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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi: cosa devi sapere subito

L’acconto delle imposte sui redditi è un anticipo dell’imposta dovuta per l’anno in corso, che si versa già durante lo stesso anno. Per il 2026 le scadenze chiave sono due: saldo dell’anno precedente più prima rata di acconto entro il 30 giugno (oppure nei 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%) e seconda rata di acconto entro il 30 novembre.

L’acconto si calcola con due metodi: il metodo storico (100% dell’imposta dell’anno precedente) e il metodo previsionale (commisurato a quanto si prevede di dover versare per l’anno in corso). Il previsionale è una leva di cassa preziosa quando il reddito è in calo, ma comporta il rischio di sanzioni per insufficiente versamento se la previsione è troppo bassa. Di seguito spieghiamo soglie, rate e quando conviene davvero.

Cosa sono gli acconti e perché si pagano

Il sistema fiscale italiano chiede di anticipare parte dell’imposta sui redditi prima ancora che l’anno fiscale sia concluso. In pratica, mentre versi il saldo relativo all’anno già chiuso, paghi anche un acconto sull’imposta che maturerà nell’anno in corso. L’anno successivo, in sede di dichiarazione, l’acconto già versato viene scomputato dall’imposta effettivamente dovuta: se hai versato più del dovuto avrai un credito, se hai versato meno pagherai la differenza a saldo.

Risorsa gratuita
Scadenzario fiscale 2026 (PDF)
  • Acconti, Concordato, IVA e dichiarazioni: le date che contano nel 2026
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Questo meccanismo vale sia per le persone fisiche con partita IVA (IRPEF) sia per le società di capitali (IRES). La logica è sempre la stessa: lo Stato incassa in anticipo, e tu anticipi liquidità.

Le scadenze 2026

Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il calendario 2026 si articola così:

Adempimento Termine ordinario Termine con maggiorazione
Saldo anno precedente + prima rata acconto 30 giugno Entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%
Seconda rata acconto 30 novembre Non prevista

La maggiorazione dello 0,40% è una sorta di interesse forfettario che permette di spostare in avanti di 30 giorni il pagamento del saldo e della prima rata: utile quando serve respiro di cassa, a fronte di un costo contenuto.

Le due soglie spesso confuse (IRPEF)

Sull’IRPEF esistono due soglie che vengono regolarmente scambiate l’una per l’altra. Sono diverse e servono a cose diverse.

Soglia 51,65 euro: sotto cui l’acconto non è dovuto

L’acconto IRPEF è pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente, individuata nel rigo “differenza” della dichiarazione. Tuttavia l’acconto non è dovuto se il rigo differenza non supera 51,65 euro. Sotto questa soglia, quindi, non versi alcun acconto.

Soglia 257,52 euro: unica soluzione o due rate

Se l’acconto è dovuto, il modo in cui lo paghi dipende dal suo importo:

In altre parole: 51,65 euro decide se paghi l’acconto, 257,52 euro decide come lo paghi.

IRES: rate 50/50 e soglia 103 euro

Per i soggetti IRES (tipicamente le società di capitali) l’acconto è anch’esso pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente, ma si versa in due rate uguali del 50% ciascuna. L’eccezione: se la prima rata risulta inferiore a 103 euro, l’acconto si versa in unica soluzione.

Per i soggetti solari i termini coincidono con quelli IRPEF: prima rata entro il 30 giugno (ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo) e seconda rata entro il 30 novembre (ultimo giorno dell’undicesimo mese).

ISA e forfettari: rate 50/50 invece di 40/60

C’è una differenza importante che riguarda chi applica gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e i contribuenti in regime forfettario. Per questi soggetti l’acconto si versa in due rate di pari importo (50% + 50%), anziché nello schema 40%/60% previsto per gli ordinari.

Tipo di soggetto Prima rata Seconda rata
IRPEF ordinario 40% 60%
Soggetti ISA e forfettari 50% 50%
IRES 50% 50%

Va inoltre ricordato che, di anno in anno, viene spesso prevista una proroga del termine per il versamento del saldo e del primo acconto a beneficio dei soggetti ISA e forfettari (ad esempio uno spostamento al 20 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Si tratta però di una misura che cambia ogni anno: per il 2026 va considerata possibile ma da confermare alla luce dei provvedimenti effettivamente adottati.

Metodo storico vs metodo previsionale: la leva di cassa

Qui sta il cuore della scelta. La normativa consente di calcolare l’acconto con due metodi alternativi.

Metodo storico

L’acconto è pari al 100% dell’imposta dell’anno precedente (rigo differenza). È il metodo “sicuro”: basandosi su un dato già certo, non espone a sanzioni per insufficiente versamento. Lo svantaggio è che, se nell’anno in corso il reddito cala, rischi di anticipare allo Stato più del dovuto, immobilizzando liquidità che recupererai solo a credito l’anno dopo.

Metodo previsionale

L’acconto è commisurato all’imposta che si prevede di versare per l’anno in corso. Se prevedi un reddito più basso, puoi versare un acconto più basso, liberando cassa subito. Il rovescio della medaglia: se la previsione si rivela troppo ottimistica e versi meno del dovuto, scatta la sanzione per insufficiente versamento sulla differenza non versata.

Quando conviene il previsionale

Il previsionale conviene tipicamente quando hai una ragionevole certezza che il reddito dell’anno in corso sarà più basso rispetto all’anno precedente: una commessa persa, un calo di fatturato già in atto, la chiusura di un’attività secondaria. In questi casi il metodo storico ti farebbe anticipare imposta su un reddito che non realizzerai.

La regola pratica è: usa il previsionale solo se la previsione è solida e documentabile, lasciando un margine di prudenza. Una previsione troppo aggressiva ti espone alla sanzione; una previsione prudente cattura comunque gran parte del beneficio di cassa.

Esempio illustrativo (ipotesi)

Ipotizziamo, con numeri tondi e a solo scopo illustrativo, un professionista che nell’anno precedente ha avuto un’imposta di 10.000 euro.

Se a consuntivo l’imposta dell’anno in corso fosse davvero 7.000 euro (o meno), la scelta avrebbe liberato cassa senza conseguenze. Se invece l’imposta reale risultasse, ad esempio, 9.500 euro, l’acconto versato sarebbe stato insufficiente rispetto a quanto dovuto, con applicazione della relativa sanzione sulla parte non versata. I numeri sono ipotetici e servono solo a illustrare il ragionamento.

Domande frequenti

Devo sempre pagare l’acconto IRPEF?

No. L’acconto IRPEF non è dovuto se il rigo “differenza” della dichiarazione non supera 51,65 euro. Sopra tale soglia l’acconto è dovuto nella misura del 100%.

Quando si paga in unica soluzione invece che in due rate?

Per l’IRPEF, in unica soluzione entro il 30 novembre quando l’acconto è inferiore a 257,52 euro. Per l’IRES, in unica soluzione quando la prima rata sarebbe inferiore a 103 euro. Sopra tali soglie si versa in due rate.

Posso scegliere liberamente tra storico e previsionale?

Sì, la scelta è del contribuente. Il metodo storico non espone a sanzioni perché basato su un dato certo; il previsionale consente di versare meno se il reddito cala, ma comporta il rischio di sanzioni per insufficiente versamento se si versa meno del dovuto.

Cos’è la maggiorazione dello 0,40%?

È l’importo aggiuntivo che consente di versare il saldo e la prima rata di acconto nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria del 30 giugno, anziché entro tale data. Funziona come un piccolo interesse per il differimento.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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