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Art. 2501 c.c. Forme di fusione
In vigore
La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Le due forme di fusione e i soggetti ammessi
L'art. 2501 c.c. apre il capo dedicato alla fusione societaria definendo le due strutture operative fondamentali e individuando i soggetti esclusi dall'operazione. La norma ha carattere generale e si applica a tutti i tipi societari, salve le disposizioni speciali (es. fusione di cooperative, di banche).
Fusione propria e fusione per incorporazione
Nella fusione propria tutte le società partecipanti si estinguono e i loro patrimoni confluiscono in un nuovo soggetto giuridico costituito ad hoc. I soci di tutte le società partecipanti ricevono azioni o quote della nuova società secondo il rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione.
Nella fusione per incorporazione una società (incorporante) assorbe una o più altre (incorporate), le quali si estinguono. L'incorporante sopravvive con patrimonio e base sociale allargati. Questa forma è più diffusa nella pratica perché evita la creazione di un nuovo soggetto e semplifica gli adempimenti.
Divieto per le società in liquidazione
Il secondo comma esclude dalla fusione le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. La ratio è tutelare i creditori e i soci della società in liquidazione: una volta avviata la distribuzione il patrimonio è impegnato verso i soggetti aventi diritto e non può essere dirottato in un'operazione di riorganizzazione. Le società in liquidazione che non abbiano ancora distribuito l'attivo possono invece partecipare, purché revochino lo stato di liquidazione prima della fusione.
Effetti della fusione
La fusione produce un effetto traslativo a titolo universale: tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle società partecipanti si trasferiscono automaticamente alla società risultante o incorporante, senza necessità di singoli atti di cessione. I rapporti processuali pendenti proseguono senza interruzione. Questo effetto si produce con l'iscrizione dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.
Fusione transfrontaliera
Con il D.Lgs. 19/2023, il legislatore italiano ha introdotto un regime dedicato alla fusione tra società di diversi Stati membri UE, con procedura bifasica (certificato preliminare + controllo di legalità) e tutele specifiche per soci di minoranza, creditori e lavoratori.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra fusione propria e fusione per incorporazione?
Nella fusione propria tutte le società si estinguono e nasce un nuovo soggetto. Nella fusione per incorporazione una società sopravvive (incorporante) assorbendo le altre (incorporate) che si estinguono. La seconda forma è più comune per la sua maggiore semplicità operativa.
Una società in liquidazione può partecipare alla fusione?
Solo se non ha ancora iniziato la distribuzione dell'attivo. In tal caso può anche revocare lo stato di liquidazione e procedere alla fusione. Se invece la distribuzione è già iniziata, la partecipazione alla fusione è vietata dall'art. 2501 c.c.
Cosa si intende per effetto traslativo universale della fusione?
Con la fusione tutti i rapporti giuridici, contratti, crediti, debiti, procedimenti giudiziari, si trasferiscono automaticamente alla società risultante o incorporante senza necessità di singoli atti di cessione o notifica. L'effetto si produce dall'ultima iscrizione dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese.
La fusione è soggetta ad autorizzazioni antitrust?
Quando supera determinate soglie di fatturato, la fusione è soggetta alla notifica preventiva all'AGCM (a livello nazionale) o alla Commissione Europea (a livello comunitario) ai sensi del Reg. UE 139/2004. L'operazione non può essere realizzata prima dell'autorizzazione.
Cosa disciplina l'art. 2501-bis c.c. sulla fusione con indebitamento?
L'art. 2501-bis c.c. regola le fusioni a seguito di acquisizione con indebitamento (LBO), richiedendo che il progetto di fusione indichi le risorse finanziarie previste e il piano economico-finanziario post-fusione. L'esperto deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto.