuto è già stato erogato quando emerge il superamento, l’ente concedente è tenuto a recuperarlo, maggiorato degli interessi al tasso di recupero vigente. In alcuni casi l’impresa può regolarizzare la posizione spontaneamente, ad esempio tramite ravvedimento operoso quando l’aiuto eccedente riguarda un credito d’imposta già utilizzato in compensazione, restituendo l’importo non spettante con interessi e sanzione ridotta.

Il registro centrale UE degli aiuti, dal 2026

I regolamenti de minimis 2024-2030 introducono anche un obbligo di trasparenza rafforzato: dal 1 gennaio 2026 gli Stati membri devono registrare gli aiuti concessi in un registro centrale, nazionale o istituito a livello UE, accessibile pubblicamente, con le informazioni su importo e beneficiario caricate entro un termine definito dalla concessione e conservate per un periodo pluriennale. L’obiettivo dichiarato è ridurre l’onere di autodichiarazione a carico delle imprese, perché l’ente che concede un nuovo aiuto potrà verificare direttamente nel registro centrale gli aiuti pregressi invece di richiedere una dichiarazione sostitutiva. In Italia il RNA è già il registro nazionale di riferimento; le modalità operative con cui il nuovo obbligo si integrerà nel funzionamento attuale del RNA sono un aspetto da monitorare, perché i dettagli attuativi non risultano ancora del tutto consolidati alla data di stesura di questa guida.

Errori comuni da evitare

Per un inquadramento più ampio sul rapporto tra de minimis e aiuti concessi in esenzione, che seguono regole di cumulo diverse, può essere utile anche la lettura della guida sul Regolamento GBER 651/2014.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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